REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 giugno 1993 

  Stralcio di un'area ubicata  nel  comune  di  Livigno,  dall'ambito
territoriale   n.  2,  individuato  con  deliberazione  della  giunta
regionale 10 dicembre 1985,  n.  IV/3859,  per  la  realizzazione  di
rifacimento  canaletto  e  sistemazione  del  tratto  basale  del Rin
Pemonte  e  Rin  Valle  del  Galdo  da  parte  del   comune   stesso.
(Deliberazione n. V/37449).
(GU n.284 del 3-12-1993)

                         LA GIUNTA REGIONALE
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze
naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio
decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Visto l'art. 82 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
luglio  1977,  n.  616,  con  cui  sono state delegate alle regioni a
statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione
delle bellezze naturali;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1- ter;
  Vista la  legge  regionale  27  maggio  1985,  n.  57,  cosi'  come
modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
  Richiamata  la  deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del
10 dicembre 1985 avente per oggetto  "Individuazione  delle  aree  di
particolare  interesse  ambientale a norma della legge 8 agosto 1985,
n. 431";
  Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898  del
26  aprile  1988  avente  per  oggetto  "Criteri  e  procedure per il
rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n.
1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare
interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge  8
agosto  1985,  n.  431,  con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre
1985";
  Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge  29  giugno
1939,  n.  1497,  presentata  dal  comune di Livigno (Sondrio) per la
realizzazione di canaletta su area  ubicata  nel  comune  di  Livigno
(Sondrio),  mappali  444,  450, 451, 463, 464, foglio 29, mappali 73,
84, 85, 86, 406, foglio 30, per la parte  interessata  all'intervento
sottoposta  a  vincolo  paesaggistico in forza della legge n. 431/85,
nonche' gravata da vincolo di immodificabilita'  ed  inedificabilita'
temporanea  di cui all'art. 1- ter della legge 8 agosto 1985, n. 431,
in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2,  individuato  con
deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Verificato,  in  ordine all'area di cui trattasi che non sussistono
esigenze assolute  di  immodificabilita',  tali  da  giustificare  la
permanenza  sull'area  medesima  del  vincolo  di cui all'art. 1- ter
della legge 8  agosto  1985,  n.  431:  cio'  in  considerazione  del
limitato impatto ambientale;
  Atteso  che  si  e'  proceduto,  relativamente all'area interessata
dall'opera proposta, a  verificare  che  la  stessa  non  risulti  in
contrasto  con  tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri
della proposta di piano paesistico;
  Riconosciuto  che,  in  un'ottica  di  accelerazione  del  processo
generale    di    pianificazione   paesistico-ambientale,   risultano
soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalita'
di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo
primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare,  della
pianificazione paesistica;
  Riconosciuto,  in  base  alle  attestazioni  e  alla documentazione
prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale  dell'opera  in
argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali
consistenti nell'evitare inondazioni nel periodo invernale;
  Riconosciuta l'inderogabile necessita' di realizzare l'opera di cui
trattasi,   in   considerazione  dell'improcrastinabile  esigenza  di
soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i
quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale
non puo' esimersi dal prendere in  esame,  in  ragione  dei  problemi
gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area
in questione risulta assoggettata;
  Ritenuto  opportuno,  per  i  suesposti  motivi,  stralciare l'area
interessata dall'opera in oggetto,  dall'ambito  territoriale  n.  2,
individuato  e  perimetrato  con deliberazione di giunta regionale n.
IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7  della  legge
29  giugno  1939, n. 1497, si procedera' a valutare la compatibilita'
dell'opera  in  ordine  alla  piu'  puntuale  localizzazione  e  alla
migliore qualificazione progettuale;
  Tutto cio' premesso:
  Con voti unanimi espressi per alzata di mano;
                              Delibera:
   1)  di  stralciare,  per le motivazioni di cui in premessa, l'area
ubicata in comune di Livigno (Sondrio), mappali 444, 450,  451,  463,
464,  foglio 29, mappali 73, 84, 85, 86, 406, foglio 30, per la parte
interessata all'intervento nell'ambito territoriale n. 2, individuato
con deliberazione di giunta regionale  n.  IV/3859  del  10  dicembre
1985;
   2)  di  riperimetrare,  in  conseguenza dello stralcio disposto al
punto 1) della presente deliberazione, l'ambito  territoriale  n.  2,
individuato  con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre
1985;
   3)  di  pubblicare  la  presente  deliberazione   nella   Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  ai  sensi  dell'art. 12, del
regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino  ufficiale  della
regione  Lombardia,  come  previsto  dall'art.  1, primo comma, della
legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, cosi'  come  modificato  dalla
legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
   4)  di  dare  atto  che  ai  sensi  del decreto-legge n. 40 del 13
febbraio 1993 la presente deliberazione non e' soggetta a controllo.
    Milano, 8 giugno 1993
                                           Il presidente: GHILARDOTTI
Il segretario: FERMO