Modalita' tecniche in materia di fermo tecnico dell'attivita' di pesca.(GU n.258 del 3-11-1993)
IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, riguardante il piano per la razionalizzazione della pesca marittima; Visto il regolamento CEE n. 4028/86, cosi' come modificato dal regolamento CEE n. 3944/90, che, al titolo VII riguardante l'adattamento delle capacita' di cattura, prevede, tra l'altro la concessione di premi di arresto temporaneo delle navi da pesca; Visto il decreto-legge 12 settembre 1993, n. 355, concernente l'attuazione del fermo biologico per l'anno 1993; Visto il decreto ministeriale 14 luglio 1993, e successive modifiche, che ha stabilito modalita' tecniche di attuazione del suddetto decreto-legge n. 355/1993; Considerata la necessita' di dover fissare modalita' di effettuazione del fermo tecnico per quanto possibile omogenee pur tenendo conto delle diversita' meteoclimatiche dei mari; Sentiti la commissione consultiva centrale per la pesca marittima e il comitato nazionale di gestione delle risorse biologiche del mare nella seduta del 26 ottobre 1993; Decreta: Art. 1. 1. Le unita' abilitate allo strascico e al traino pelagico iscritte nei compartimenti da Trieste a Termoli sono obbligate a sospendere l'attivita' nei giorni di sabato e domenica. 2. Le unita' abilitate allo strascico ed al traino pelagico iscritte nei compartimenti da Manfredonia a Imperia sono obbligate a sospendere l'attivita' nel giorno di domenica tutto l'anno, nonche' nel giorno di sabato dal 1 aprile al 31 ottobre. 3. In deroga a quanto stabilito nei precedenti commi 1 e 2 le navi adibite ai sistemi di pesca stagionali (circuizione, palangari, nasse per la pesca delle seppie ed altri sistemi da posta), nonche' asservite ad impianti di acquicoltura, previa sospensione dell'abilitazione a tutti gli altri sistemi di pesca, possono esercitare l'attivita' anche nei giorni di sabato e domenica. Detta sospensione sara' relativa a tutto il periodo di pesca stagionale abilitato. 4. Alle navi, iscritte nei compartimenti marittimi del Tirreno, e' consentito, nel giorno del sabato, il recupero di eventuali giornate di inattivita' in dipendenza di situazioni meteorologiche che hanno impedito l'attivita' in uno o piu' giorni durante la settimana, comprovate dall'ufficio marittimo competente, al quale devono essere consegnati i documenti di bordo e di consumo del combustibile. 5. Durante il periodo di fermo tecnico spetta comunque al personale imbarcato la retribuzione prevista al contratto di lavoro. 6. Le unita' abilitate alla pesca mediterranea, nonche' le navi, che effetuano la pesca dei gamberi in profondita' nel Tirreno e nelle Ionio, attuano il fermo tecnico al termine di ogni campagna di pesca, in ragione di due giorni per ogni cinque di attivita'. A tal fine il Ministero per il coordinamento delle politiche agricole alimentari e forestali rilascia, a domanda dell'armatore, apposito nulla osta. 7. Ai fini dell'osservanza del fermo tecnico secondo le modalita' di cui al precedente comma 6, l'armatore e' tenuto a comunicare la data di inizio e termine di ciascuna campagna di pesca alla capitaneria di porto competente e consegnare i relativi documenti di bordo. 8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle unita' iscritte nei compartimenti marittimi delle regioni Sicilia e Sardegna che operino oltre il limite del mare territoriale dei suddetti compartimenti; fanno eccezione le navi che esercitano per consuetudine la pesca nelle acque del canale di Sicilia. 9. L'art. 13 del decreo ministeriale 14 luglio 1993, modificato dal decreto ministeriale 15 settembre 1993, e' abrogato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 28 ottobre 1993 Il Ministro: DIANA