N. 21 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 novembre 1992

                                 N. 21
     Ordinanza emessa il 2 novembre 1992 dal tribunale di Salerno
 nel   procedimento   per   il   riesame  di  convalida  di  sequestro
 sull'istanza di De Vivo Aniello
 Mafia -  Provvedimenti  di  contrasto  alla  criminalita'  mafiosa  -
 Possesso   ingiustificato  di  beni  di  valore  sproporzionato  alla
 attivita' svolta o ai redditi dichiarati  -  Configurazione  di  tale
 condotta  come  reato proprio richiedendosi per il soggetto attivo la
 qualifica di indagato per determinati reati o  di  soggetto  nei  cui
 confronti  si procede per l'applicazione di una misura di prevenzione
 - Prospettata violazione del principio della presunzione di innocenza
 in considerazione della non definitivita' delle suddette qualifiche -
 Lamentata disparita' di trattamento, con  incidenza  sul  diritto  di
 difesa,  fra  gli  indagati  di tale reato, che non possono avvalersi
 della facolta' di non rispondere  (essendo  obbligati  a  fornire  la
 giustificazione del possesso dei beni) e gli indagati per altri reati
 - Questione sollevata in sede di riesame della convalida di sequestro
 probatorio disposto per tale reato.
 (Legge 7 agosto 1992, n. 356, art. 12-quinquies, secondo comma).
 (Cost., artt. 3, 24 e 27).
(GU n.5 del 3-2-1993 )
                             IL TRIBUNALE
    Vista l'istanza di riesame, presentata da De Vivo Aniello, avverso
 il  decreto  di  convalida  di  sequestro probatorio, emesso dal p.m.
 presso il tribunale di Salerno, in data 15 ottobre 1992;
    Esaminati gli atti e sentite le parti;
    Premesso in  fatto  che  il  p.m.  in  data  15  ottobre  1992  ha
 convalidato il sequestro probatorio di beni immobili di proprieta' di
 De  Vivo  Aniello,  indagato  del reato di cui all'art. 12-quinquies,
 secondo comma, della legge 7 agosto 1992, n. 356,  e  proponendo  per
 l'applicazione di misura di prevenzione personale;
    Rilevato  che  risulta  preliminare  la  questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 12-quinquies  della  legge  n.  356/1992  in
 relazione  agli  artt.  27, secondo comma, 3 e 24 della Costituzione,
 cosi' come eccepito dalla difesa;
    Considerato  che  la  suddetta  questione  non  e'  manifestamente
 infondata  giacche'  la  norma  in esame, quanto all'art. 27, secondo
 comma, della Costituzione, configurando una ipotesi di reato proprio,
 ancora la sussistenza della fattispecie criminosa alla  qualifica  di
 indagato  per  una  delle  ipotesi  di cui al secondo comma dell'art.
 12-quinquies,  o  di  soggetto  nei  cui  confronti  si  procede  per
 l'applicazione di una misura di prevenzione personale;
      che  tali  qualita',  a differenza di quelle di soggetto nei cui
 confronti e' stata emessa sentenza di condanna o e'  stata  applicata
 misura   di   prevenzione  personale,  passata  in  giudicato,  hanno
 carattere tutt'altro che definitivo e  non  dovrebbero  avere  alcuna
 rilevanza  giuridica  attesa  la  presunzione  di  innocenza  di  cui
 all'art. 27 della Costituzione  (tant'e'  che  in  concreto  potrebbe
 verificarsi,  addirittura  in un momento successivo alla condanna per
 il reato in questione, la caducazione di tali status personali);
      che assume  rilievo,  come  nel  caso  di  specie,  finanche  la
 condizione  di  colui  nei  cui  confronti  pende un procedimento per
 l'applicazione di misura di prevenzione personale, quando tale misura
 e' ante delictum, il che  sembra  evidenziare  in  modo  ancora  piu'
 stridente il contrasto con la riferita norma costituzionale;
    Considerato,  quanto  agli artt. 3 e 24 della Costituzione, che il
 reato in questione si configura come un reato a condotta mista, prima
 commissiva   (possesso   o   disponibilita'   di   beni   di   valore
 sproporzionato  all'attivita'  svolta  e o a redditi dichiarati), poi
 omissiva (mancata giustificazione del possesso  legittimo  dei  beni,
 strettamente   connessa   all'inversione   dell'onere  della  prova),
 cosicche' il diritto di difesa risulta compresso non  potendo  essere
 esercitato  anche  a mezzo del silenzio, che al contrario integra uno
 degli elementi oggettivi del reato;
      che, pertanto, in relazione all'art. 3  della  Costituzione,  si
 configura  una  disparita'  di  trattamento  tra  gli indagati di cui
 all'art. 12-quinquies, che non possono avvalersi  della  facolta'  di
 non rispondere, e gli indagati per gli altri reati;
   Ritenuto,  inoltre,  che  la  questione  e' rilevante ai fini della
 decisione  in  quanto  questo  tribunale  e'  stato  investito  della
 richiesta   di   riesame   di   sequestro  probatorio,  in  relazione
 all'ipotesi criminosa  di  cui  all'art.  12-quinquies,  per  cui  la
 sussistenza   del  fumus  commissi  delicti  impone  una  valutazione
 positiva    della    legittimita'    costituzionale    della    norma
 incriminatrice;
                               P. Q. M.
    Solleva  la  questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art.
 12-quinquies, secondo comma, della legge 7 agosto 1992, n.  356,  per
 violazione degli artt. 27, secondo comma, 24 e 3 della Costituzione e
 conseguentemente  dispone  l'immediata  trasmissione  degli atti alla
 Corte costituzionale e sospende il presente giudizio;
    Ordina che a cura della  cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  alle  parti in causa, nonche' al Presidente del Consiglio
 dei Ministri e sia comunicata anche ai Presidenti  delle  due  Camere
 del Parlamento.
      Salerno, addi' 2 novembre 1992
                        Il presidente: VITIELLO
                                        I giudici: (firme illeggibili)
 93C0053