PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CIRCOLARE 14 ottobre 1993, n. 3531 

  Modifiche alla circolare 27 settembre  1989,  n.  4804,  pubblicata
nella   Gazzetta   Ufficiale   del   23  novembre  1989,  concernente
l'attivita' circense, e alla circolare 27 settembre  1989,  n.  4803,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 1989, concernente
l'attivita' di spettacolo viaggiante.
(GU n.253 del 27-10-1993)
 
 Vigente al: 27-10-1993  
 

1) Modifiche alla circolare 27 settembre 1989, n.  4804,  concernente
l'attivita' circense:
    a)  L'art.  7,  comma 3, e' cosi' modificato: "per i circhi di IV
categoria, con numero di  posti  disponibili  350,  il  numero  degli
addetti per l'ammissibilita' a contributo non puo' essere inferiore a
otto;  per i circhi di V categoria, quale che sia il numero dei posti
disponibili,  il  numero  degli  addetti   per   l'ammissibilita'   a
contributo non puo' essere inferiore a otto".
    b)  All'art. 7, comma 3, secondo paragrafo, relativo ai circhi di
V categoria,  sono  aggiunte  le  parole:  "ovvero  100  giornate  di
spettacolo".
    c)  All'art.  7,  comma  3,  dopo  il  paragrafo 8 e' aggiunto il
paragrafo  8-  bis:  "L'attivita'  degli  esercenti  circensi  svolta
all'estero  e'  presa  in  considerazione  per  il raggiungimento del
numero minimo di rappresentazioni per l'ammissibilita'  a  contributo
per l'attivita' circense in Italia".
  Le  disposizioni  di  cui  alla  lettera  a) entrano in vigore il 1
gennaio 1994.
2) Modifiche alla circolare 27 settembre 1989, n.  4803,  concernente
l'attivita' di spettacolo viaggiante:
   All'art.  7  e'  aggiunto  il seguente 7 comma: "L'assegnatario di
contributo per l'acquisto di beni strumentali deve presentare istanza
di autorizzazione all'esercizio dell'attrazione  sovvenzionata  entro
trenta  giorni  dalla data della consegna dell'attrazione documentata
da bolla di accompagnamento".
                                        Il Sottosegretario: MACCANICO