REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 1993 

  Stralcio di un'area ubicata  nel  comune  di  Casargo,  dall'ambito
territoriale   n.  6,  individuato  con  deliberazione  della  giunta
regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la  realizzazione  di  un
locale  accessorio  da  parte  del  comune  stesso. (Deliberazione n.
V/38906).
(GU n.268 del 15-11-1993)

                         LA GIUNTA REGIONALE
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze
naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio
decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Visto  l'art.  82  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, con cui  sono  state  delegate  alle  regioni  a
statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione
delle bellezze naturali;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1- ter;
  Vista  la  legge  regionale  27  maggio  1985,  n.  57,  cosi' come
modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
  Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859  del  10
dicembre  1985  avente  per  oggetto  "Individuazione  delle  aree di
particolare interesse ambientale a norma della legge 8  agosto  1985,
n. 431";
  Richiamata  la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26
aprile 1988 avente per oggetto "Criteri e procedure per  il  rilascio
dell'autorizzazione  ex  art.  7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497,
per la realizzazione di  opere  insistenti  su  aree  di  particolare
interesse  ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8
agosto 1985, n. 431, con deliberazione n.  IV/3859  del  10  dicembre
1985";
  Vista  l'istanza  di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno
1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data  16  febbraio
1993,  prot.  n.  6252, dal comune di Casargo per la realizzazione di
locale accessorio su area  ubicata  nel  comune  di  Casargo  (Como),
mappale 5612, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge
n.  431/85,  nonche'  gravata  da  vincolo  di  immodificabilita'  ed
inedificabilita' temporanea di cui all'art. 1-  ter,  della  legge  8
agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n.
6,  individuato  con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del
10 dicembre 1985;
  Vista la delibera del consiglio comunale di Casargo, prot. n. 4507,
del 23 novembre 1992;
  Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che  non  sussistono
esigenze  assolute  di  immodificabilita',  tali  da  giustificare la
permanenza sull'area medesima del vincolo  di  cui  all'art.  1-  ter
della  legge  8  agosto  1985,  n.  431:  cio'  in considerazione del
limitato impatto ambientale delle opere;
  Atteso che si  e'  proceduto,  relativamente  all'area  interessata
dall'opera  proposta,  a  verificare  che  la  stessa  non risulti in
contrasto con tutti quegli elementi di carattere  ambientale,  propri
della proposta di piano paesistico;
  Riconosciuto  che,  in  un'ottica  di  accelerazione  del  processo
generale   di   pianificazione    paesistico-ambientale,    risultano
soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalita'
di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo
primario  della  legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della
pianificazione paesistica;
  Riconosciuto,  in  base  alle  attestazioni  e  alla documentazione
prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale  dell'opera  in
argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali
consistenti  nel  mantenimento  dei  servizi  legati all'attivita' di
rifugio;
  Riconosciuta l'inderogabile necessita' di realizzare l'opera di cui
trattasi,  in  considerazione  dell'improcrastinibile   esigenza   di
soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i
quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale
non  puo'  esimersi  dal  prendere  in esame, in ragione dei problemi
gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area
in questione risulta assoggettata;
  Ritenuto opportuno,  per  i  suesposti  motivi,  stralciare  l'area
interessata  dall'opera  in  oggetto,  dall'ambito territoriale n. 6,
individuato e perimetrato con deliberazione di  giunta  regionale  n.
IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Dato  atto  che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge
29 giugno 1939, n. 1497, si procedera' a valutare  la  compatibilita'
dell'opera  in  ordine  alla  piu'  puntuale  localizzazione  e  alla
migliore qualificazione progettuale;
  Dato atto che la presente deliberazione non e' soggetta a controllo
ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993;
  Tutto cio' premesso;
  Con voti unanimi espressi per alzata di mano;
                              Delibera:
   1) di stralciare, per le motivazioni di cui  in  premessa,  l'area
ubicata  in  comune  di  Casargo  (Como),  mappale  5612, dall'ambito
territoriale n. 6 individuato con deliberazione di  giunta  regionale
n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
   2)  di  riperimetrare,  in  conseguenza dello stralcio disposto al
punto 1) della presente deliberazione, l'ambito  territoriale  n.  6,
individuato  con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre
1985;
   3)  di  pubblicare  la  presente  deliberazione   nella   Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  ai  sensi  del l'art. 12 del
regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale  della
regione  Lombardia,  come  previsto  dall'art.  1, primo comma, della
legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, cosi'  come  modificato  dalla
legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.
    Milano, 16 luglio 1993
                                           Il presidente: GHILARDOTTI
Il segretario: RAFFAELE