UNIVERSITA' DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 25 ottobre 1993 

  Modificazione allo statuto dell'Universita'.
(GU n.288 del 9-12-1993)

                             IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato
con  regio  decreto  14  ottobre  1926, n. 2170, modificato con regio
decreto 13 ottobre 1927,  n.  2227,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
  Visto   il   testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.
162;
  Rilevata  la  necessita'  di  apportare  la modifica di statuto, in
deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17  del
testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre l990, n. 341;
  Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta;
  Visto il parere del Consiglio universitario nazionale  espresso  in
data 15 luglio 1993;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Bologna, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come segue:
                           Articolo unico
  Dopo  l'art. 379 dello statuto, relativo alle norme generali comuni
a tutte le scuole di specializzazione e
con il  conseguente  scorrimento  della  numerazione  degli  articoli
successivi,  viene  inserito il seguente nuovo articolo relativo alle
norme transitorie comuni  alle  scuole  di  specializzazione  medico-
chirurgiche.
                NORME TRANSITORIE COMUNI ALLE SCUOLE
               DI SPECIALIZZAZIONE MEDICO-CHIRURGICHE
  Art.  380. - In attesa dell'emanazione del regolamento didattico di
cui all'art. 11 della legge n. 341/1990, valgono  le  seguenti  norme
transitorie:
  "La  formazione  del  medico  specialista e' attuata in conformita'
all'art. 4, punto 1 e punto 4, primo comma, del  decreto  legislativo
n. 257/1991.
  Le  modalita'  di  svolgimento  delle attivita' teoriche e pratiche
degli  specializzandi,  nonche'  il  numero  e  la  tipologia   degli
interventi  pratici  che  lo  specializzando deve avere personalmente
eseguito per essere ammesso a sostenere la prova finale annuale, sono
stabilite  dai  consigli  delle  scuole  di  specializzazione,  fermo
restando  che all'attivita' didattica teorica saranno dedicate almeno
200 ore per ogni anno accademico.
  La graduale assunzione dei compiti assistenziali e' demandata  alla
responsabilita' dei direttori delle singole scuole, di concerto con i
responsabili  delle  strutture  assistenziali  che  afferiscono  alle
scuole.
  Ciascun  consiglio della scuola potra' non programmare attivita' in
determinati periodi dell'anno purche'  non  superiori  a  complessivi
trenta giorni".
  Il  presente  decreto  rettorale  sara'  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
   Bologna, 25 ottobre 1993
                                           Il rettore: ROVERSI-MONACO