Sospensione del decreto ministeriale 30 dicembre 1992 concernente l'esecutivita' delle mappe relative alle aree assoggettate a limitazioni delle costruzioni e degli impianti nelle zone circostanti l'aeroporto di Catania-Fontanarossa.(GU n.217 del 15-9-1993)
IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che approva il testo del codice della navigazione; Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione; Visto il decreto ministeriale 12 giugno 1967 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 156 del 24 giugno 1967 col quale sono state determinate le caratteristiche prescritte dall'art. 714- bis del codice della navigazione relativamente all'aeroporto di Catania-Fontanarossa; Vista la legge 13 maggio 1983, n. 213, che recepisce i principi generali relativi alla convenzione dell'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 27 dicembre 1944: Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n. 461, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 5 settembre 1985 il quale, nello stabilire i criteri direttivi, demanda al Ministro dei trasporti l'emanazione di appositi decreti concernenti le disposizioni tecniche sulle materie oggetto degli allegati alla predetta convenzione di Chicago; Visto il decreto ministeriale n. 39/15 del 30 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 1993, con il quale sono state dichiarate esecutive le mappe relative alle aree nelle zone circostanti l'aeroporto di Catania-Fontanarossa; Considerato che i vincoli stabiliti dalla citata legge n. 58/1963 sono determinati con riferimento al perimetro aeroportuale e non all'asse della pista di volo, come individuato dalla normativa internazionale ICAO e che, pertanto, non possono essere considerati quali vincoli operativi connessi alle procedure di volo e, conseguentemente, alla sicurezza; Considerato che i vincoli stabiliti dalla predetta legge hanno riguardo, altresi', soltanto ad ostacoli artificiali e non a quelli naturali, i quali ultimi sono normalmente determinati per la fissazione delle procedure di volo; Vista la decisione del Consiglio di Stato - IV sezione n. 485 del 18 ottobre 1967 secondo la quale, "la previsione di limitazione oltre i 300 m dal perimetro dell'aeroporto, ai sensi degli articoli 715- ter e quater del codice della navigazione, si applica soltanto alle zone comprese nelle direttrici di atterraggio"; Considerato che, in linea di fatto, le limitazioni imposte dalla legge n. 58/1963 hanno conosciuto nel tempo rilevanti deroghe sia naturali che artificiali, su molti aeroporti aperti al traffico strumentale, quale quello di Catania, senza che cio' abbia determinato limitazioni alla sicurezza; e, sotto un profilo piu' generale, i vincoli limitati alle zone interessate dalle procedure di volo non sono incidenti su aspetti della sicurezza, non essendo consentito operare attivita' di volo nelle altre zone, per cui le limitazioni possono essere opportunamente contenute entro le sole aree relative alle direzioni di atterraggio; Ritenuto che il limitare siffatti vincoli alle sole direzioni di atterraggio non solo non determina alcuna ripercussione sulle proce- dure di volo, ma tiene conto del prevalente interesse pubblico connesso agli aspetti sociali ed ai problemi di pianificazione di utilizzazione del territorio circostante al sedime aeroportuale, la cui valutazione, dal punto di vista urbanistico e ambientale, e' di competenza degli enti locali interessati; Rilevato che avverso il predetto decreto di esecutivita' delle mappe riguardanti le aree circostanti al sedime aeroportuale di Catania sono stati presentati ricorsi al Capo dello Stato da parte del comune di Catania, nella persona del commissario prefettizio, dell'associazione degli industriali della provincia di Catania, della Cementeria Etna S.r.l., con richiesta di sospensione cautelare in parte qua del citato decreto ministeriale n. 39/15; Ritenuto che sussistono i presupposti per la predetta sospensione in attesa della definizione dei proposti ricorsi; Decreta: Art. 1. Per le considerazioni di cui alle premesse, l'esecutivita' del decreto ministeriale n. 39/15 del 30 dicembre 1992 e' sospesa, tranne che per la parte delle limitazioni indicate dalle mappe relative alle direzioni di atterraggio e, nelle altre direzioni, fino a 300 metri dal confine aeroportuale. Oltre i 300 metri predetti rimangono valide le limitazioni di carattere aeronautico previste dalla vigente normativa internazionale ICAO. Roma, 31 luglio 1993 Il Ministro: COSTA