Determinazione del tasso di riferimento per il calcolo del contributo in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e dalle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane, per il bimestre novembre-dicembre 1993.(GU n.256 del 30-10-1993)
IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione e, in particolare, le disposizioni del capo VI relativo al credito all'artigianato, e successive modificazioni; Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, nel quale tra l'altro, si dispone che i limiti e le modalita' per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; Visto l'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; Visto il proprio decreto in data 8 agosto 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 191 del 19 agosto 1986, modificato dal decreto del 27 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 29 del 4 febbraio 1991 concernente criteri e modalita' di determinazione del tasso di riferimento per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane; Visto il proprio decreto del 15 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 297 del 18 dicembre 1992, con il quale la maggiorazione forfettaria, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopracitate, e' stata fissata, per l'anno 1993, nella misura dell'1% per le operazioni di durata fino a diciotto mesi e nella misura dell'1,05% per le operazioni oltre i diciotto mesi; Visto il proprio decreto del 26 agosto 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 203 del 30 agosto 1993, con il quale il predetto tasso di riferimento e' stato fissato, per il bimestre settembre-ottobre 1993, nella misura dell'11,10%, di cui 1% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie di durata fino a diciotto mesi, e dell'11,60%, di cui 1,05% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie oltre i diciotto mesi; Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha fornito la comunicazione prevista dal citato decreto ministeriale 8 agosto 1986 per la determinazione del tasso di riferimento per il bimestre novembre-dicembre 1993 relativo alle operazioni sopra indicate; Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Decreta: Ai sensi e per gli effetti della normativa richiamata nella premessa, il tasso di riferimento per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e' determinato, per il bimestre novembre-dicembre 1993, nelle seguenti misure: 10,30% annuo posticipato, di cui 1% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie di durata fino a diciotto mesi; 10,55% annuo posticipato, di cui 1,05% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie oltre i diciotto mesi. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 ottobre 1993 p. Il direttore generale: PAOLILLO