Modifiche alla circolare 27 settembre 1989, n. 4804, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 1989, concernente l'attivita' circense, e alla circolare 27 settembre 1989, n. 4803, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 1989, concernente l'attivita' di spettacolo viaggiante.(GU n.253 del 27-10-1993)
Vigente al: 27-10-1993
1) Modifiche alla circolare 27 settembre 1989, n. 4804, concernente l'attivita' circense: a) L'art. 7, comma 3, e' cosi' modificato: "per i circhi di IV categoria, con numero di posti disponibili 350, il numero degli addetti per l'ammissibilita' a contributo non puo' essere inferiore a otto; per i circhi di V categoria, quale che sia il numero dei posti disponibili, il numero degli addetti per l'ammissibilita' a contributo non puo' essere inferiore a otto". b) All'art. 7, comma 3, secondo paragrafo, relativo ai circhi di V categoria, sono aggiunte le parole: "ovvero 100 giornate di spettacolo". c) All'art. 7, comma 3, dopo il paragrafo 8 e' aggiunto il paragrafo 8- bis: "L'attivita' degli esercenti circensi svolta all'estero e' presa in considerazione per il raggiungimento del numero minimo di rappresentazioni per l'ammissibilita' a contributo per l'attivita' circense in Italia". Le disposizioni di cui alla lettera a) entrano in vigore il 1 gennaio 1994. 2) Modifiche alla circolare 27 settembre 1989, n. 4803, concernente l'attivita' di spettacolo viaggiante: All'art. 7 e' aggiunto il seguente 7 comma: "L'assegnatario di contributo per l'acquisto di beni strumentali deve presentare istanza di autorizzazione all'esercizio dell'attrazione sovvenzionata entro trenta giorni dalla data della consegna dell'attrazione documentata da bolla di accompagnamento". Il Sottosegretario: MACCANICO