Importazioni di alluminio greggio (N.C. 7601 10 00 e 7601 20 10) da ex Repubbliche sovietiche.(GU n.306 del 31-12-1993)
Vigente al: 31-12-1993
Con regolamento n. 3257/93 del 26 novembre 1993 la Commissione delle Comunita' europee ha prorogato la restrizione quantitativa, inizialmente in vigore sulla base del reg. 2227/93 del 6 agosto 1993, per le importazioni nella Comunita' dell'alluminio in forma greggia originario di Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Urbekistan, Ucraina, Estonia, Lettonia e Lituania di cui ai codici NC 7601 10 00 e 7601 20 10. Ai sensi del citato regolamento 3257/93 e' stato stabilito un contingente comunitario di tonn. 45.000 di alluminio greggio dai Paesi in questione per il periodo 30 novembre 1993-28 febbraio 1994. E' stata inoltre stabilita una riserva comunitaria di 6750 tonn. (pari al 15% della quota globale) da ripartire in un secondo momento. A valere sul citato contingente comunitario di tonnellate 45.000, all'Italia e' stata assegnata una quota di tonnellate 3683. Gli operatori interessati ad ottenere una quota del predetto contingente nazionale di tonn. 3683 devono presentare istanza di importazione in regola con le vigenti norme sul bollo al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni - Divisione V - Viale America, 341 - 00144 Roma. Le domande debbono pervenire entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le istanze pervenute, anche se tramite Amministrazione postale, oltre il termine sopraindicato non saranno prese in considerazione. Qualora i quantitativi richiesti eccedano le tonn. 3683, si procedera' al riparto proporzionale. L'autorizzazione avra' validita' di due mesi. La richiesta presentata dalla ditta importatrice deve recare: a) partita IVA; b) il nome e l'indirizzo dell'importatore e dell'esportatore; c) la designazione del prodotto con l'indicazione della denominazione commerciale; del corrispondente codice NC; del Paese di origine; del Paese di provenienza; d) l'indicazione del prezzo CIF in Ecu franco frontiera comunitaria, specificato per ciascuna voce della nomenclatura comunitaria; e) il peso netto; f) la data nonche' la dogana prevista per l'importazione; g) la firma leggibile del titolare o del rappresentante legale. Il richiedente deve attestare l'esattezza delle informazioni contenute nella sua richiesta di autorizzazione d'importazione. Il direttore generale: MARTUSCELLI