MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 28 settembre 1993 

  Individuazione  dell'organo  ministeriale  competente  a   disporre
modifiche  alle  tariffe  degli  onorari  per  le prestazioni medico-
chirurgiche ed odontoiatriche.
(GU n.236 del 7-10-1993)

                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista  la  legge  21  febbraio  1963,  n. 244, concernente le norme
generali relative agli onorari ed  ai  compensi  per  le  prestazioni
medico-chirurgiche e istituzione della relativa tariffa;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  1  che  prevede  che  la  tariffa
nazionale degli onorari e' approvata con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro della sanita' di concerto con il
Ministro del tesoro;
  Visto l'art. 7  della  stessa  legge  che  prevede  che  il  medico
provinciale,  sentiti  il consiglio provinciale di sanita' e l'Ordine
provinciale dei medici, puo'  apportare  alle  tariffe  modifiche  in
aumento  o  in  diminuzione  non superiori al 30 per cento, quando ne
ravvisi la necessita' in relazione a dimostrate esigenze di carattere
locale;
  Visti il decreto del Presidente della Repubblica 14  gennaio  1972,
n.  4,  ed il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616, in virtu' dei quali gli uffici dei medici  provinciali  e  le
attribuzioni   dei   consigli   provinciali  di  sanita'  sono  stati
trasferiti alle regioni, ferme restando le  competenze  degli  organi
statali in materia di ordini e collegi professionali;
  Visto  l'art.  6  della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che riserva
allo Stato  le  funzioni  amministrative  concernenti  gli  ordini  e
collegi professionali;
  Visto  l'art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, che
attribuisce  al  Ministero  della  sanita'   le   predette   funzioni
amministrative riservate allo Stato;
  Ritenuta   la   necessita'  di  individuare  l'organo  ministeriale
competente a disporre le modifiche alle tariffe ai sensi dell'art.  7
della richiamata legge n. 244 del 1963;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  prevedere  che  sulle modifiche siano
sentiti il Consiglio superiore di sanita' e la Federazione  nazionale
degli Ordini di medici-chirurghi e degli odontoiatri;
  Visti  gli articoli 3 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29;
                              Decreta:
  1. Ai sensi dell'art. 7 della legge 21 febbraio 1963,  n.  244,  la
tariffa  minima  nazionale  degli  onorari per le prestazioni medico-
chirurgiche ed odontoiatriche puo' essere modificata, in aumento o in
diminuzione in misura non superiore al 30%, in relazione a dimostrate
esigenze di carattere locale.
  2. La modifica e' disposta dal direttore generale  della  Direzione
generale  degli  ospedali,  sentiti  l'Ordine provinciale dei medici-
chirurghi e degli odontoiatri, territorialmente  competente,  nonche'
il  Consiglio  superiore  di sanita' e la Federazione nazionale degli
Ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 28 settembre 1993
                                              Il Ministro: GARAVAGLIA