Stralcio di un'area ubicata nel comune di Bagolino, dall'ambito territoriale n. 19, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di una pista forestale e di un ponte sul fiume Caffaro da parte del Consorzio Valle Dorizzo-Dossa-Busa-Scaie e Balotto Alto. (Deliberazione n. V/37654).(GU n.268 del 15-11-1993)
LA GIUNTA REGIONALE Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357; Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali; Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1- ter; Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosi' come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54; Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431"; Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985"; Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dal Consorzio Valle Dorizzo-Dossa-Busa- Scaie e Balotto Alto per la realizzazione di pista forestale e ponte sul fiume Caffaro su area ubicata nel comune di Bagolino (Brescia), mappali 8589, 4193, 9603, 3699, 4195, 7788, 9601, 9602, 7809, 9606, 10637, per la parte interessata dal progetto sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonche' gravata da vincolo di immodificabilita' ed inedificabilita' temporanea di cui all'art. 1- ter della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 19, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985; Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilita', tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1- ter della legge 8 agosto 1985, n. 431; Atteso che si e' proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico; Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalita' di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica; Vista la delibera della giunta comunale di Bagolino n. 207 del 15 luglio 1991; Vista la delibera della giunta comunale di Bagolino n. 43 del 15 febbraio 1993; Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel fatto di creare un valido supporto al miglioramento ed alla conservazione del patrimonio boschivo; Riconosciuta l'inderogabile necessita' di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non puo' esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata; Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 19, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985; Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procedera' a valutare la compatibilita' dell'opera in ordine alla piu' puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale; Tutto cio' premesso; Con voti unanimi espressi per alzata di mano; Delibera: 1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Bagolino (Brescia), mappali 8589, 4193, 9603, 3699, 4195, 7788, 9601, 9602, 7809, 9606, 10637, per la parte interessata dal progetto dall'ambito territoriale n. 19 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985; 2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 19, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985; 3) di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, cosi' come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54; 4) di dare atto che ai sensi del decreto-legge n. 40 del 13 febbraio 1993 la presente deliberazione non e' soggetta a controllo. Milano, 15 giugno 1993 Il presidente: MORANDI Il segretario: FERMO