Scioglimento degli organi amministrativi e sindacali ordinari della MAA assicurazioni S.p.a., in Milano.(GU n.238 del 9-10-1993)
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le succes- sive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi; Visto il decreto ministeriale 25 agosto 1992 con il quale e' stato posto, nei confronti della MAA assicurazioni auto e rischi diversi S.p.a. ovvero MAA assicurazioni, con sede in Milano, il divieto di compiere atti di disposizione sui propri beni, a norma dell'art. 43 della citata legge n. 295/1978; Vista la lettera in data 5 aprile 1993 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha formulato nei confronti della predetta MAA assicurazioni auto e rischi diversi S.p.a. contestazione di grave stato di irregolare funzionamento ai sensi della vigente normativa ivi compreso l'art. 7 della legge n. 576/1982, come sostituito dall'art. 2 della legge n. 20 del 1991; Vista la lettera in data 28 luglio 1993, n. 316191, con la quale l'ISVAP ha comunicato che il consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso ha deliberato di proporre al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'adozione a carico della sopra indicata impresa del provvedimento di cui all'art. 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576, come sostituito dall'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 20; Viste le successive lettere in data 5 agosto 1993, n. 316276 e 23 agosto 1993, n. 4490 Ris. Pres., con le quali il predetto Istituto di vigilanza ha confermato la proposta gia' formulata con la citata lettera in data 28 luglio 1993, di adozione a carico della MAA assicurazioni auto e rischi diversi S.p.a., del provvedimento di cui all'art. 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576, come sostituito dall'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 20; Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposte dall'ISVAP in data 27 luglio 1993 le cui indicazioni e motivazioni devono intendersi qui integralmente recepite; Vista la lettera in data 15 settembre 1993, n. 4908 Ris. Pres., con la quale il predetto Istituto di vigilanza ha comunicato che tutta la documentazione acquisita ed esaminata dagli uffici dopo la menzionata proposta di commissariamento e' stata sottoposta al consiglio di amministrazione dell'Istituto, il quale ha preso atto di tale documentazione ed ha confermato in pieno la delibera gia' assunta in ordine al commissariamento della societa'; Vista altresi' la relazione per il consiglio di amministrazione dell'ISVAP allegata alla citata nota del 15 settembre 1993, relazione che, previa autonoma valutazione, e' stata recepita da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed e' stata presentata alla commissione consultiva per le assicurazioni private quale ulteriore documentazione per la commissione stessa, e le cui valutazioni e motivazioni debbono intendersi qui integralmente recepite; Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta del 16 settembre 1993; Tenuto conto che, per la gravita' delle irregolarita' accertate non appare possibile a garanzia della massa degli assicurati e dei terzi danneggiati, procrastinare ulteriormente l'adozione di idonei provvedimenti, al fine di espletare ogni utile tentativo di risanamento della compagnia; Decreta: Ai sensi dell'art. 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576, come sostituito dall'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 20, sono sciolti gli organi amministrativi e sindacali ordinari della MAA assicurazioni auto e rischi diversi S.p.a. ovvero MAA assicurazioni, con sede in Milano. La nomina di uno o piu' commissari per la gestione straordinaria e del comitato di sorveglianza della predetta impresa sara' disposta dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP. La gestione straordinaria non potra' avere durata superiore ad un anno. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 ottobre 1993 Il Ministro: SAVONA