N. 9 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 ottobre 1992
N. 9 Ordinanza emessa il 10 ottobre 1992 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Salerno nel procedimento penale a carico di Senatore Matteo Reato in genere - Atti interruttivi del corso della prescrizione - Mancata inclusione tra di essi della richiesta di emissione del decreto penale di condanna - Ingiustificata disparita' di trattamento rispetto a quanto stabilito per la richiesta di rinvio a giudizio inclusa fra i detti atti. (C.P., art. 160 cpv.). (Cost., art. 3).(GU n.3 del 20-1-1993 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 3226/91/D notizia a reato a carico di Senatore Matteo nato il 15 luglio 1946 a Cava dei Tirreni; Letta la richiesta di emissione di decreto penale di condanna, avanzata dal procuratore della Repubblica in data 15 settembre 1992 e pervenuta a questo ufficio il 15 settembre 1992; Rilevato che, trattandosi di contravvenzione agli artt. 1 e 5 della legge 5 gennaio 1953, n. 4, punita con la sola ammenda commessa in data 28 settembre 1990, risulta coperta, alla data del 28 settembre 1992 dalla prescrizione biennale prevista dall'art. 157, primo comma, n. 6), del c.p., non essendo intervenuti fatti sospensivi e interruttivi del corso di essa; Ritenuto tuttavia che la norma di cui all'art. 160 cpv., del c.p., non contemplando la richiesta di emissione di decreto penale di condanna tra gli atti aventi efficacia interruttiva della prescrizione, opera - in contrasto col disposto dell'art. 3 della Costituzione - una ingiustificata e illogica differenziazione, che naturalmente si traduce in un diseguale trattamento dei cittadini di fronte alla legge, rispetto alla richiesta di rinvio a giudizio (art. 416 del c.p.p.), invece inclusa tra detti atti; dal momento che entrambe le richieste concretizzano una specifica attivita' dell'organo preposto all'esercizio dell'azione penale, la cui inerzia, nel procedimento speciale per decreto, viene meno, con la richiesta di emissione di questo, proprio nella misura in cui cio' si verifica, nel procedimento ordinario, con la richiesta di rinvio a giudizio: onde non si appalesa alcuna ragione plausibile per non riconoscere efficacia interruttiva della prescrizione alla richiesta di emissione di decreto penale, la quale, del tutto al pari dell'altra, e' chiara espressione della volonta' di non rinunciare all'esercizio di punire da parte dell'organo a tale azione preposto (art. 112 della Costituzione) e, quindi, ugualmente idonea a escludere la contraria presunzione su cui si fonda l'istituto della prescrizione; Considerato che la questione, cosi' di ufficio sollevata, oltre che non manifestamente infondata, risulta altresi' rilevante nel procedimento in corso, in quanto, ove fosse accolta la tesi sopra esposta, dovrebbe escludersi, nel caso in esame, l'operativita' della prescrizione, dato che la richiesta di emissione di decreto penale risulta non solo datata 14 settembre 1992 ma pervenuta a quest'ufficio il 15 settembre 1992 e, pertanto, in tempo utile, per interrompere il corso della prescrizione biennale, maturata infatti, altrimenti, il 28 settembre 1992;
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Sospeso il giudizio in corso; Dichiara, di ufficio, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in relazione all'art. 3 della Costituzione, della norma dell'art. 160 capoverso, codice penale, laddove non prevede, tra gli atti che interrompono il corso della prescrizione del reato, anche la richiesta di emissione di decreto penale di condanna; Ordina l'immediata trasmissione degli atti, previa notificazione della presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicazione di essa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento a cura della cancelleria, alla Corte costituzionale. Salerno, addi' 10 ottobre 1992 Il giudice per le indagini preliminari: DANIELE 93C0027