N. 4 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 aprile 1992- 7 gennaio 1993
N. 4 Ordinanza emessa il 29 aprile 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 7 gennaio 1993) dalla corte d'appello di Brescia nel procedimento civile vertente tra Autotrasporti Degli Antoni S.n.c., con sede in Bergamo e Magis Farmaceutici S.p.a., con sede in Brescia. Trasporto - Trasporto di merci su strada - Perdita o avaria delle merci trasportate - Previsione, nell'ipotesi di trasporto non soggetto alla tariffa a forcella, di una limitazione dell'obbligazione risarcitoria (L. 12.000 per chilogrammo di merce trasportata) ora non piu' vigente (per effetto di sentenza n. 420/1991 della Corte costituzionale) nel caso di trasporto soggetto a tariffa a forcella - Irragionevolezza - Prospettato contrasto con il principio di uguaglianza. (Legge 22 agosto 1985, n. 450, art. 1, secondo comma). (Cost., art. 3).(GU n.3 del 20-1-1993 )
LA CORTE D'APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile promossa in questa sede con atto di appello notificato il 23 marzo 1990, n. 7360 cronol. ufficio notifiche di questa corte, da Autotrasporti Degli Antoni S.n.c. con sede in Bergamo, in persona dell'amministratore Degli Antoni Luciano, rappr. e difesa dall'avv. Alda Beretta di Milano e dall'avv. Gustavo Orlando - Zon di Brescia, quest'ultimo domiciliatario giusta mandato alle liti 4 maggio 1979 e delega in atti di primo grado, appellante, contro Magis Farmaceutici S.p.a. con sede in Brescia, in persona dell'amministratore unico legale rappresentante Moroni Adolfo, rappr. e difesa dall'avv. Guido D'Aprile di Brescia, domiciliatario giusta delega a margine della comparsa di risposta, appellata; in punto: app. sent. 11 ottobre 1989-23 gennaio 1990, del tribunale di Brescia; udienza di discussione: 29 aprile 1992; Visti gli atti del giudizio e le conclusioni delle parti; Sentito il relatore; RILEVA IN FATTO In data 18 gennaio 1988 il presidente del tribunale di Brescia, ad istanza della S.p.a. Magis Farmaceutici, emetteva decreto d'ingiunzione a carico della S.n.c. Autotrasporti Degli Antoni, per la restituzione alla ricorrente dei quantitativi di medicinali descritti nella fattura n. 9633 in data 21 dicembre 1987, ovvero per il pagamento della somma di lire 77.237.575 oltre accessori, quale controvalore dei predetti medicinali, consegnati all'ingiunta per il trasporto da Brescia a Roma e non recapitati. A notifica del decreto la societa' Degli Antoni proponeva tempestiva opposizione, eccependo l'illegittimita' del ricorso al procedimento monitorio; nel merito contestava ogni propria responsabilita' in ordine alla perdita della merce affidatele, che assumeva essere stata oggetto di furto mentre si trovava in transito presso un deposito di merci; invocava in subordine la limitazione legislativa del danno risarcibile all'importo di L. 12.000 al chilogrammo, in base al disposto dell'art. 1, secondo comma della legge 22 agosto 1985, n. 450. Resisteva l'opposta sostenendo la piena legittimita' della procedura adottata e la fondatezza della propria pretesa, anche in base alla affermata inapplicabilita' alla fattispecie dell'invocata legge n. 450/85. Con sentenza in data 11 ottobre 1983-23 gennaio 1990 il tribunale adito, revocata l'ingiunzione, condannava l'opponente al risarcimento dei danni causati dalla perdita dei beni trasportati, nella somma di L. 70.360.000 oltre interessi. Nel motivare il deliberato il primo giudice esprimeva adesione all'assunto della societa' opposta, volto a negare operativita' alla norma limitativa di responsabilita', in una fattispecie qualificata dall'avvenuta sottrazione delle merci durante la giacenza in un magazzino, anziche' nel corso del trasporto su strada. Avverso tale sentenza interponeva appello a questa Corte la s.n.c. Autotrasporti Degli Antoni, deducendo quale primo motivo l'errata disapplicazione della legge n. 450/1985. Di seguito l'appellante denunciava, nell'ordine, l'omessa considerazione del caso fortuito, l'ingiusta ripartizione delle spese e l'errata decorrenza degli interessi. L'appellata si costituiva per resistere al gravame, di cui domandava il rigetto. Fattosi luogo alla precisazione delle conclusioni, la causa veniva rimessa al collegio ed assegnata a sentenza. OSSERVA IN DIRITTO L'eccezione riproposta dall'appellante con il primo motivo di appello, intesa a contenere la responsabilita' del vettore entro i limiti quantitativi imposti dal gia' citato art. 1, secondo comma, della legge 22 agosto 1985, n. 450, conferisce rilevanza determinante ai fini del decidere - al tema concernente la dibattuta applicabilita' della norma invocata. Invero, una volta escluso che nella fattispecie ricorra un'ipotesi di caso fortuito, alla stregua del consolidato principio giurisprudenziale che ne riconosce la configurabilita' in caso di furto solo se concorra la violenza o minaccia alle persone (v. Cass. 30 marzo 1988 n. 2699), la residua materia del contendere rassegnata al giudice del gravame attiene soltanto alla determinazione del quantum del risarcimento dovuto ed alle pronunce accessorie e conseguenziali. Non permettendo gli atti di causa di riscontrare l'esistenza di un patto di limitazione convenzionale della responsabilita' del vettore (la scrittura in atti prodotta non reca una valida sottoscrizione della committente), decisiva valenza assume il contenuto precettivo della norma invocata dall'appellante, la cui astratta operativita' - negata dal tribunale - non sembra potersi fondatamente escludere in relazione ad un trasporto da eseguirsi su strada, per incontestata previsione contrattuale, e non soggetto all'obbligo della tariffa a forcella. Cosi', invero, si esprime il testo legislativo: "Per i trasporti di merci su strada esenti dall'obbligo delle tariffe a forcella, l'ammontare del risarcimento non puo' essere superiore, salvo diverso patto antecedente alla consegna delle merci al vettore, a L. 12.000 per chilogrammo di peso lordo perduto o avariato". Le considerazioni sin qui svolte rendono ragione della rilevanza assunta nel presente giudizio dalla questione di legittimita' costituzionale della norma, che questo collegio ritiene di dover sollevare d'ufficio. Ad alimentare il sospetto di un insuperabile contrasto con l'art. 3 della Costituzione si pone la disamina della normativa di risulta, conseguita alla sentenza della Corte costituzionale n. 420 in data 22 novembre 1991. Prima di tale pronuncia, l'art. 1 della legge 22 agosto 1985, n. 450, disciplinava due distinte ipotesi: per i trasporti su strada soggetti al sistema di tariffe a forcella, l'ammontare del risarcimento per la perdita o l'avaria delle cose trasportate incontrava il limite di L. 250 per ogni chilogrammo (in virtu' del rinvio all'art. 13, n. 4, legge 6 giugno 1974, n. 298); per i trasporti, sempre su strada, non soggetti al medesimo sistema tariffario il limite era uello di L. 12.000 al chilogrammo. Il regime cosi' introdotto evidenziava, in buona sostanza, l'intento del legislatore - evidentemente dettato da ragioni di politica legislativa che non sono qui sindacabili - di contenere entro confini sensibilmente piu' ristretti la responsabilita' del vettore, con corrispondente sacrificio dell'interesse del committente, nel caso di riconosciuta applicabilita' delle tariffe a forcella. La citata sentenza n. 420/1991 ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma di cui al primo comma, riferita al sistema delle tariffe a forcella, rilevandone fra l'altro - per quanto interessa in questa sede - il contrasto col principio di ragionevolezza nella parte in cui non prevede un meccanismo di aggiornamento del massimale prescritto per l'ammontare del risarcimento. Ne consegue che, allo stato attuale della normativa, venuta meno la limitazione di legge per mancanza di qualsiasi criterio di adeguamento immediatamente applicabile in via interpretativa, nel caso del trasporto soggetto alla tariffa a forcella la responsabilita' del vettore si estende all'intero prezzo corrente della merce trasportata, secondo il canone di diritto comune di cui all'art. 1636 del codice civile; di contro, nell'ipotesi opposta, rimane vigente la limitazione quantitativa dell'obbligazione risarcitoria al solo importo di lire 12.000 per ogni chilogrammo di merce trasportata. Orbene, considerato che proprio in riferimento a quest'ultima fattispecie l'interesse del committente e' riconosciuto dal legislatore come meritevole di una maggiore - ancorche' limitata - tutela, rispetto a quella qualificata dalla soggezione alle tariffe a forcella, il trattamento sensibilmente deteriore che attualmente ne deriva alle ragioni del committente medesimo denuncia un grave squilibrio, il quale appare in conflitto sia col principio di uguaglianza scandito dall'art. 3 della Costituzione, sia col principio di ragionevolezza, che la giurisprudenza costituzionale ha da tempo ritenuto essere ivi implicitamente affermato. Si pone, pertanto, la necessita' che la norma, la cui applicazione e' richiesta nel presente giudizio, sia sottoposta al vaglio della Corte costituzionale: disponendosi frattanto, a norma di legge, la sospensione del procedimento in corso.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione, sollevata d'ufficio, di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 22 agosto 1985, n. 450, in riferimento all'art. 3 della Costituzione; Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Brescia, il 29 aprile 1992. Il presidente: (firma illeggibile) Il collaboratore di cancelleria: DI CALI' 93C0019