N. 3 ORDINANZA 18 dicembre 1992- 5 gennaio 1993
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Dichiarazione di residenza ed elezione di domicilio di chi si difende personalmente - Modalita' di esecuzione - Conseguenti obblighi di notifica - Identica questione gia' dichiarata inammissibile (sentenza n. 431/1992) - Materia riservata alla discrezionalita' del legislatore - Manifesta inammissibilita'. (Legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 18 e 22, quarto e quinto comma). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.2 del 13-1-1993 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 18 e 22, quarto e quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 12 maggio 1992 dal Pretore di Palermo nei procedimenti civili vertenti tra Ortega Bianchi Mattia e Bivona Carmelo ed il Prefetto di Palermo, iscritte ai nn. 375 e 376 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1992; Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1992 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola; Ritenuto che nel corso di due giudizi di opposizione ad ordinanze- ingiunzioni (concernenti violazioni del codice della strada) - in cui le parti, personalmente ricorrenti, non avevano eletto domicilio nel Comune di Palermo - con due identiche ordinanze, emesse entrambe il 12 maggio 1992, il Pretore di Palermo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 18 e 22, quarto e quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non prevedono che la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio dell'opponente avverso l'ordinanza-ingiunzione, che si difende personalmente, possa legittimamente eseguirsi in qualsiasi Comune del circondario ove egli risieda, con conseguente obbligo di notificargli ivi gli atti del processo; che ad avviso del giudice a quo , colui il quale abbia nominato un procuratore che eserciti nel circondario, godrebbe del piu' favorevole regime ex art. 82 R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, che assicura le comunicazioni presso lo studio di quest'ultimo; che cio' concreterebbe disparita' di trattamento, tanto piu' grave ove si consideri che la legge avrebbe inteso valorizzare l'accesso alla giustizia del singolo attraverso la difesa personale che puo' essere svolta senza alcuna autorizzazione; che ulteriore profilo di disparita' risulterebbe dal confronto con l'Amministrazione opposta, la quale si difende in proprio attraverso funzionari delegati a cui le comunicazioni vengono eseguite addirittura fuori dalla circoscrizione; che irragionevole appare altresi' al Pretore la protezione accordata al bene della speditezza delle comunicazioni rispetto all'onere - imposto alla parte - di periodica ispezione della cancelleria, la quale per converso non sarebbe gravata in modo piu' sensibile da comunicazioni e notifiche in centri viciniori; Ritenuto che identica questione e' stata gia' dichiarata inammissibile da questa Corte con sentenza n. 431 del 1992; che il giudice a quo non aggiunge argomenti diversi da quelli a suo tempo esaminati; che la questione e' manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 18 e 22, quarto e quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Palermo con le ordinanze di cui in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1992. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: CASAVOLA Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 5 gennaio 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 93C0004