DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 novembre 1993 

  Rilevazione della consistenza del personale e della relativa spesa:
conto  annuale.  Applicazione  dell'art.  65,  comma  2,  del decreto
legislativo n. 29/1993. Circolare n. 33  del  24  aprile  1993  della
Ragioneria generale dello Stato. (Direttiva USG/7607/14.1/12.2).
(GU n.282 del 1-12-1993)

                                  A tutti i Ministri
                                  A tutti i Sottosegretari di Stato
  Il  Ministero  del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, con la
circolare n. 33 del 24  aprile  1993,  ha  dettato  i  criteri  e  le
modalita'  per  l'attuazione  dell'art.  65,  comma  2,  del  decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la rilevazione  della
consistenza del personale del pubblico impiego e della relativa spesa
ai fini della definizione di un conto annuale.
  Ritengo fondamentale e indispensabile per l'attivita' di Governo la
puntuale attuazione della citata normativa.
  Richiamo,   pertanto,   l'attenzione   dei   signori   Ministri   e
Sottosegretari di  Stato  sul  fatto  che  l'insufficienza  dei  dati
essenziali  relativi  al personale, alle relative spese e ai connessi
fenomeni   gestionali   e'   motivo   di    difficolta'    all'azione
amministrativa,  in  particolare  per  cio'  che concerne gli aspetti
programmatici ed economico-finanziari della gestione  del  personale,
nonche'  per  l'avvio  degli stessi rinnovi contrattuali nel pubblico
impiego.
  A tal fine invito le  SS.LL.  perche'  pongano  in  atto  tutte  le
necessarie  iniziative  per la puntuale e completa attuazione di tale
adempimento, evitando ritardi e comportamenti omissivi.
  In particolare i Ministri dell'interno e della sanita', nonche'  il
Ministro  per  il  coordinamento  delle  politiche  comunitarie e gli
affari regionali, ove necessario, dovranno provvedere  con  specifici
interventi   nei   confronti  delle  amministrazioni  locali  per  le
rilevazioni dei comparti degli enti locali e della sanita'.
  Rammento che alla mancata presentazione del conto annuale  e  della
relativa  relazione,  il  comma  2  del  citato  art.  65  riconnette
l'applicazione delle misure di cui all'art. 30, comma 11, della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.
                                                Il Presidente: CIAMPI
Registrata alla Corte dei conti il 29 novembre 1993
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 214