UNIVERSITA' DI URBINO «CARLO BO»

DECRETO RETTORALE 8 luglio 1993 

  Modificazione allo statuto dell'Universita'.
(GU n.221 del 20-9-1993)

                             IL RETTORE
  Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Urbino, approvato
con   regio   decreto   8   febbraio   1925,   n.   230,   modificato
successivamente;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato   con  regio  decreto  31  agosto  1933,  n.  1592,  ed  in
particolare l'art. 17;
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11  luglio  1980,
n. 382;
  Veduta  la deliberazione adottata in data 22 aprile 1993, approvata
dal senato  accademico  e  dal  consiglio  di  amministrazione  nelle
riunioni del 25 giugno 1993, con la quale il consiglio della facolta'
di  lettere  e  filosofia ha riproposto una nuova modifica di statuto
intesa ad ottenere l'inclusione di nuovi  insegnamenti  complementari
nel  corso di laurea in lettere, adeguandosi ai rilievi formulati dal
Consiglio universitario nazionale;
  Veduta la nota  del  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e  tecnologica - Istruzione universitaria - Ufficio II -
n. 1704  del  15  maggio  1992  e  l'allegato  parere  del  Consiglio
universitario nazionale espresso nell'adunanza del 13 febbraio 1992;
  Veduta  la  nota  del  Ministero  dell'universita'  e della ricerca
scientifica e tecnologica - Istruzione universitaria - Ufficio  II  -
n.  3448  del  30  luglio  1992 e l'allegato parere rettificativo del
Consiglio  universitario  nazionale  espresso  nell'adunanza  del  12
giugno 1992;
  Ravvisata  la  necessita'  di  adeguarsi alle indicazioni contenute
nelle predette note ministeriali;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 1638 ed in particolare l'art. 16;
                              Decreta:
  Lo   statuto  della  libera  Universita'  degli  studi  di  Urbino,
approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230 e  le  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  viene  ulteriormente modificato nel
senso che al capo III, sezione IV "Norme speciali per la facolta'  di
lettere  e  filosofia",  all'art.  39 vanno aggiunti, per il corso di
laurea in lettere, dopo il  n.  106  i  seguenti  nuovi  insegnamenti
complementari:
   107) storia dell'arte contemporanea;
   108) storia dell'arte moderna;
   109) storia dell'arte medievale;
   110) iconologia e iconografia;
   111) museologia;
   112) storia del disegno, dell'incisione e della grafica;
   113) storia e tecnica del restauro;
   114) storia dell'arte bizantina;
   115) storia della miniatura e delle arti minori;
   116) semiologia delle arti;
   117) paleografia musicale;
   118) storia della linguistica;
   119) linguistica italiana;
   120) geografia linguistica;
   121) storia del teatro greco.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Urbino, 8 luglio 1993
                                                       Il rettore: BO