MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 28 dicembre 1993, n. 33 

  Importazioni di alluminio greggio (N.C. 7601 10 00 e 7601 20 10) da
ex Repubbliche sovietiche.
(GU n.306 del 31-12-1993)
 
 Vigente al: 31-12-1993  
 

  Con  regolamento  n.  3257/93  del  26 novembre 1993 la Commissione
delle Comunita' europee ha  prorogato  la  restrizione  quantitativa,
inizialmente in vigore sulla base del reg. 2227/93 del 6 agosto 1993,
per  le  importazioni nella Comunita' dell'alluminio in forma greggia
originario di Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakistan,
Kirghizistan, Moldavia, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Urbekistan,
Ucraina, Estonia, Lettonia e Lituania di cui ai codici NC 7601 10  00
e 7601 20 10.
  Ai  sensi  del  citato  regolamento  3257/93  e' stato stabilito un
contingente comunitario di tonn.  45.000  di  alluminio  greggio  dai
Paesi  in questione per il periodo 30 novembre 1993-28 febbraio 1994.
E' stata inoltre stabilita una  riserva  comunitaria  di  6750  tonn.
(pari al 15% della quota globale) da ripartire in un secondo momento.
  A  valere  sul citato contingente comunitario di tonnellate 45.000,
all'Italia e' stata assegnata una quota di tonnellate 3683.
  Gli operatori  interessati  ad  ottenere  una  quota  del  predetto
contingente  nazionale  di  tonn.  3683  devono presentare istanza di
importazione in regola con le vigenti norme sul  bollo  al  Ministero
del  commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e
delle esportazioni - Divisione V - Viale America, 341 - 00144 Roma.
  Le domande debbono pervenire  entro  dieci  giorni  dalla  data  di
pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
  Le  istanze  pervenute,  anche  se tramite Amministrazione postale,
oltre il termine sopraindicato non saranno prese in considerazione.
  Qualora  i  quantitativi  richiesti  eccedano  le  tonn.  3683,  si
procedera' al riparto proporzionale.
  L'autorizzazione avra' validita' di due mesi.
  La richiesta presentata dalla ditta importatrice deve recare:
    a) partita IVA;
    b) il nome e l'indirizzo dell'importatore e dell'esportatore;
    c)   la   designazione   del  prodotto  con  l'indicazione  della
denominazione commerciale;
    del corrispondente codice NC;
    del Paese di origine;
    del Paese di provenienza;
    d)  l'indicazione  del  prezzo  CIF  in  Ecu   franco   frontiera
comunitaria,   specificato   per  ciascuna  voce  della  nomenclatura
comunitaria;
    e) il peso netto;
    f) la data nonche' la dogana prevista per l'importazione;
    g) la firma leggibile del titolare o del rappresentante legale.
  Il  richiedente  deve  attestare  l'esattezza  delle   informazioni
contenute nella sua richiesta di autorizzazione d'importazione.
                                   Il direttore generale: MARTUSCELLI