MINISTERO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 ottobre 1993 

  Modalita' tecniche in materia di fermo  tecnico  dell'attivita'  di
pesca.
(GU n.258 del 3-11-1993)

                  IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                      DELLE POLITICHE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI
  Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, riguardante il piano per la
razionalizzazione della pesca marittima;
  Visto  il  regolamento  CEE  n.  4028/86, cosi' come modificato dal
regolamento  CEE  n.  3944/90,  che,  al   titolo   VII   riguardante
l'adattamento  delle  capacita'  di  cattura, prevede, tra l'altro la
concessione di premi di arresto temporaneo delle navi da pesca;
  Visto il decreto-legge  12  settembre  1993,  n.  355,  concernente
l'attuazione del fermo biologico per l'anno 1993;
  Visto   il  decreto  ministeriale  14  luglio  1993,  e  successive
modifiche, che ha stabilito  modalita'  tecniche  di  attuazione  del
suddetto decreto-legge n. 355/1993;
  Considerata   la   necessita'   di   dover   fissare  modalita'  di
effettuazione del fermo tecnico per  quanto  possibile  omogenee  pur
tenendo conto delle diversita' meteoclimatiche dei mari;
  Sentiti la commissione consultiva centrale per la pesca marittima e
il  comitato  nazionale di gestione delle risorse biologiche del mare
nella seduta del 26 ottobre 1993;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Le unita' abilitate allo strascico e al traino pelagico iscritte
nei compartimenti da Trieste a Termoli sono  obbligate  a  sospendere
l'attivita' nei giorni di sabato e domenica.
  2.  Le  unita'  abilitate  allo  strascico  ed  al  traino pelagico
iscritte nei compartimenti da Manfredonia a Imperia sono obbligate  a
sospendere  l'attivita'  nel giorno di domenica tutto l'anno, nonche'
nel giorno di sabato dal 1 aprile al 31 ottobre.
  3. In deroga a quanto stabilito nei precedenti commi 1 e 2 le  navi
adibite ai sistemi di pesca stagionali (circuizione, palangari, nasse
per  la  pesca  delle  seppie  ed  altri  sistemi  da posta), nonche'
asservite   ad   impianti   di   acquicoltura,   previa   sospensione
dell'abilitazione  a  tutti  gli  altri  sistemi  di  pesca,  possono
esercitare l'attivita' anche nei giorni di sabato e  domenica.  Detta
sospensione  sara'  relativa  a  tutto il periodo di pesca stagionale
abilitato.
  4. Alle navi, iscritte nei compartimenti marittimi del Tirreno,  e'
consentito,  nel giorno del sabato, il recupero di eventuali giornate
di inattivita' in dipendenza di situazioni meteorologiche  che  hanno
impedito  l'attivita'  in  uno  o  piu'  giorni durante la settimana,
comprovate dall'ufficio marittimo competente, al quale devono  essere
consegnati i documenti di bordo e di consumo del combustibile.
  5. Durante il periodo di fermo tecnico spetta comunque al personale
imbarcato la retribuzione prevista al contratto di lavoro.
  6.  Le  unita'  abilitate alla pesca mediterranea, nonche' le navi,
che effetuano la pesca dei gamberi in profondita' nel Tirreno e nelle
Ionio, attuano il fermo tecnico al termine di ogni campagna di pesca,
in ragione di due giorni per ogni cinque di attivita'. A tal fine  il
Ministero  per il coordinamento delle politiche agricole alimentari e
forestali rilascia, a domanda dell'armatore, apposito nulla osta.
  7.  Ai  fini dell'osservanza del fermo tecnico secondo le modalita'
di cui al precedente comma 6, l'armatore e' tenuto  a  comunicare  la
data  di  inizio  e  termine  di  ciascuna  campagna  di  pesca  alla
capitaneria di porto competente e consegnare i relativi documenti  di
bordo.
  8.  Le  disposizioni  del presente articolo si applicano anche alle
unita' iscritte nei compartimenti marittimi delle regioni  Sicilia  e
Sardegna  che  operino  oltre  il  limite  del  mare territoriale dei
suddetti compartimenti; fanno eccezione le navi  che  esercitano  per
consuetudine la pesca nelle acque del canale di Sicilia.
  9. L'art. 13 del decreo ministeriale 14 luglio 1993, modificato dal
decreto ministeriale 15 settembre 1993, e' abrogato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
   Roma, 28 ottobre 1993
                                                   Il Ministro: DIANA