N. 2 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 9 gennaio 1993
N. 2 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 9 gennaio 1993 (del Commissario dello Stato per la regione Sicilia) Regione Sicilia - Impiego pubblico - Norme integrative della legge regionale 27 maggio 1987, n. 32, concernente nuove norme in materia di personale e di organizzazione dei servizi delle UU.SS.LL. e norme in materia di personale dell'istituto materno infantile del Policlinico dell'Universita' di Palermo - Previsione dell'incremento di 206 unita' appartenenti all'area funzionale socio-assistenziale del contingente destinato al Policlinico di Palermo - Immissione in ruolo di personale risultato idoneo ad un concorso bandito dall'Universita' di Palermo con decreto del rettore n. 90 del 22 ottobre 1986 - Violazione del principio del pubblico concorso per l'accesso all'impiego pubblico nonche' dei principi che disciplinano le procedure di assunzione di personale nella p.a., quali si desumono dalla legge n. 56/1987, recepita nell'ordinamento regionale siciliano con l.r. n. 12/1991, che impone il ricorso alla utilizzazione degli iscritti nella lista di collocamento per l'assunzione di personale sino alla quarta qualifica funzionale, fascia in cui rientrano gli agenti socio- sanitari - Violazione dei principi di imparzialita' e buon andamento della p.a. nonche' del principio di copertura finanziaria. (Legge regione Sicilia del 23 dicembre 1992). (Cost., artt. 2, 51, 97 e 81; statuto regione Sicilia, art. 17, lettere b), c) e d)).(GU n.3 del 20-1-1993 )
L'assemblea regionale siciliana, nella seduta del 23 dicembre 1992, ha approvato il disegno di legge n. 117/147 dal titolo: "Norme integrative della legge regionale 27 maggio 1987, n. 32, concernente nuove norme in materia di personale e di organizzazione dei servizi delle uita' sanitarie locali e norme in materia di personale dell'istituto materno infantile del policlinico dell'universita' di Palermo", comunicato a questo commissariato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello statuto speciale, il successivo 28 dicembre 1992. Il provvedimento legislativo teste' approvato dispone all'art. 1 un'integrazione della precedente legge regionale n. 32, del 27 maggio 1987, che prevedeva l'istituzione di un contingente aggiuntivo di 244 unita' di medici e di 6 unita' di biologi delle posizioni iniziali (assistenti medici e biologi collaboratori). In base alla suddetta legge n. 32/1987 tale personale e' stato assegnato alla U.S.L. n. 58 di Palermo, gode dello stato giuridico ed economico previsto dalle vigenti norme per i dipendenti delle unita' sanitarie locali, e viene utilizzato esclusivamente per soddisfare le esigenze assistenziali delle strutture operative del policlinico universitario della Citta'. La predetta legge ha previsto, inoltre, una innovativa forma di copertura finanziaria della spesa derivante dall'assunzione del personale sanitario in questione, atteso che l'ammontare di quest'ultima, secondo il disposto dell'art. 5, deve essere portato in detrazione dalle somme dovute dall'assessorato regionale per la sanita' all'Universita' degli studi di Palermo, in base alla convenzione stipulata ai sensi dell'art. 39 della legge n. 833/1978, con conseguente assegnazione dei fondi corrispondenti alla U.S.L. che gestisce il personale in questione. L'attuale disegno di legge, nel prevedere l'incremento di 206 unita' appartenenti all'area funzionale socio-assistenziale del contigente aggiuntivo destinato al policlinico di Palermo, secondo quanto esposto nella relazione illustrativa, sembrerebbe perseguire il medesimo fine della gia' citata legge regionale n. 32/1987, consistente nell'assicurare una piu' efficace utilizzazione della convenzione, ma si discosta dalla precedente normativa per quanto attiene alle modalita' di assunzione del personale. L'ultimo comma dell'art. 5 della legge regionale n. 32/1987, infatti conteneva una sorta di sanatoria per coloro i quali avevano prestato servizio, alla data del 30 novembre 1986, in qualita' di collaboratori straordinari retribuiti per non meno di 28 ore settimanali presso il policlinico di Palermo. La norma stabiliva, infatti, che in sede di prima applicazione l'U.S.L. era autorizzata a bandire un apposito concorso riservato ai predetti collaboratori e da espletarsi secondo le procedure stabilite dal decreto del Ministro della sanita' del 30 gennaio 1982 e dal d.P.R. n. 761/1979, con piena osservanza dei criteri e dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni statali in materia di personale delle UU.SS.LL. La disposizione dell'art. 2 del disegno di legge n. 117/1947, invece, stabilisce "in sede di prima applicazione"(!) l'immediata immissione nel ruolo sanitario regionale di personale risultato idoneo ad un concorso bandito dall'Universita' di Palermo con decreto rettoriale n. 90 del 22 ottobre 1986, di cui non e' dato conoscere le prove superate ed i requisiti richiesti per l'ammissione e, soprattutto, il numero degli eventuali beneficiari. Sulla effettiva portata della disposizione legislativa citata per ultimo non emergono ulteriori elementi chiarificatori ne' dalla lettura della relazione illustrativa al d.d.l. ne' dallo svolgimento dei lavori assembleari che, sul punto, non registrano il ben che minimo dibattito che consenta di conoscere e valutare la rario delle disposizioni introdotte. Qunato sopra premesso appare evidente che le disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 si prestano a censure sotto il profilo della legittimita' costituzionale per violazione dei principi sanciti dagli artt. 97, 51 e 3 dela Costituzione nonche' in relazione ai limiti posti dall'art. 17 lettere b), c) e d) dello statuto alla competenza del legislatore regionale in materia di sanita' e di istruzione universitaria. In particolare, con riferimento alla disposizione dell'art. 1, si ritiene che il previsto incremento di 206 unita' di personale appartenente all'area funzionale socio-sanitaria non corrisponda al principio del buon andamento della pubblica amministrazione in quanto esso sembra essere determinato non da precise, specifiche, accertate esigenze di funzionamento delle strutture universitarie erogatrici di assistenza sanitaria bensi' da mal celate ravvisate ragioni di carattere occupazionale come si avra' modo di delucidare meglio in prosieguo. Infatti, il numero di 206 unita' coincide con la pari richiesta di personale avanzata dal rettore dell'Universita' degli studi di Palermo al competente Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica che, nel respingerla, segnalava l'opportunita' di far fronte alle esigenze dell'attivita' assistenziale del policlinico mediante il ricorso sistematico al reclutamento di personale trimestralista, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 808/1977 e con le modalita' del d.P.R. n. 276/1971. Si rileva, pertanto, del tutto ingiustificato il ricorso all'ampliamento delal dotazione organica dell'U.S.L. n. 58 di Palermo anche in relazione al predetto diniego opposto dal M.U.R.S.T. che, e' dato presumere, avra' certamente valutato le esigenze di personale prospettate dal rettore, e soprattutto nella considerazione che, nell'attuale congiuntura economico-finanziaria, l'apparato pubblico nel suo complesso e' impegnato nell'adozione di misure di drastico contenimento della spesa erariale sul fronte del personale dipendente e con particolare riguardo al settore della sanita', contenimento da cui non puo' certo ritenersi esonerata la regione siciliana. Sul punto si rileva, altresi', che ne' dai lavori preliminari, ne' dal mancato dibattito in aula al momento dell'approvazione del provvedimento legislativo, ne' tantomento da documenti di qualsivoglia provenienza e' dato evincere, in base ad elementi obiettivi (statistiche, numero dei posti letto, periodi medi di degenza ecc.) l'esigenza di incrementare in modo talmente rilevante, e in un'unica soluzione, la dotazione di personale destinato a pre- stare servizio presso il policlinico di Palermo. La violazione del principio di cui all'art. 97, primo comma realizzata dall'art. 1 si appalesa ancor piu' evidente se messa in relazione con la disposizione contenuta nel successivo art. 2. Quest'ultimo, infatti, prevede - come gia' accennato - con un'evidente fictio iuris, che nella fase di prima applicazione l'unita' sanitaria locale n. 58 di Palermo provveda a soddisfare la sopracennata esigenza "mediante utilizzo della graduatoria degli idonei" del concorso bandito nel lontano 1986 dal rettore dell'Universita' degli studi di Palermo. Ed anche con tale previsione il legislatore regionale viola principi costituzionali e nello specifico gli artt. 3, 51 e 97, terzo comma. Appare, invero, arbitrario ed assolutamente irragionevole che si debba procedere all'assunzione di personale da inserire nel ruolo sanitario, per il quale le procedure concorsuali sono specificatamente disciplinate da apposite norme statali (d.P.R. n. 761/1979 e decreto del Ministro della sanita' del 30 gennaio 1982), attingendo ad una graduatoria - la cui validita', peraltro e' gia' venuta meno - di un concorso bandito da una diversa amministrazione, seppure statale, che ha seguito criteri e procedure di reclutamento peculiari al proprio ordinamento. Siffatto modus procedendi si pone, altresi', in aperto contrasto con i principi che disciplinano le procedure di assunzione di personale nella pubblica amministrazione, quali si desumo dalla legge n. 56/1987, recepita nell'ordinamento regionale siciliano con legge regionale n. 12/1991. Queste disposizioni, com'e' noto, impongono il ricorso all'utilizzazione degli iscritti nelle liste di collocamento per l'assunzione di personale sino alla IV classifica funzionale, fascia in cui rientrano per l'appunto gli agenti socio-sanitari. In merito e', altresi', da tenere nella dovuta considerazione che oltre al superamento dei limiti posti dall'art. 17 dello statuto speciale - realizzato, come sopra enunciato, in relazione ai principi di cui alla legge n. 56/1987, al d.P.R. n. 761/1979 ed al decreto del Ministro della sanita' del 30 gennaio 1982 - l'art. 2 del disegno di legge configura un'ingiustificata disparita' di trattamento nei confronti dei soggetti iscritti nelle liste di collocamento, che in assenza di tale norma avrebbero legittimamente titolo all'ammissione nei ruoli della pubblica amministrazione, sempre che sia ritenuto, da codesta eccellentissima Corte, costituzionalmente legittimo e quindi in linea con il principio dell'art. 97, primo comma, della Costituzione il previsto incremento della dotazione organica dall U.S.L. n. 58 di Palermo. Totalmente immotivata, in assenza anche di consolidate situazioni di precariato, infatti, risulta la norma che privilegia gli idonei di un concorso rispetto alla generalita' degli iscritti alle liste di collocamento che potrebbero eventualmente vantare piu' validi requisiti qualora l'U.S.L. bandisse un regolare concorso pubblico in ossequio ai principi della sopracitata disposizione. Da' inoltre adito a rilievi di carattere costituzionale l'art. 3 del d.d.l., ce testualmente recita: "Al fine di garantire la continuazione della gestione sanitaria, tecnica e amministrativa dell'istituto materno infantile del policlinico dell'Universita' degli studi di Palermo il contingente di cui all'art. 1 e' incrementato, altresi', di 39 unita' di cui 16 medici specialisti, 13 biologi e 10 tecnici-amministrativi. In sede di prima applicazione della presente legge l'U.S.L. n. 58 e' autorizzata a bandire, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, apposito concorso da espletare con le procedure previste per i concorsi pubblici di assunzione, riservato al personale che ha prestato servizio presso l'istituto materno infantile del policlinico dell'Universita' degli studi di Palermo assunto con contratto triennale ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 382 dell'11 luglio 1989 e della legge regionale 27 luglio 1988, n. 12. La spesa inerente al personale medesimo viene portata in detrazione dalle somme dovute dall'assessorato regionale della sanita' all'Universita' degli studi di Palermo per effetto delle convenzioni previste dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. I fondi corrispondenti sono assegnati alla U.S.L. n. 58". Detta previsione normativa, a giudizio dello scrivente, esula dai principi informatori dell'art. 39 della legge n. 833/1978 ove viene prevista la stipula di convenzioni fra universita' e regioni sulla base di appositi schemi-tipo "al fine di realizzare un idoneo coordinamento delle rispettive fonzioni istituzionali" (di ricerca e di insegnamento da parte delle facolta' di medicina e di assistenza sanitaria da parte della regione, e per essa dalla U.S.L.). Invero, il porre a fondamento del previsto incremento del contingente di personale dell'U.S.L. n. 58, per esigenze connesse alla continuazione della gestione sanitaria tecnica ed amministrativa dell'istituto materno infantile, palesemente non corrisponde alle finalita' di assistenza demandate alla regione dal predetto art. 39. Sul punto si ritiene dover porre in rilievo che, nella medesima ottiva di scissione fra attivita' di ricerca e di assistenza sanitaria, l'art. 6 del d.m. della pubblica istruzione del 12 maggio 1986, con cui e' stato approvato lo schema-tipo di convenzione tra universita' e regioni, espressamente esclude il personale medico dal contingente di unita' appartenenti ai ruoli nominativi del servizio sanitario regionale di cui puo' avvalersi il policlinico in situazioni di provvisoria carenza della propria pianta organica. Non risulta, d'altronde, compatibile con la potesta' legislativa della regione la previsione di un apposito ulteriore incremento della pianta organica della piu' volte citata U.S.L. n. 58 di Palermo delle n. 39 unita', di cui 13 biologi e 10 tecnici-amministrativi, trattandosi di personale da assegnare ad un istituto con finalita' precipuamente di ricerca, e non assistenziali, anche nella considerazione che in atto le regioni, per le sopra esposte ragioni di contenimento della spesa pubblica, non possono procedere ad assunzioni indiscriminate se non nei limiti percentuali rispetto alle vigenti piante organiche. La soluzione approntata dalla regione per garantire la continuazione della gestione dell'istituto universitario in questione, ad avviso del riccorrente, si sostituisce alle determinazioni eventualmente anche di senso contrario, del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, unico competente nella materia a valutare le reali esigenze strutturali e funzionali del medesimo istituto. Ancor piu' censurabile e' la disposizione del secondo comma dello stesso articolo che prevede, in sede di prima, e, anche in questo caso, unica applicazione, l'avvio di una procedura concorsuale riservata al personale attualmente in servizio presso l'istituto materno infantile ed assunto con contratto triennale stipulato ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 382/1980. Al riguardo, giova osservare che la sopracitata norma statale espressamente dispone che in contratti di diritto privato a tempo determinato per "prestazioni professionali relative all'uso di attrezzature scientifico-didattiche di particolare complessita'" non possono essere stipulati per un periodo superiore a tre anni e non sono rinnovabili con gli stessi soggetti. Il legislatore regionale, pertanto, prevedento l'inserimento, grazie ad un concorso riservato di detto personale nei ruoli del servizio sanitario pone in essere una netta elusione della norma statale, tesa ad evitare situazioni di precariato, e privilegia, comunque, soggetti addivenuti ad un rapporto contrattuale con la pubblica amministrazione, violando i canoni della pubblicita' e dell'imparziale selezione che assistono le regolari procedure di reclutamento del personale. In relazione a quanto sopra esposto, lo scrivente ritiene doveroso inoltre considerare in via assorbente che il provvedimento legislativo oggetto di censura si colloca nella materia del trattamento giuridico ed economico del personale del servizio sanitario, materia nella quale il legislatore regionale siciliano non dispone di competenza esclusiva ed e' vincolato alla stretta osservanza della normativa statale di riferimento ai fini della mera attuazione in ambito locale. Il provvedimento legislativo de quo e' infine censurabile per violazione dell'art. 81 della Costituzione in quanto non viene fatto in esso alcun riferimento preciso all'ammontare della spesa relativa al pagamento degli emolumenti per il personale da assumere e che viene genericamente portato in detrazione alle somme da corrispondere all'Universita' di Palermo per effetto della convenzione di cui, peraltro, non e' dato conoscere l'ammontare che potrebbe, in ipotesi, risultare insufficiente.
P. Q. M. E con riserva di presentare memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto dott. Vittorio Piraneo, commissario dello Stato per la regione siciliana, con il presente atto impugna il disegno di legge n. 117-147 dal titolo: "Norme integrative della legge regionale 27 maggio 1987, n. 32, concernente nuove norme in materia di personale e di organizzazione dei servizi delle unita' sanitarie locali e norme in materia di personale dell'istituto materno infantile del policlinico dell'Universita' di Palermo", approvato dall'assemblea regionale siciliana il 23 dicembre 1992, per violazione degli artt. 3, 51, 81, quarto comma, 97, primo e terzo comma, della Costituzione, nonche' dell'art. 17 lettere b), c) e d) dello statuto speciale, in relazione alle disposizioni contenute nell'art. 39 della legge n. 833/1978, nell'art. 12 del d.P.R. n. 761/1979 e nella legge n. 56/1987. Il commissario dello Stato per la regione Sicilia: PIRANEO 93C0023