DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 ottobre 1993
Accelerazione delle procedure di cessione delle partecipazioni dello Stato nelle S.p.a. derivanti dalla trasformazione degli enti pubblici economici.(GU n.281 del 30-11-1993)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'art. 16 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 30 dicembre 1992 con cui e' stato approvato il programma di riordino delle partecipazioni dello Stato di cui all'art. 16 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, dando mandato al Ministro del tesoro di adeguarne i contenuti specifici alle osservazioni contenute nei pareri forniti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica in data 30 dicembre 1992 con cui sono state dettate le direttive concernenti le modalita' e le procedure di cessione delle partecipazioni dello Stato nelle societa' per azioni derivanti dalla trasformazione degli enti pubblici economici e delle aziende autonome; Visto il documento del Ministro del tesoro sul riordino delle partecipazioni pubbliche e sullo stato delle privatizzazioni, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 14 aprile 1993; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 1993 in ordine alla dismissione dell'IMI S.p.a. mediante offerta pubblica; Considerata l'attivita' concretamente posta in essere a seguito degli atti richiamati; Sulla proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; E M A N A la seguente direttiva: 1. Le procedure relative alla dismissione dell'intera partecipazione riconducibile, direttamente o indirettamente, al Ministero del tesoro in ENEL, INA, Banca commerciale italiana, Credito italiano, IMI, STET, AGIP, devono essere avviate entro trenta giorni a partire dalla data della presente direttiva, secondo il calendario previsto nel seguente punto 2, conformemente ai criteri definiti nel programma di riordino predisposto ai sensi del citato art. 16 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. 2. Il Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, provvede, contestualmente alla presente direttiva, alla costituzione di un Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia, presieduto dal direttore generale del Tesoro e composto da quattro esperti di riconosciuta indipendenza e di notoria esperienza nei mercati nazionale ed internazionali. Il Comitato deve assicurare alle autorita' preposte alla attuazione del programma di riordino richiamato al punto 1 e, in particolare, delle citate dismissioni un'assistenza tecnica avente carattere di unitarieta' per le varie operazioni del programma e per tutto il periodo necessario alla loro realizzazione, cosi' da favorirne il buon esito, la trasparenza e garantire la coerenza delle decisioni e il loro coordinamento temporale. Il Comitato puo' acquisire da tutte le societa' interessate le informazioni, di natura contabile ed extra-contabile, necessarie allo svolgimento del compito affidato. I membri del Comitato sono vincolati a mantenere riservate le informazioni cosi' ottenute e a non utilizzarle per fini diversi da quelli propri della loro attivita' istituzionale. Per l'assolvimento dei suoi compiti, il Comitato puo' avvalersi del supporto tecnico della Direzione generale del Ministero del tesoro nonche' degli uffici competenti della Presidenza del Consiglio, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Il Comitato puo' avvalersi di ulteriori supporti tecnici acquisiti anche al di fuori della pubblica amministrazione. Il Comitato dovra' proporre al Ministro del tesoro un calendario delle operazioni di privatizzazione, secondo priorita' definite dal Comitato stesso, riducendo al minimo i tempi di realizzazione e tenendo conto delle strategie industriali e finanziarie delle societa' interessate nonche' dell'andamento del mercato. Il Comitato suggerira' inoltre le iniziative in materia fiscale e legale necessarie per favorire il successo delle privatizzazioni. Con l'assistenza del Comitato dovra' procedersi, in tutti i casi in cui sia possibile, alle operazioni di dismissione delle partecipazioni mediante collocamenti pubblici che: favoriscano l'ampia diffusione dei titoli fra i risparmiatori; evitino concentrazioni di quote significative del capitale presso singoli azionisti; permettano la costituzione di un nucleo di azionisti che assicuri stabilita' alla compagine azionaria. 3. I soggetti titolari del controllo delle societa', oggetto di dismissione, potranno avvalersi, d'intesa con il Comitato, nella fase propedeutica alle operazioni di dismissione, dell'assistenza di consulenti speciali per elaborare eventuali proposte di ristrutturazione dell'impresa sotto il profilo istituzionale, industriale, finanziario ed organizzativo, nonche' per individuare, tenuto conto dei propri obiettivi e interessi, le modalita' di dismissione piu' adeguate fra quelle indicate nella deliberazione del CIPE del 30 dicembre 1992. 4. Il Ministro del tesoro o le societa' interessate dovranno essere assistiti dal Comitato permanente di consulenza globale nel conferimento a primarie istituzioni nazionali e internazionali dell'incarico di valutare ciascuna societa' e attivita' da cedere, secondo le indicazioni contenute nella deliberazione del CIPE del 30 dicembre 1992. Il Comitato fornira' alle istituzioni incaricate delle valutazioni tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento del compito ad esse affidato, operando da referente delle stesse a tale riguardo. La guida dei consorzi di collocamento delle partecipazioni da dismettere verra' affidata, con la consulenza del Comitato, a primarie istituzioni bancarie e finanziarie di consolidata esperienza in materia di offerta al pubblico di titoli italiani, prescelte secondo la procedura prevista dalla deliberazione del CIPE del 30 dicembre 1992. La guida del consorzio non potra' essere affidata ai soggetti incaricati della valutazione; essi dovranno peraltro partecipare al collocamento. 5. Prima dell'accettazione degli incarichi di cui alla presente direttiva, i soggetti di cui ai punti 3 e 4 sono tenuti a segnalare tutti i casi di conflitto di interessi rilevanti nell'espletamento degli incarichi medesimi ed in particolare nelle operazioni di collocamento. 6. La remunerazione degli incarichi previsti nella presente direttiva - con esclusione dei componenti del Comitato di consulenza globale e di garanzia - deve essere corrisposta dalle societa' partecipate dal Tesoro ovvero prevista nello stato di previsione del Tesoro, ai sensi dell'art. 10, quinto comma, della legge 7 agosto 1985, n. 428. La remunerazione degli incarichi sara' stabilita in linea con i valori correnti sui mercati internazionali per operazioni di simile natura e consistenza. 7. La presente direttiva sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 ottobre 1993 Il Presidente del Consiglio dei Ministri CIAMPI Il Ministro del tesoro BARUCCI Il Ministro del bilancio e della programmazione economica SPAVENTA Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato SAVONA Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1993 Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 210