Autorizzazione alla regione Lombardia ad utilizzare le economie derivanti dall'appalto delle opere previste dai lavori di riordino, potenziamento ed ampliamento dell'acquedotto del comune di Val di Nizza finanziato dalla Cassa depositi e prestiti.(GU n.291 del 13-12-1993)
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)"; Visti i decreti ministeriali 22 maggio 1989, 20 giugno 1991 e 25 luglio 1991, con i quali e' stata autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, commi 38 e 42, della citata legge, la concessione da parte della Cassa depositi e prestiti, a favore della regione Lombardia, di mutui finalizzati alla attuazione di vari interventi acquedottistici fra i quali quello riguardante i "lavori di riordino, potenziamento e ammodernamento dell'acquedotto del comune di Val di Nizza (Pavia)", dell'importo complessivo di 1.345 milioni di lire; Vista la deliberazione n. 418173300 dell'8 giugno 1990, con la quale la Cassa depositi e prestiti ha assentito un mutuo di L. 1.210.500.000 al sopracitato progetto; Visto che i lavori venivano regolarmente appaltati all'impresa Castelli S.p.a. di Val di Nizza per l'importo contrattuale di L. 904.092.322; Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante "Disposizioni in materia di finanza pubblica", in particolare l'art. 20, comma 1, secondo il quale "le economie verificatesi nella realizzazione di opere pubbliche finanziate con ricorso a mutui con ammortamento a carico del bilancio statale in base a specifiche disposizioni legis- lative, possono essere utilizzate per lavori suppletivi e di variante al progetto originario, previa autorizzazione del Ministero competente, secondo le medesime procedure previste dalla legge di riferimento"; Vista la perizia settembre 1992, redatta dall'ing. Angelo Sala di Sonnazzaro de' Burgondi (Pavia) per i lavori suppletivi e di variante riguardanti numerose variazioni del tracciato delle condotte previste dal progetto originario; Vista la delibera n. 104 del 2 ottobre 1992 con la quale il comune di Val di Nizza ha approvato la perizia di variante e suppletiva dei lavori in oggetto per un importo complessivo di lire 1.345 milioni, nella quale si propone l'utilizzo delle economie verificatesi nella realizzazione delle opere, dovute principalmente al ribasso d'asta ed alle minori spese tecniche, per l'esecuzione di maggiori lavori il cui importo passa da L. 904.092.322 a L. 1.171.250.000, che rientra nei limiti del mutuo assentito dalla Cassa depositi e prestiti; Vista la nota n. 8626/1862 del 1 dicembre 1992 con la quale il dirigente del servizio provinciale del genio civile di Pavia ha espresso parere favorevole, in linea tecnica, nei riguardi dell'approvazione della suddetta perizia di variante e suppletiva; Vista la delibera 8 giugno 1993, n. 37382, con la quale la giunta della regione Lombardia ha chiesto di essere autorizzata ad utilizzare le economie di appalto per i lavori suppletivi e di variante al surrichiamato progetto del comune di Val di Nizza, finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti, descritti nella citata perizia; Viste le risultanze dell'istruttoria compiuta sugli elaborati della perizia in argomento, ai fini della rispondenza degli interventi in essa previsti ai requisiti di ammissibilita' fissati dalla deliberazione CIPE del 14 giugno 1988; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, la regione Lombardia e' autorizzata ad utilizzare le economie derivanti dall'appalto delle opere previste dai "lavori di riordino, potenziamento ed ampliamento dell'acquedotto del comune di Val di Nizza (Pavia)" finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti di lire 1.345 milioni con delibera n. 418173300 per l'esecuzione dei lavori suppletivi e di variante al progetto medesimo di cui alla perizia richiamata nelle premesse. Roma, 19 novembre 1993 Il Ministro: SAVONA