N. 2 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 9 gennaio 1993

                                 N. 2
  Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
 cancelleria il 9 gennaio 1993 (del Commissario dello Stato per la
 regione Sicilia)
 Regione Sicilia - Impiego pubblico - Norme integrative della legge
    regionale  27  maggio  1987,  n.  32,  concernente  nuove norme in
    materia  di  personale  e  di  organizzazione  dei  servizi  delle
    UU.SS.LL.  e  norme  in materia di personale dell'istituto materno
    infantile del Policlinico dell'Universita' di Palermo - Previsione
    dell'incremento di 206  unita'  appartenenti  all'area  funzionale
    socio-assistenziale  del  contingente  destinato al Policlinico di
    Palermo - Immissione in ruolo di personale risultato idoneo ad  un
    concorso  bandito  dall'Universita'  di  Palermo  con  decreto del
    rettore n. 90 del 22 ottobre 1986 - Violazione del  principio  del
    pubblico  concorso  per l'accesso all'impiego pubblico nonche' dei
    principi che disciplinano le procedure di assunzione di  personale
    nella  p.a.,  quali  si  desumono dalla legge n. 56/1987, recepita
    nell'ordinamento regionale siciliano  con  l.r.  n.  12/1991,  che
    impone il ricorso alla utilizzazione degli iscritti nella lista di
    collocamento  per  l'assunzione  di  personale  sino  alla  quarta
    qualifica funzionale, fascia in cui rientrano  gli  agenti  socio-
    sanitari  -  Violazione  dei  principi  di  imparzialita'  e  buon
    andamento  della  p.a.  nonche'   del   principio   di   copertura
    finanziaria.
 (Legge regione Sicilia del 23 dicembre 1992).
 (Cost., artt. 2, 51, 97 e 81; statuto regione Sicilia, art. 17,
    lettere b), c) e d)).
(GU n.3 del 20-1-1993 )
    L'assemblea  regionale  siciliana,  nella  seduta  del 23 dicembre
 1992, ha approvato il disegno di legge n. 117/147 dal titolo:  "Norme
 integrative  della legge regionale 27 maggio 1987, n. 32, concernente
 nuove norme in materia di personale e di organizzazione  dei  servizi
 delle  uita'  sanitarie  locali  e  norme  in  materia  di  personale
 dell'istituto materno infantile del policlinico  dell'universita'  di
 Palermo",  comunicato  a  questo  commissariato,  ai  sensi e per gli
 effetti  dell'art.  28  dello  statuto  speciale,  il  successivo  28
 dicembre 1992.
    Il  provvedimento  legislativo teste' approvato dispone all'art. 1
 un'integrazione della precedente legge regionale n. 32, del 27 maggio
 1987, che prevedeva l'istituzione di un contingente aggiuntivo di 244
 unita' di medici e di 6 unita' di biologi  delle  posizioni  iniziali
 (assistenti medici e biologi collaboratori).
    In  base  alla  suddetta  legge n. 32/1987 tale personale e' stato
 assegnato alla U.S.L. n. 58 di Palermo, gode dello stato giuridico ed
 economico previsto dalle vigenti norme per i dipendenti delle  unita'
 sanitarie locali, e viene utilizzato esclusivamente per soddisfare le
 esigenze  assistenziali  delle  strutture  operative  del policlinico
 universitario della Citta'.
    La  predetta  legge  ha previsto, inoltre, una innovativa forma di
 copertura  finanziaria  della  spesa  derivante  dall'assunzione  del
 personale   sanitario   in   questione,  atteso  che  l'ammontare  di
 quest'ultima, secondo il disposto dell'art. 5, deve essere portato in
 detrazione dalle  somme  dovute  dall'assessorato  regionale  per  la
 sanita'   all'Universita'  degli  studi  di  Palermo,  in  base  alla
 convenzione stipulata ai sensi dell'art. 39 della legge n.  833/1978,
 con conseguente assegnazione dei fondi corrispondenti alla U.S.L. che
 gestisce il personale in questione.
    L'attuale  disegno  di  legge,  nel  prevedere l'incremento di 206
 unita'  appartenenti  all'area  funzionale  socio-assistenziale   del
 contigente  aggiuntivo  destinato  al policlinico di Palermo, secondo
 quanto esposto nella relazione illustrativa,  sembrerebbe  perseguire
 il  medesimo  fine  della  gia'  citata  legge  regionale n. 32/1987,
 consistente nell'assicurare una  piu'  efficace  utilizzazione  della
 convenzione,  ma  si  discosta  dalla precedente normativa per quanto
 attiene alle modalita' di assunzione del personale.
    L'ultimo comma dell'art.  5  della  legge  regionale  n.  32/1987,
 infatti  conteneva  una sorta di sanatoria per coloro i quali avevano
 prestato servizio, alla data del 30 novembre  1986,  in  qualita'  di
 collaboratori   straordinari  retribuiti  per  non  meno  di  28  ore
 settimanali presso il policlinico di Palermo.
    La norma stabiliva, infatti, che in  sede  di  prima  applicazione
 l'U.S.L.  era autorizzata a bandire un apposito concorso riservato ai
 predetti collaboratori e da espletarsi secondo le procedure stabilite
 dal decreto del Ministro della sanita' del  30  gennaio  1982  e  dal
 d.P.R.  n. 761/1979, con piena osservanza dei criteri e dei requisiti
 richiesti dalle vigenti disposizioni statali in materia di  personale
 delle UU.SS.LL.
    La  disposizione  dell'art.  2  del  disegno di legge n. 117/1947,
 invece, stabilisce "in sede  di  prima  applicazione"(!)  l'immediata
 immissione  nel  ruolo  sanitario  regionale  di  personale risultato
 idoneo ad un concorso bandito dall'Universita' di Palermo con decreto
 rettoriale n. 90 del 22 ottobre 1986, di cui non e' dato conoscere le
 prove  superate  ed  i  requisiti  richiesti  per   l'ammissione   e,
 soprattutto, il numero degli eventuali beneficiari.
    Sulla  effettiva portata della disposizione legislativa citata per
 ultimo non  emergono  ulteriori  elementi  chiarificatori  ne'  dalla
 lettura  della relazione illustrativa al d.d.l. ne' dallo svolgimento
 dei lavori assembleari che, sul punto,  non  registrano  il  ben  che
 minimo  dibattito che consenta di conoscere e valutare la rario delle
 disposizioni introdotte.
    Qunato sopra premesso appare evidente che le disposizioni  di  cui
 agli  artt.  1  e  2  si  prestano  a  censure sotto il profilo della
 legittimita' costituzionale per violazione dei principi sanciti dagli
 artt. 97, 51 e 3 dela Costituzione nonche'  in  relazione  ai  limiti
 posti  dall'art. 17 lettere b), c) e d) dello statuto alla competenza
 del legislatore regionale in  materia  di  sanita'  e  di  istruzione
 universitaria.
    In  particolare, con riferimento alla disposizione dell'art. 1, si
 ritiene che  il  previsto  incremento  di  206  unita'  di  personale
 appartenente  all'area  funzionale socio-sanitaria non corrisponda al
 principio del buon andamento della pubblica amministrazione in quanto
 esso  sembra essere determinato non da precise, specifiche, accertate
 esigenze di funzionamento delle strutture universitarie erogatrici di
 assistenza sanitaria  bensi'  da  mal  celate  ravvisate  ragioni  di
 carattere  occupazionale  come  si avra' modo di delucidare meglio in
 prosieguo.
    Infatti, il numero di 206 unita' coincide con la pari richiesta di
 personale  avanzata  dal  rettore  dell'Universita'  degli  studi  di
 Palermo  al  competente  Ministero  dell'universita'  e della ricerca
 scientifica   e   tecnologica   che,   nel   respingerla,   segnalava
 l'opportunita'   di   far   fronte   alle   esigenze   dell'attivita'
 assistenziale del policlinico  mediante  il  ricorso  sistematico  al
 reclutamento di personale trimestralista, ai sensi dell'art. 18 della
 legge n. 808/1977 e con le modalita' del d.P.R. n. 276/1971.
    Si   rileva,   pertanto,   del  tutto  ingiustificato  il  ricorso
 all'ampliamento delal dotazione organica dell'U.S.L. n. 58 di Palermo
 anche in relazione al predetto diniego opposto dal M.U.R.S.T. che, e'
 dato presumere, avra' certamente valutato le  esigenze  di  personale
 prospettate  dal  rettore,  e  soprattutto  nella considerazione che,
 nell'attuale congiuntura economico-finanziaria,  l'apparato  pubblico
 nel  suo  complesso  e' impegnato nell'adozione di misure di drastico
 contenimento della spesa erariale sul fronte del personale dipendente
 e con particolare riguardo al settore della sanita', contenimento  da
 cui non puo' certo ritenersi esonerata la regione siciliana.
    Sul punto si rileva, altresi', che ne' dai lavori preliminari, ne'
 dal  mancato  dibattito  in  aula  al  momento  dell'approvazione del
 provvedimento   legislativo,   ne'   tantomento   da   documenti   di
 qualsivoglia  provenienza  e'  dato  evincere,  in  base  ad elementi
 obiettivi (statistiche, numero  dei  posti  letto,  periodi  medi  di
 degenza  ecc.) l'esigenza di incrementare in modo talmente rilevante,
 e in un'unica soluzione, la dotazione di personale destinato  a  pre-
 stare servizio presso il policlinico di Palermo.
    La  violazione  del  principio  di  cui  all'art.  97, primo comma
 realizzata dall'art. 1 si appalesa ancor piu' evidente  se  messa  in
 relazione con la disposizione contenuta nel successivo art. 2.
   Quest'ultimo,   infatti,  prevede  -  come  gia'  accennato  -  con
 un'evidente fictio  iuris,  che  nella  fase  di  prima  applicazione
 l'unita'  sanitaria  locale n. 58 di Palermo provveda a soddisfare la
 sopracennata esigenza  "mediante  utilizzo  della  graduatoria  degli
 idonei"   del   concorso   bandito   nel  lontano  1986  dal  rettore
 dell'Universita' degli studi di Palermo.
    Ed anche  con  tale  previsione  il  legislatore  regionale  viola
 principi costituzionali e nello specifico gli artt. 3, 51 e 97, terzo
 comma.
    Appare,  invero,  arbitrario ed assolutamente irragionevole che si
 debba procedere all'assunzione di personale  da  inserire  nel  ruolo
 sanitario,    per    il   quale   le   procedure   concorsuali   sono
 specificatamente disciplinate da apposite norme  statali  (d.P.R.  n.
 761/1979  e  decreto del Ministro della sanita' del 30 gennaio 1982),
 attingendo ad una graduatoria - la cui validita',  peraltro  e'  gia'
 venuta  meno - di un concorso bandito da una diversa amministrazione,
 seppure statale, che ha seguito criteri e procedure  di  reclutamento
 peculiari al proprio ordinamento.
    Siffatto  modus  procedendi si pone, altresi', in aperto contrasto
 con i  principi  che  disciplinano  le  procedure  di  assunzione  di
 personale nella pubblica amministrazione, quali si desumo dalla legge
 n.  56/1987,  recepita nell'ordinamento regionale siciliano con legge
 regionale n. 12/1991.
    Queste   disposizioni,   com'e'   noto,   impongono   il   ricorso
 all'utilizzazione  degli  iscritti  nelle  liste  di collocamento per
 l'assunzione di personale sino alla IV classifica funzionale,  fascia
 in cui rientrano per l'appunto gli agenti socio-sanitari.
    In  merito e', altresi', da tenere nella dovuta considerazione che
 oltre al superamento dei limiti  posti  dall'art.  17  dello  statuto
 speciale - realizzato, come sopra enunciato, in relazione ai principi
 di cui alla legge n. 56/1987, al d.P.R. n. 761/1979 ed al decreto del
 Ministro  della sanita' del 30 gennaio 1982 - l'art. 2 del disegno di
 legge  configura  un'ingiustificata  disparita'  di  trattamento  nei
 confronti  dei  soggetti iscritti nelle liste di collocamento, che in
 assenza di tale norma avrebbero legittimamente titolo  all'ammissione
 nei ruoli della pubblica amministrazione, sempre che sia ritenuto, da
 codesta  eccellentissima Corte, costituzionalmente legittimo e quindi
 in  linea  con  il  principio  dell'art.  97,  primo   comma,   della
 Costituzione  il  previsto  incremento  della dotazione organica dall
 U.S.L. n. 58 di Palermo.
    Totalmente immotivata, in assenza anche di consolidate  situazioni
 di precariato, infatti, risulta la norma che privilegia gli idonei di
 un  concorso  rispetto  alla generalita' degli iscritti alle liste di
 collocamento  che  potrebbero  eventualmente  vantare   piu'   validi
 requisiti  qualora l'U.S.L. bandisse un regolare concorso pubblico in
 ossequio ai principi della sopracitata disposizione.
    Da' inoltre adito a rilievi di carattere costituzionale  l'art.  3
 del  d.d.l.,  ce  testualmente  recita:  "Al  fine  di  garantire  la
 continuazione della  gestione  sanitaria,  tecnica  e  amministrativa
 dell'istituto  materno  infantile  del  policlinico  dell'Universita'
 degli  studi  di  Palermo  il  contingente  di  cui  all'art.  1   e'
 incrementato, altresi', di 39 unita' di cui 16 medici specialisti, 13
 biologi e 10 tecnici-amministrativi.
    In  sede di prima applicazione della presente legge l'U.S.L. n. 58
 e'  autorizzata  a  bandire,  entro  trenta  giorni  dalla  data   di
 pubblicazione  della  presente  legge, apposito concorso da espletare
 con le procedure previste per  i  concorsi  pubblici  di  assunzione,
 riservato  al  personale  che  ha prestato servizio presso l'istituto
 materno infantile del policlinico  dell'Universita'  degli  studi  di
 Palermo  assunto  con  contratto  triennale ai sensi dell'art. 26 del
 d.P.R. n. 382 dell'11 luglio 1989 e della legge regionale  27  luglio
 1988, n. 12.
    La   spesa   inerente  al  personale  medesimo  viene  portata  in
 detrazione  dalle  somme  dovute  dall'assessorato  regionale   della
 sanita'  all'Universita'  degli  studi  di  Palermo per effetto delle
 convenzioni previste dall'art. 39 della legge 23  dicembre  1978,  n.
 833. I fondi corrispondenti sono assegnati alla U.S.L. n. 58".
    Detta  previsione normativa, a giudizio dello scrivente, esula dai
 principi informatori dell'art. 39 della legge n. 833/1978  ove  viene
 prevista  la  stipula  di convenzioni fra universita' e regioni sulla
 base di  appositi  schemi-tipo  "al  fine  di  realizzare  un  idoneo
 coordinamento  delle rispettive fonzioni istituzionali" (di ricerca e
 di insegnamento da parte delle facolta' di medicina e  di  assistenza
 sanitaria da parte della regione, e per essa dalla U.S.L.).
    Invero,   il  porre  a  fondamento  del  previsto  incremento  del
 contingente di personale dell'U.S.L. n.  58,  per  esigenze  connesse
 alla continuazione della gestione sanitaria tecnica ed amministrativa
 dell'istituto  materno  infantile,  palesemente  non corrisponde alle
 finalita' di assistenza demandate alla regione dal predetto art. 39.
    Sul punto si ritiene dover porre in rilievo  che,  nella  medesima
 ottiva  di  scissione  fra  attivita'  di  ricerca  e  di  assistenza
 sanitaria, l'art. 6 del d.m. della pubblica istruzione del 12  maggio
 1986,  con  cui  e' stato approvato lo schema-tipo di convenzione tra
 universita' e regioni, espressamente esclude il personale medico  dal
 contingente  di  unita' appartenenti ai ruoli nominativi del servizio
 sanitario  regionale  di  cui  puo'  avvalersi  il   policlinico   in
 situazioni di provvisoria carenza della propria pianta organica.
    Non  risulta,  d'altronde, compatibile con la potesta' legislativa
 della regione la previsione di un apposito ulteriore incremento della
 pianta organica della piu' volte citata U.S.L. n. 58 di Palermo delle
 n.  39  unita',  di  cui  13  biologi  e  10  tecnici-amministrativi,
 trattandosi  di  personale  da assegnare ad un istituto con finalita'
 precipuamente  di  ricerca,  e   non   assistenziali,   anche   nella
 considerazione  che  in atto le regioni, per le sopra esposte ragioni
 di contenimento  della  spesa  pubblica,  non  possono  procedere  ad
 assunzioni indiscriminate se non nei limiti percentuali rispetto alle
 vigenti piante organiche.
    La   soluzione   approntata   dalla   regione   per  garantire  la
 continuazione   della   gestione   dell'istituto   universitario   in
 questione,   ad   avviso   del   riccorrente,   si  sostituisce  alle
 determinazioni eventualmente anche di senso contrario, del  Ministero
 dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica e tecnologica, unico
 competente nella materia a valutare le reali esigenze  strutturali  e
 funzionali del medesimo istituto.
    Ancor  piu' censurabile e' la disposizione del secondo comma dello
 stesso articolo che prevede, in sede di prima,  e,  anche  in  questo
 caso,  unica  applicazione,  l'avvio  di  una  procedura  concorsuale
 riservata al personale  attualmente  in  servizio  presso  l'istituto
 materno  infantile  ed  assunto  con contratto triennale stipulato ai
 sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 382/1980.
    Al riguardo, giova osservare  che  la  sopracitata  norma  statale
 espressamente  dispone  che  in  contratti di diritto privato a tempo
 determinato  per  "prestazioni  professionali  relative  all'uso   di
 attrezzature  scientifico-didattiche di particolare complessita'" non
 possono essere stipulati per un periodo superiore a tre  anni  e  non
 sono rinnovabili con gli stessi soggetti.
    Il  legislatore  regionale,  pertanto,  prevedento  l'inserimento,
 grazie ad un concorso riservato di  detto  personale  nei  ruoli  del
 servizio  sanitario  pone  in  essere  una netta elusione della norma
 statale, tesa ad evitare  situazioni  di  precariato,  e  privilegia,
 comunque,  soggetti  addivenuti  ad  un  rapporto contrattuale con la
 pubblica amministrazione,  violando  i  canoni  della  pubblicita'  e
 dell'imparziale  selezione  che  assistono  le  regolari procedure di
 reclutamento del personale.
    In relazione a quanto sopra esposto, lo scrivente ritiene doveroso
 inoltre  considerare  in  via   assorbente   che   il   provvedimento
 legislativo   oggetto   di  censura  si  colloca  nella  materia  del
 trattamento  giuridico  ed  economico  del  personale  del   servizio
 sanitario, materia nella quale il legislatore regionale siciliano non
 dispone   di  competenza  esclusiva  ed  e'  vincolato  alla  stretta
 osservanza della normativa statale di riferimento ai fini della  mera
 attuazione in ambito locale.
    Il  provvedimento  legislativo  de  quo  e' infine censurabile per
 violazione dell'art. 81 della Costituzione in quanto non viene  fatto
 in  esso alcun riferimento preciso all'ammontare della spesa relativa
 al pagamento degli emolumenti per il  personale  da  assumere  e  che
 viene genericamente portato in detrazione alle somme da corrispondere
 all'Universita'  di  Palermo  per  effetto  della convenzione di cui,
 peraltro, non e' dato conoscere l'ammontare che potrebbe, in ipotesi,
 risultare insufficiente.
                               P. Q. M.
    E con riserva di presentare memorie illustrative  nei  termini  di
 legge,  il  sottoscritto  dott.  Vittorio  Piraneo, commissario dello
 Stato per la regione siciliana,  con  il  presente  atto  impugna  il
 disegno  di  legge  n.  117-147  dal titolo: "Norme integrative della
 legge regionale 27 maggio 1987, n. 32,  concernente  nuove  norme  in
 materia  di  personale  e  di organizzazione dei servizi delle unita'
 sanitarie locali  e  norme  in  materia  di  personale  dell'istituto
 materno  infantile  del  policlinico  dell'Universita'  di  Palermo",
 approvato dall'assemblea regionale siciliana il 23 dicembre 1992, per
 violazione degli artt. 3, 51, 81, quarto comma,  97,  primo  e  terzo
 comma,  della  Costituzione, nonche' dell'art. 17 lettere b), c) e d)
 dello statuto speciale,  in  relazione  alle  disposizioni  contenute
 nell'art.  39  della  legge  n.  833/1978, nell'art. 12 del d.P.R. n.
 761/1979 e nella legge n. 56/1987.
       Il commissario dello Stato per la regione Sicilia: PIRANEO

 93C0023