Rideterminazione delle direzioni di atterraggio relativamente all'aeroporto di Reggio Emilia.(GU n.267 del 13-11-1993)
IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione; Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1965 (Gazzetta Ufficiale n. 217 del 30 agosto 1965) con il quale sono state determinate le caratteristiche prescritte dall'art. 714- bis del codice della navigazione relativamente all'aeroporto di Reggio Emilia; Ritenuta la necessita', dato il tempo trascorso, di rideterminare le suddette caratteristiche; Considerato che occorre indicare altresi' se l'aeroporto e' aperto o meno al traffico strumentale e notturno; Decreta: Le caratteristiche prescritte dall'art. 714- bis del codice della navigazione sono determinate relativamente all'aeroporto di Reggio Emilia, come segue: direzione di atterraggio 119 - 299 ; lunghezza di atterraggio m 1400,00; livello medio dell'aeroporto m 46 s.l.m. Livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio: testata E. m 44,90 s.l.m.; testata W. m 46,15 s.l.m. L'aeroporto non e' aperto ne' al traffico strumentale ne' notturno. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 ottobre 1993 Il Ministro: COSTA