Modificazione ai parametri di riferimento per la determinazione della misura del tasso di interesse agevolato da applicare alle operazioni previste dalla legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modifiche ed integrazioni, concernente la costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia.(GU n.253 del 27-10-1993)
IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modifiche ed integrazioni, concernente la costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia; Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 26, concernente gli incentivi per il rilancio dell'economia nelle province di Trieste e Gorizia; Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 20 febbraio 1992, con il quale si e' provveduto ad adeguare gli interventi del Fondo di rotazione di cui alla ricordata legge n. 908, e successive modifiche ed integrazioni, alla decisione della Commissione delle Comunita' europee del 28 maggio 1991, relativa a talune misure di aiuto adottate a beneficio delle imprese nella regione Friuli-Venezia Giulia, in attuazione della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 26 novembre 1991, concernente il coordinamento, ai sensi dell'art. 2 della legge 16 aprile 1987, n. 183, degli incentivi alle imprese nella regione Friuli-Venezia Giulia; Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti a favore delle piccole e medie imprese, adottata dalla Commissione delle Comunita' europee il 20 maggio 1992, con la quale, a modifica della precedente decisione del 28 maggio 1991, sono stati fissati nuovi requisiti dimensionali delle piccole e medie imprese; Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in data 7 giugno 1993 concernente l'adeguamento, ai fini degli interventi del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 908, e successive modifiche ed integrazioni, dei requisiti dimensionali di piccola e media impresa alla disciplina comunitaria sopra richiamata; Attesa la necessita' di armonizzare gli interventi del Fondo di rotazione sopra ricordato, alla richiamata definizione comunitaria di piccola e media impresa; Decreta: Art. 1. 1. L'art. 1, lettera a), del decreto del Ministro del tesoro del 20 febbraio 1992, e' sostituito dal seguente: a) 7%: per i mutui destinati alla costruzione, riattivazione, trasformazione, ammodernamento ed ampliamento di stabilimenti industriali ed aziende artigiane, alle costruzioni navali ed alle attivita' turistico-alberghiere, nonche' alle altre attivita' economiche previste dalle lettere a), b) e c) dell'art. 1 della legge 29 gennaio 1986, n. 26. Tale tasso sara' ridotto: al 6% per le imprese che non abbiano un numero di dipendenti superiore a 250 unita' ed un fatturato non superiore a 20 milioni di E.C.U. o un totale dell'attivo patrimoniale, al netto degli ammortamenti, non superiore a 10 milioni di E.C.U., le quali facciano parte per non piu' del 25 per cento ad imprese con requisiti dimensionali superiori, salvo che non si tratti di societa' finanziarie pubbliche, di societa' a capitale di rischio o, purche' non esercitino il controllo, di investitori istituzionali; al 5% per le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 50 unita' ed un fatturato non superiore a 5 milioni di E.C.U. o un totale dell'attivo patrimoniale, al netto degli ammortamenti, non superiore a 2 milioni di E.C.U., le quali facciano capo per non piu' del 25 per cento a imprese con requisiti dimensionali superiori, salvo che non si tratti di societa' finanziarie pubbliche, di societa' a capitale di rischio o, purche' non esercitino il controllo, di investitori istituzionali. Per attivo patrimoniale deve intendersi l'ammontare delle sole immobilizzazioni con esclusione del capitale circolante. Le misure come sopra fissate si applicheranno alle delibere di concessione di mutuo assunte dal Comitato per la gestione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia a far tempo dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 ottobre 1993 Il Ministro: BARUCCI