Fissazione, ai sensi ed ai fini dell'applicazione dell'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, del minor limite percentuale di flottante per le azioni ordinarie della Finanziaria Italgel S.p.a. (Deliberazione n. 7501).(GU n.273 del 20-11-1993)
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216; Visto l'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, che impone l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulla totalita' dei titoli a chi, direttamente o indirettamente, abbia acquistato, anche a seguito delle procedure di cui ai commi 1, 3, 7 e 8 del medesimo art. 10, il controllo di una societa' quotata nei mercati regolamentati quando il flottante sia inferiore al 10 per cento o al minor limite stabilito dalla Consob; Vista la propria delibera n. 6892 del 25 febbraio 1993 nella quale, tra l'altro, sono stati indicati i criteri di fissazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 9, della legge n. 149 del 1992, dell'eventuale minor limite di flottante per i titoli la cui percentuale di flottante risulti inferiore al 10 per cento; Vista la comunicazione in data 21 ottobre 1993 effettuata ai sensi dell'art. 14 della legge 18 febbraio 1992, n. 149, con la quale la Nestle' Partners C.V. ha reso nota l'intenzione di effettuare un'offerta pubblica di acquisto, ai sensi dell'art. 10, comma 8, della sopra citata legge, al fine di acquisire la totalita' delle azioni ordinarie emesse dalla Finanziaria Italgel S.p.a.; Considerato che in esito all'offerta di cui sopra il flottante della Finanziaria Italgel S.p.a. potrebbe ridursi al di sotto del limite del 10% stabilito dall'art. 10, comma 9, della citata legge n. 149/1992; Ritenuto che il valore di mercato, il numero dei titoli ordinari emessi dalla societa' Finanziaria Italgel S.p.a. ed il controvalore degli scambi giornalmente effettuati rendono opportuno definire un minor limite percentuale di flottante rispetto al limite generale stabilito dal ripetuto art. 10, comma 9; Delibera: Ai sensi ed ai fini della applicazione dell'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, alle azioni ordinarie della Finanziaria Italgel S.p.a. e' fissato il minor limite percentuale di flottante nella misura dell'8%. Il soggetto controllante la Finanziaria Italgel S.p.a. dovra' promuovere un'O.P.A., ai sensi dell'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, a meno che, entro centoventi giorni dalla data in cui il flottante e' sceso al di sotto del limite di cui sopra, il limite stesso non venga ripristinato. La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della Consob. Milano, 10 novembre 1993 Il presidente: BERLANDA