Modificazione allo statuto dell'Universita'.(GU n.288 del 9-12-1993)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Rilevata la necessita' di apportare la modifica di statuto, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre l990, n. 341; Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso in data 15 luglio 1993; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come segue: Articolo unico Dopo l'art. 379 dello statuto, relativo alle norme generali comuni a tutte le scuole di specializzazione e con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, viene inserito il seguente nuovo articolo relativo alle norme transitorie comuni alle scuole di specializzazione medico- chirurgiche. NORME TRANSITORIE COMUNI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICO-CHIRURGICHE Art. 380. - In attesa dell'emanazione del regolamento didattico di cui all'art. 11 della legge n. 341/1990, valgono le seguenti norme transitorie: "La formazione del medico specialista e' attuata in conformita' all'art. 4, punto 1 e punto 4, primo comma, del decreto legislativo n. 257/1991. Le modalita' di svolgimento delle attivita' teoriche e pratiche degli specializzandi, nonche' il numero e la tipologia degli interventi pratici che lo specializzando deve avere personalmente eseguito per essere ammesso a sostenere la prova finale annuale, sono stabilite dai consigli delle scuole di specializzazione, fermo restando che all'attivita' didattica teorica saranno dedicate almeno 200 ore per ogni anno accademico. La graduale assunzione dei compiti assistenziali e' demandata alla responsabilita' dei direttori delle singole scuole, di concerto con i responsabili delle strutture assistenziali che afferiscono alle scuole. Ciascun consiglio della scuola potra' non programmare attivita' in determinati periodi dell'anno purche' non superiori a complessivi trenta giorni". Il presente decreto rettorale sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Bologna, 25 ottobre 1993 Il rettore: ROVERSI-MONACO