UNIVERSITA' «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 29 ottobre 1993 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.289 del 10-12-1993)

                             IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi "La Sapienza" di
Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e succes-
sive modificazioni e integrazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 12
maggio 1989;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1989;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  "La Sapienza" di Roma,
approvato e modificato con i  decreti  indicati  nelle  premesse,  e'
ulteriormente modificato come appresso:
  Dopo  l'art.  21  del titolo X dello statuto dell'Universita' degli
studi "La Sapienza" di Roma (ed. 91/92) e' inserito il seguente nuovo
articolo:
  Art. 22 (Diploma universitario  per  ortottista  ed  assistente  in
oftalmologia).  -  1.  Presso  la facolta' di medicina e chirurgia e'
istituito  il  corso  di  diploma  universitario  di  ortottista   ed
assistente in oftalmologia.
  2. Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di fornire
una  preparazione professionale teorico-pratica a personale sanitario
tecnico  operante  nel  campo  dell'oftalmologia,   con   particolare
riguardo  a:  valutazione sullo stato motore-sensoriale della visione
binoculare e della sua  conservazione;  valutazione  della  motilita'
oculare  e  della visione binoculare, dell'ambliopia, del trattamento
pre e post-operatorio dei pazienti con  motilita'  oculare  alterata;
valutazione  delle problematiche legate ai vizi di refrazione ed alla
loro correzione; utilizzazione di tecniche diagnostiche e di ricerche
strumentali  in  oftalmologia,  di  procedure   di   rieducazione   e
riabilitazione funzionale dell'handicap visivo, depistage.
  3.  Il  corso  di  diploma  non  e'  suscettibile di abbreviazione,
eccetto il caso di  studi  di  livello  universitario,  sostenuti  in
Italia  o all'estero, per corsi con contenuti ritenuti equivalenti ed
utilizzabili come crediti, ai  sensi  dell'art.  11  della  legge  19
novembre 1990, n. 341.
  La delibera di riconoscimento dei crediti e' adottata dal consiglio
del  corso  di  diploma  o  dal  consiglio  di  facolta',  secondo la
normativa statutaria.
  4.  In  base  alle  strutture ed attrezzature disponibili il numero
degli iscrivibili al corso di diploma, sino ad un massimo di  25  per
anno,  e'  stabilito  dal  senato accademico, sentito il consiglio di
facolta',  in  base  ai  criteri  generali   fissati   dal   Ministro
dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi
dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.
  5. Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo  anno
del  corso  di  diploma  coloro  che  hanno  conseguito un diploma di
istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale  valido
per l'accesso all'Universita'.
  L'ammissione  avviene  previo  accertamento  dell'idoneita'  psico-
fisica.
  Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei  posti
disponibili,  l'accesso  al  corso  di  diploma, nei limiti dei posti
determinati, e' subordinato al superamento di un esame mediante prova
scritta per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto
del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30%  del
punteggio complessivo.
  Sono    esentati   dal   sostenere   l'esame   e   sono   collocati
prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati,
successivamente al 1 novembre 1988, al corso di laurea in medicina  e
chirurgia  e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del
primo anno di corso.
  6. Il corso di diploma  prevede  2400  ore  di  insegnamento  e  di
attivita'  pratiche  e  di studio guidate, nonche' di tirocinio. Esso
comprende aree, corsi integrati e discipline  ed  e'  organizzato  in
cicli  convenzionali  (semestri);  ogni  semestre  comprende  ore  di
insegnamento e di attivita' pratiche e di studio guidate (primo  anno
460  ore,  secondo  anno  420  ore,  terzo anno 320 ore), il cui peso
relativo e' definito in modo convenzionale  (credito,  corrispondente
mediamente  a  50  ore).  Le  attivita'  pratiche e di studio guidate
comprendono almeno il 50% delle ore previste.
  Il tirocinio professionale e' svolto per 320 ore  nel  primo  anno,
420 ore nel secondo e 460 nel terzo anno.
  7. Il consiglio di corso di diploma predispone un apposito libretto
di  formazione  che  consenta allo studente ed al consiglio stesso il
controllo dell'attivita' svolta  e  dell'acquisizione  dei  progressi
compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.
  8.  La  frequenza  alle  lezioni,  ai  tirocini  ed  alle attivita'
pratiche  e'  obbligatoria  e  dev'essere  documentata  sul  libretto
personale  dello  studente.  Per  essere  ammessi  al terzo anno, gli
studenti debbono aver regolarmente frequentato i corsi, superati  gli
esami  in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva
valutazione, i tirocini previsti.
  9. Gli studenti debbono sostenere ciascun  anno  gli  esami  per  i
corsi integrati compresi nell'ordinamento.
  Il   consiglio   della  struttura  didattica  puo'  organizzare  la
didattica in semestri. Gli insegnamenti  sono  organizzati  in  cicli
didattici    successivi,   verificabili   in   rapporto   alla   loro
propedeuticita',  secondo  quanto  definito   dal   consiglio   della
struttura didattica.
  Per  il  calendario  degli  esami semestrali si applicano le stesse
norme del corso di laurea in medicina e chirurgia.
  10. Per attivita' didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico
connesse   a  specifici  insegnamenti  professionali  possono  essere
chiamati docenti a contratto,  scelti  fra  coloro  che,  per  uffici
ricoperti,  o  attivita'  professionale svolta, siano di riconosciuta
esperienza  e  competenza   nelle   materie   che   formano   oggetto
dell'insegnamento.
  In  tal  caso  si  applica  la  normativa prevista dall'art. 25 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.
  11. Per essere ammesso all'anno successivo lo studente  deve  avere
superato  nelle  due  sessioni  estiva  e  autunnale, tutti gli esami
relativi all'anno di  corso  e  deve  aver  completato  con  positive
valutazioni le attivita' di tirocinio.
  Gli  studenti  che non superano tutti gli esami e non ottengono una
positiva valutazione nelle attivita' di  tirocinio  possono  ripetere
l'anno in soprannumero per non piu' di una volta.
  12.  I  corsi  integrati  e  le  relative discipline, facenti parte
dell'ordinamento del triennio utile per il conseguimento del  diploma
universitario,  sono  comprese  in  aree.  Le  aree  definiscono  gli
obiettivi che lo studente deve raggiungere, nonche' il peso  relativo
dell'area   e   dei   relativi  corsi  integrati  (credito)  ciascuno
corrispondente  indicativamente  a  50  ore  di   didattica   formale
applicata e di apprendimento.
  13.  Sono  attivabili  come discipline integrate nei corsi previsti
dall'ordinamento discipline comprese nei  raggruppamenti  concorsuali
per posti di professore di prima e seconda fascia.
  Esse   non  danno  luogo  a  verifiche  di  profitto  autonome,  ma
costituiscono credito all'interno del corso nel quale sono integrate.
  14. Le aree,  con  indicati  i  crediti,  corrispondenti  in  linea
generale a 50 ore di didattica complessiva, nonche' i corsi integrati
e le relative discipline, sono i seguenti:
 1 Anno:
                             I semestre
Area I - Propedeutica (crediti: 4.0).
  Obiettivo:  apprendere  le basi per la comprensione qualitativa dei
fenomeni biomedici.
  1.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:
   fisica medica;
   statistica medica;
   informatica.
  1.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:
   chimica;
   chimica biologica.
  1.3. Corso integrato di biologia e genetica:
   biologia generale;
   genetica medica.
  1.4. Attivita' di tirocinio guidato in strutture specialistiche.
                             II semestre
Area II - Anatomia generale, fisiologia (crediti: 4.0).
  Obiettivo: acquisizione della propedeutica morfologica, funzionale,
quantitativa dei fenomeni biomedici.
  2.1. Corso integrato di istologia:
   istologia;
   embriologia.
  2.2. Corso integrato di anatomia generale, fisiologia:
   anatomia umana;
   fisiologia umana;
   fisiologia oculare.
  2.3. Inglese scientifico.
  2.4. Attivita' di tirocinio guidato in strutture specialistiche.
 2 Anno:
                             I semestre
Area III - Fisiopatologia - Visione binoculare (crediti: 4.0).
  Obiettivo:  apprendimento  dei  fenomeni  fisici e morfo-funzionali
della funzione visiva.
  3.1. Corso integrato di ottica fisiopatologica:
   ortottica I;
   ortottica e refrazione.
  3.2. Corso integrato di anatomia e fisiologia dell'apparato visivo:
   anatomia e fisiologia dell'apparato visivo;
   ipovisione I.
  3.3. Attivita' di tirocinio guidato in strutture specialistiche.
                             II semestre
Area IV - Semeiologia e patologia oculare (crediti: 4.0).
  4.1. Corso integrato di tecniche semeiologiche:
   tecniche semeiologiche I;
   campimetria;
   senso luminoso;
   senso cromatico;
   adattometria;
   contattologia.
  4.2. Corso integrato di patologia oculare:
   patologia oculare;
   ipovisione II.
  4.3. Corso integrato di neuroftalmologia:
   ortottica II;
   neuroftalmologia.
  4.4. Attivita' di tirocinio guidato in strutture specialistiche.
 3 Anno:
                             I semestre
Area V - Oftalmologia specialistica (crediti: 4.0).
  Obiettivo:  apprendimento  delle   condizioni   caratterizzanti   e
pertinenti  alla individualita' del malato di affezioni dell'apparato
visivo.
  5.1. Corso integrato di pediatria generale:
   pediatria generale;
   neonatologia.
  5.2. Corso integrato di neuropsichiatria:
   fondamenti di neuropsichiatria;
   psicologia.
  5.3. Corso integrato di chirurgia ed assistenza oftalmica:
   nozioni di chirurgia e assistenza oftalmica;
   ortottica III.
  5.4. Attivita' di tirocinio guidato in strutture specialistiche.
                             II semestre
Area VI - Tecniche semeiologiche e farmacologia (crediti: 4.0).
  Obiettivo: apprendimento delle tecniche semeiologiche di  immagine,
quantitative  ed elettrofisiologiche, acquisizione di aspetti diversi
generali dell'attivita' sanitaria.
  6.1. Corso integrato di tecniche semeiologiche:
   tecniche  semeiologiche  II - ERG, PEV, PERG, EOG, EMG, ecografia,
fluorangiografia, tonometria e tenografia, pachimetria, biometria;
   ortottica IV.
  6.2. Corso integrato di farmacologia:
   farmacologia;
   igiene e legislazione sanitaria.
  6.3.  Corso  integrato  di  etica  ed   aspetti   giuridici   della
professione:
   etica professionale;
   aspetti giuridici della professione.
  6.4. Attivita' di tirocinio guidato in strutture specialistiche.
  15.  Al  termine  del  triennio,  previo  superamento  degli  esami
previsti, del tirocinio con relativo esame finale  e  discussione  di
una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-
applicativa,  viene conseguito il diploma di ortottista ed assistente
in oftalmologia.
  16. La commissione finale d'esame relativa al tirocinio e' nominata
dal rettore ed e' composta dal presidente del corso di diploma o  suo
delegato,  da  due docenti nominati dal consiglio di facolta', da due
esperti nominati  rispettivamente  dal  Ministro  dell'universita'  e
della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanita'.
  Ove  i Ministri non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio
di ciascun anno o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio  degli
esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.
  17.  All'esame  di  diploma lo studente viene ammesso solo se abbia
frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto
un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.
  Le commissioni di esame e di diploma  sono  costituite  secondo  le
vigenti norme universitarie.
  18.  Gli  studi  compiuti  nel  corso di diploma sono riconosciuti,
anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella  facolta'  di
medicina e chirurgia.
  Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti
con  esito  positivo  nel  corso  di diploma universitario, e' quello
della loro validita' culturale, propedeutica  e  professionalizzante,
riguardo  alla  prosecuzione degli studi per il conseguimento del di-
ploma di laurea.
  Il consiglio di facolta' con propria delibera potra'  eventualmente
indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire
per completare la formazione per accedere al corso di laurea.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 29 ottobre 1993
                                                    Il rettore: TECCE