Approvazione di deliberazioni consiliari riguardanti norme regolamentari interne in materia di finanza e contabilita'.(GU n.240 del 12-10-1993)
IL PRESIDENTE Visto il decreto interministeriale 26 luglio 1967, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 9 luglio 1989, n. 168; Viste la deliberazione n. 4390, adottata all'unanimita' dei presenti, e la deliberazione n. 4391, adottata con una sola astensione, nel corso della riunione del consiglio direttivo del 30 aprile 1993; Accertato che alla riunione del consiglio direttivo, appena detta, ha partecipato ben oltre la maggioranza assoluta dei componenti dell'organo; Considerato il contenuto regolamentare, nei confronti dell'Istituto, delle due deliberazioni, che adeguano all'attualita' ed articolano in riferimento alla struttura dell'Ente, alcuni limiti di somma concernenti le operazioni gestionali e le competenze gestionali specificamente indicate nelle deliberazioni stesse; Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica n. SVE/1003/C/11.0/1.0, in data 18 settembre 1993, con la quale viene comunicato il risultato del controllo di competenza ministeriale; Ritenuto l'esito positivo del controllo di cui sopra; Visti gli articoli 8, comma 4, 17, comma 2, e 6, comma 9, della richiamata legge n. 168/1989; Dispone: 1. Sono emanate, nel testo allegato quale parte integrante della presente disposizione, le deliberazioni del consiglio direttivo n. 4390 e n. 4391, adottate nella riunione del 30 aprile 1993. 2. La presente disposizione ed i suoi allegati sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge n. 168/1989. Il presidente: MAIANI ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE IL CONSIGLIO DIRETTIVO Deliberazione n. 4390 Il consiglio direttivo dell'Istituto nazionale di fisica nucleare riunito in Roma il giorno 30 aprile 1993: visto il decreto interministeriale 26 luglio 1967, e successive modifiche ed integrazioni, che ha riordinato l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), atribuendogli il compito di promuovere, coordinare ed effettuare ricerche sperimentali e teoriche nel campo della fisica nucleare, cosiddetta fondamentale; vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, recante disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente; visto, in particolare, l'art. 30 della citata legge n. 70/1975, che detta disposizioni sul controllo sui bilanci di previsione degli enti individuati e classificati nella legge stessa, ivi compreso l'INFN, e prevede norme uniformi di amministrazione e contabilita'; visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, recante l'approvazione del regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici di cui alla legge n. 70/1975; vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; visto, in particolare, l'art. 8, comma 1, della legge appena ricordata, che attribuisce all'INFN la qualifica di ente "pubblico nazionale di ricerca a carattere non strumentale", con autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile ai sensi dell'art. 33 della Costituzione, nel rispetto delle finalita' istituzionali soprarichiamate; visto, altresi', l'art. 8, comma 5, della legge stessa, in base al quale anche l'INFN, puo' adottare un proprio regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', basato sulle sue specifiche necessita' e con riferimento ai soli principi dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, cosi' svincolando l'Istituto stesso dagli obblighi ed oneri previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 696/1979, che continua ad applicarsi solo fino a che si provveda in via autonoma; ritenuto di continuare ad avvalersi transitoriamente, in questa fase di rapida evoluzione del quadro normativo di riferimento, in particolare per quanto riguarda l'ulteriore sviluppo dei principi di autonomia e la sempre piu' ampia influenza nell'ordinamento interno della normativa comunitaria, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 696/1979, introducendovi, peraltro, ed in riferimento esclusivo all'INFN, alcuni necessari adattamenti; considerato che gli articoli 27, 61, 63, 64 e 70 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 696/1979 contengono limiti di somma per talune operazioni di gestione; ritenuto che tutti i limiti di somma avanti citati debbano essere aggiornati, perche' non piu' rispondenti all'attuale valore del metro monetario e, comunque, perche' non piu' compatibili con le dimensioni raggiunte dalla gestione dell'Istituto e con le conseguenti esigenze operative; ritenuto, infine, che il limite di cui al precedente art. 61, primo comma, n. 8, puo' considerarsi superabile - per effetto dell'art. 1, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 - solo fino al controvalore in lire di 200.000 unita' di conto europee, con esclusione dell'IVA; Delibera: 1. Nei riguardi dell'Istituto nazionale di fisica nucleare i sottoelencati limiti di somma di cui al regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 696/1979 sono elevati come segue: a) quanto a quello di cui all'art. 61, primo comma, n. 8, fino al controvalore in lire, via via stabilito nel tempo, di 200.000 unita' di conto europee, con esclusione dell'IVA; b) quanto a quello di cui all'art. 27, primo comma (misura del fondo gestito dal cassiere), di dieci volte per l'amministrazione centrale e per i laboratori nazionali e di cinque volte per le sezioni, nei quali si articola l'Istituto; c) quanto a quelli di cui agli articoli 27, secondo comma (spese per contanti); 63 (attestazione di regolare esecuzione) e 70 (provviste in economia), di dieci volte; d) quanto a quello di cui all'art. 64 (cauzioni), di cinque volte. 2. Le misure di cui sopra potranno essere aggiornate annualmente, a partire dal 1994, entro il limite del tasso di inflazione programmato, indicato in sede governativa per il periodo di riferimento. La presente deliberazione sara' inoltrata al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica per il controllo di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 8 della legge n. 168/1989. ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE IL CONSIGLIO DIRETTIVO Deliberazione n. 4391 Il consiglio direttivo dell'Istituto nazionale di fisica nucleare riunito in Roma il giorno 30 aprile 1993: visto il decreto interministeriale 26 luglio 1967, e successive modifiche ed integrazioni, che ha riordinato l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), attribuendogli il compito di promuovere, coordinare ed effettuare ricerche sperimentali e teoriche nel campo della fisica nucleare, cosiddetta fondamentale; vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; visto, in particolare, l'art. 8, comma 1, della legge appena ricordata, che attribuisce all'INFN la qualifica di ente "pubblico nazionale di ricerca a carattere non strumentale", con autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile ai sensi dell'art. 33 della Costituzione, nel rispetto delle finalita' istituzionali soprarichiamate; visto, altresi', l'art. 8, comma 5, della legge stessa, in base al quale anche l'INFN, puo' adottare un proprio regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', basato sulle sue specifiche necessita' e con riferimento ai soli principi dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, cosi' svincolando l'Istituto stesso dagli obblighi ed oneri previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 696/1979, che continua ad applicarsi solo fino a che si provveda in via autonoma; considerato che l'art. 10, sesto comma, del decreo interministeriale 26 luglio 1967 consente al presidente di delegare ai direttori dei laboratori nazionali e delle sezioni, nei quali si articola l'Istituto, nel limite di 30 milioni di lire, la stipula di contratti nell'ambito delle singole dotazioni e delle competenze territoriali e scientifiche; ritenuto che l'appena richiamata disposizione di cui all'art. 10, sesto comma, del decreto interministeriale 26 luglio 1967, ancorche' inserita nell'atto di riordinamento dell'Istituto, abbia valenza solo nell'ambito finanziario-contabile e rientri, quindi, tra quelle per le quali il medesimo INFN ha attualmente facolta' di provvedere secondo i principi dell'autonomia gestionale riconosciutagli dalla legge n. 168/1989; ritenuto che il limite di somma avanti citato debba essere aggiornato, perche' non piu' rispondente all'attuale valore del metro monetario e, comunque, perche' non piu' compatibile con le dimensioni raggiunte dalla gestione dell'Istituto e con le conseguenti esigenze operative; Delibera 1. Il limite di somma di cui all'art. 10, sesto comma, del decreto interministeriale 26 luglio 1967 e' elevato fino a 100 milioni di lire, IVA esclusa. 2. La misura monetaria di cui sopra potra' essere aggiornata annualmente, a partire dal 1994, entro il limite del tasso di inflazione programmato, indicato in sede governativa per il periodo di riferimento. La presente deliberazione sara' inoltrata al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per il controllo di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 8 della legge n. 168/1989.