MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 7 dicembre 1993 

  Determinazione  della  commissione onnicomprensiva da riconoscersi,
per il 1994, agli istituti di credito per  gli  oneri  connessi  alle
operazioni di credito agevolato.
(GU n.291 del 13-12-1993)

                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia
residenziale ed, in particolare, l'art. 26,  riguardante  il  settore
dell'edilizia rurale;
  Visti  gli  articoli 42 e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e
successive    modificazioni     ed     integrazioni,     riguardanti,
rispettivamente, programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale
convenzionata ed agevolata;
  Visto  il  decreto-legge  16  marzo  1973,  n.  31, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  17  maggio  1973,   n.   205,   recante
provvidenze  a  favore  delle  popolazioni  colpite dal terremoto del
novembre-dicembre  1972  dei  comuni   delle   Marche,   dell'Umbria,
dell'Abruzzo  e  del  Lazio,  nonche' norme per accelerare l'opera di
ricostruzione in Tuscania;
  Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  1 novembre 1965, n. 1179, recante norme
per l'incentivazione dell'attivita' edilizia;
  Visto il decreto-legge 6 ottobre  1972,  n.  552,  convertito,  con
modificazioni,   nella   legge  2  dicembre  1972,  n.  734,  recante
provvidenze a  favore  delle  popolazioni  dei  comuni  delle  Marche
colpite dal terremoto;
  Vista  la  legge  4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata
dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze  a  favore
di  zone  sinistrate  dalla  catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963
(proprieta' unita' immobiliare);
  Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante  provvidenze  per  la
razionalizzazione  e  lo  sviluppo  della  recettivita' alberghiera e
turistica e l'art. 109, secondo comma,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 14 luglio 1977, n. 616;
  Visto l'art. 46, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504, concernente l'autofinanziamento delle opere pubbliche;
  Visto il proprio decreto del 15 dicembre 1992 con il quale e' stata
fissata, per l'anno 1993, la misura della commissione onnicomprensiva
da  riconoscere  agli istituti di credito per gli oneri connessi alle
operazioni  di  credito  agevolato   previste   dalle   leggi   sopra
menzionate;
  Attesa  la necessita' di determinare la commissione onnicomprensiva
di cui sopra anche per l'anno 1994;
                              Decreta:
  La commissione onnicomprensiva  da  riconoscere  agli  Istituti  di
credito  per  gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato
previste dalle leggi citate in premessa, e' fissata come appresso:
    a) 0,95% per i contratti condizionati stipulati nel 1994;
    b) 0,95% per i contratti definitivi stipulati nel 1994 e relativi
a contratti condizionati stipulati dal 1990;
    c) 1,45% per i contratti definitivi stipulati nel 1994 e relativi
a contratti condizionati stipulati dopo il 30 giugno 1988;
    d) 1,75% per i contratti definitivi stipulati sempre nel  1994  e
relativi a contratti condizionati stipulati entro il 30 giugno 1988.
  La  commissione  onnicomprensiva  da  riconoscere  agli istituti di
credito per gli oneri connessi alle operazioni di mutuo con gli  enti
locali  ricadenti  nella  disciplina  dell'articolo  46, comma 6, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e' fissata nella misura
dell'1,45%.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 7 dicembre 1993
                                                 Il Ministro: BARUCCI