N. 4 ORDINANZA 18 dicembre 1992- 5 gennaio 1993

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Sanita'  pubblica  -  UU.SS.LL.  - Personale dipendente sottoposto al
 rischio da  radiazioni  ionizzanti  nella  stessa  misura  di  quello
 tecnico  e  medico  di  radiologia  -  Indennita' di rischio ed altri
 benefici - Estensione - Mancata previsione - Identica questione  gia'
 dichiarata infondata (sentenza n. 343/1992) - Manifesta infondatezza.
 
 (Legge 27 ottobre 1988, n. 460, art. 1, secondo comma).
 
 (Cost., artt. 3 e 32).
(GU n.2 del 13-1-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
    BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv.  Mauro  FERRI,  prof.
    Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato GRANATA, prof.
    Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  secondo
 comma, della legge 27 ottobre 1988, n. 460 (Modifiche ed integrazioni
 alla  legge  28  marzo  1968, n. 416, concernente l'istituzione delle
 indennita' di rischio da  radiazioni  per  i  tecnici  di  radiologia
 medica),  promosso  con  ordinanza  emessa  il  18  dicembre 1991 dal
 Tribunale amministrativo regionale della Toscana sul ricorso proposto
 dalla U.S.L. n. 13 della Toscana-Area  livornese  contro  la  Regione
 Toscana  ed  altro,  iscritta al n. 387 del registro ordinanze 1992 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  n.  30  prima
 serie speciale dell'anno 1992;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del 2  dicembre  1992  il  Giudice
 relatore Enzo Cheli;
    Ritenuto che nel giudizio promosso dall'Unita' sanitaria locale n.
 13  della  Toscana contro la Regione Toscana ed il Comitato regionale
 di controllo per l'annullamento della decisione n. 109 con  la  quale
 lo  stesso Comitato ha annullato la delibera n. 2315 del 19 settembre
 1990 del Comitato di gestione dell'Unita' sanitaria locale n. 13,  il
 Tribunale   amministrativo  regionale  della  Toscana  ha  dichiarato
 rilevante e non manifestamente infondata - in relazione agli artt.  3
 e 32 della Costituzione - la questione di legittimita' costituzionale
 della  disposizione  contenuta  nell'art. 1 della legge n. 460 del 27
 ottobre  1988,  nella  parte  in  cui  non  prevede  la   concessione
 dell'indennita' di rischio radiologico nella misura di 200000 mensili
 ed  il  congedo  aggiuntivo  di 15 giorni per anno al personale delle
 Unita'  sanitarie  locali  sottoposto  al   rischio   da   radiazioni
 ionizzanti  nella  stessa  misura  di  quello  tecnico  e  medico  di
 radiologia;
      che il giudice remittente,  nel  prospettare  i  suoi  dubbi  di
 legittimita' costituzionale, ha preso le mosse da una interpretazione
 dell'art.  1,  secondo comma, della legge n. 460 del 1990 secondo cui
 l'indennita' di rischio radiologico di L. 200.000 ed  il  diritto  al
 congedo  aggiuntivo  spettano  esclusivamente  ai medici e tecnici di
 radiologia  e  non  anche  agli  altri  dipendenti   sottoposti   con
 continuita' al rischio di radiazioni;
      che,  ad  avviso  del  giudice a quo, la disposizione impugnata,
 cosi'  interpretata,  sarebbe  in  contrasto  con  l'art.   3   della
 Costituzione perche' riserverebbe un trattamento diversificato "a due
 categorie  di  personale  che  sostanzialmente versano nella medesima
 situazione" rispetto al rischio radioattivo;
      che, inoltre, la norma  impugnata  violerebbe  anche  l'art.  32
 della  Costituzione  in quanto l'indennita' prevista per il personale
 medico e tecnico di radiologia non rappresenta una monetizzazione del
 rischio, ma un concorso per le  maggiori  spese  affrontate  da  tale
 personale,  a  scopo  profilattico  e  terapeutico, mentre il congedo
 aggiuntivo ha anch'esso una finalita' profilattica e terapeutica;
      che, infine, la disposizione  denunciata  sarebbe  irragionevole
 "perche'  senza  giustificato motivo ed illogicamente non prevede gli
 stessi  benefici  e  non  ha  le  stesse  finalita'  profilattiche  e
 terapeutiche  nei confronti di quei dipendenti che sono sottoposti al
 rischio di radiazioni al pari dei medici e tecnici di radiologia";
      che nel giudizio dinanzi alla Corte ha  spiegato  intervento  il
 Presidente   del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso
 dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione  sia
 dichiarata infondata.
    Considerato  che  con  la sentenza n. 343 del 1992 questa Corte ha
 gia'  dichiarato  infondata  identica   questione   di   legittimita'
 costituzionale  sul rilievo che l'indennita' di rischio da radiazioni
 prevista dall'art. 1 della legge 27 ottobre 1988 n. 460 spetta  nella
 misura  piena  non  solo  al personale medico e tecnico di radiologia
 (per  il  quale  sussiste  una  presunzione   assoluta   di   rischio
 giustificata dall'inerenza del rischio radiologico alle mansioni), ma
 anche  a  quei  lavoratori  che,  pur  non  appartenendo  al  settore
 radiologico, sono esposti ad un rischio non minore,  per  continuita'
 ed intensita', di quello sostenuto dal personale di radiologia;
      che  il  giudice  a quo nella sua ordinanza di rinvio ripropone,
 senza   introdurre   nuove   argomentazioni,    la    questione    di
 costituzionalita'  dell'art.  1  della  legge  n.  460  del 1988 gia'
 ritenuta infondata da questa Corte;
      che,  pertanto,  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
 all'esame di questa Corte va dichiarata manifestamente infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1958, n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge n. 460 del  27
 ottobre  1988 (Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n.
 416,  concernente  l'istituzione  delle  indennita'  di  rischio   da
 radiazioni   per  i  tecnici  di  radiologia  medica)  sollevata,  in
 riferimento agli artt. 3  e  32  della  Costituzione,  dal  Tribunale
 amministrativo  regionale  per  la Toscana, con l'ordinanza di cui in
 epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1992.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                          Il redattore: CHELI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 5 gennaio 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C0005