N. 4 ORDINANZA 18 dicembre 1992- 5 gennaio 1993
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Sanita' pubblica - UU.SS.LL. - Personale dipendente sottoposto al rischio da radiazioni ionizzanti nella stessa misura di quello tecnico e medico di radiologia - Indennita' di rischio ed altri benefici - Estensione - Mancata previsione - Identica questione gia' dichiarata infondata (sentenza n. 343/1992) - Manifesta infondatezza. (Legge 27 ottobre 1988, n. 460, art. 1, secondo comma). (Cost., artt. 3 e 32).(GU n.2 del 13-1-1993 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 27 ottobre 1988, n. 460 (Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 416, concernente l'istituzione delle indennita' di rischio da radiazioni per i tecnici di radiologia medica), promosso con ordinanza emessa il 18 dicembre 1991 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana sul ricorso proposto dalla U.S.L. n. 13 della Toscana-Area livornese contro la Regione Toscana ed altro, iscritta al n. 387 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30 prima serie speciale dell'anno 1992; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1992 il Giudice relatore Enzo Cheli; Ritenuto che nel giudizio promosso dall'Unita' sanitaria locale n. 13 della Toscana contro la Regione Toscana ed il Comitato regionale di controllo per l'annullamento della decisione n. 109 con la quale lo stesso Comitato ha annullato la delibera n. 2315 del 19 settembre 1990 del Comitato di gestione dell'Unita' sanitaria locale n. 13, il Tribunale amministrativo regionale della Toscana ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata - in relazione agli artt. 3 e 32 della Costituzione - la questione di legittimita' costituzionale della disposizione contenuta nell'art. 1 della legge n. 460 del 27 ottobre 1988, nella parte in cui non prevede la concessione dell'indennita' di rischio radiologico nella misura di 200000 mensili ed il congedo aggiuntivo di 15 giorni per anno al personale delle Unita' sanitarie locali sottoposto al rischio da radiazioni ionizzanti nella stessa misura di quello tecnico e medico di radiologia; che il giudice remittente, nel prospettare i suoi dubbi di legittimita' costituzionale, ha preso le mosse da una interpretazione dell'art. 1, secondo comma, della legge n. 460 del 1990 secondo cui l'indennita' di rischio radiologico di L. 200.000 ed il diritto al congedo aggiuntivo spettano esclusivamente ai medici e tecnici di radiologia e non anche agli altri dipendenti sottoposti con continuita' al rischio di radiazioni; che, ad avviso del giudice a quo, la disposizione impugnata, cosi' interpretata, sarebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione perche' riserverebbe un trattamento diversificato "a due categorie di personale che sostanzialmente versano nella medesima situazione" rispetto al rischio radioattivo; che, inoltre, la norma impugnata violerebbe anche l'art. 32 della Costituzione in quanto l'indennita' prevista per il personale medico e tecnico di radiologia non rappresenta una monetizzazione del rischio, ma un concorso per le maggiori spese affrontate da tale personale, a scopo profilattico e terapeutico, mentre il congedo aggiuntivo ha anch'esso una finalita' profilattica e terapeutica; che, infine, la disposizione denunciata sarebbe irragionevole "perche' senza giustificato motivo ed illogicamente non prevede gli stessi benefici e non ha le stesse finalita' profilattiche e terapeutiche nei confronti di quei dipendenti che sono sottoposti al rischio di radiazioni al pari dei medici e tecnici di radiologia"; che nel giudizio dinanzi alla Corte ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata. Considerato che con la sentenza n. 343 del 1992 questa Corte ha gia' dichiarato infondata identica questione di legittimita' costituzionale sul rilievo che l'indennita' di rischio da radiazioni prevista dall'art. 1 della legge 27 ottobre 1988 n. 460 spetta nella misura piena non solo al personale medico e tecnico di radiologia (per il quale sussiste una presunzione assoluta di rischio giustificata dall'inerenza del rischio radiologico alle mansioni), ma anche a quei lavoratori che, pur non appartenendo al settore radiologico, sono esposti ad un rischio non minore, per continuita' ed intensita', di quello sostenuto dal personale di radiologia; che il giudice a quo nella sua ordinanza di rinvio ripropone, senza introdurre nuove argomentazioni, la questione di costituzionalita' dell'art. 1 della legge n. 460 del 1988 gia' ritenuta infondata da questa Corte; che, pertanto, la questione di legittimita' costituzionale all'esame di questa Corte va dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1958, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge n. 460 del 27 ottobre 1988 (Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 416, concernente l'istituzione delle indennita' di rischio da radiazioni per i tecnici di radiologia medica) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, con l'ordinanza di cui in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1992. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: CHELI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 5 gennaio 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 93C0005