Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi, per il 1994, agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento.(GU n.291 del 13-12-1993)
IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario; Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunita' europee per la riforma dell'agricoltura; Visto il decreto interministeriale n. 638421 del 23 dicembre 1986, con il quale e' stata demandata al Ministro del tesoro la competenza a fissare la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento; Visto il proprio decreto del 15 dicembre 1992 con il quale e' stata fissata, per l'anno 1993, la misura della commissione onnicomprensiva di cui sopra; Attesa la necessita' di determinare la predetta commissione per l'anno 1994; Decreta: La commissione onnicomprensiva da riconoscere agli Istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento, previste dalle leggi citate in premessa, e' fissata, per l'anno 1994, come appresso: a) 1,30% per i contratti condizionati stipulati nel 1994; b) 1,30% per i contratti definitivi stipulati nel 1994 e relativi a contratti condizionati stipulati dal 1990; c) 1,80% per i contratti definitivi stipulati nel 1994, relativi a contratti condizionati stipulati dopo il 30 giugno 1988; d) 1,90% per i contratti definitivi stipulati nel 1994, relativi a contratti condizionati stipulati entro il 30 giugno 1988. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 dicembre 1993 Il Ministro: BARUCCI