Accertamento del periodo di mancato funzionamento del tribunale di Bergamo.(GU n.305 del 30-12-1993)
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Vista la nota n. 2003/DAL/M/93 del presidente della corte di appello di Brescia in data 21 ottobre 1993 con la quale si comunica che il tribunale di Bergamo non e' stato in grado di funzionare nel giorno 4 ottobre 1993 a causa dell'astensione del lavoro del personale dipendente; Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari; Decreta: In conseguenza del mancato funzionamento del tribunale di Bergamo nel giorno 4 ottobre 1993, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo del personale addettovi, scadenti nel giorno indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Roma, 9 dicembre 1993 Il Ministro: CONSO