N. 31 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 dicembre 1992

                                 N. 31
 Ordinanza emessa il 14 dicembre 1992 dalla pretura di Torino, sezione
 distaccata  di  Moncalieri,  nel  procedimento  penale  a  carico  di
 Siniscalchi Vincenzo
 Processo    penale    -   Delega   al   Governo   per   l'adeguamento
 dell'ordinamento giudiziario al  nuovo  processo  -  Mancanza,  nella
 norma  di  legge  che  la  prevede,  della  necessaria indicazione di
 principi e criteri direttivi - Conseguente illegittimita' anche della
 disposizione del decreto legislativo emanato in  base  ad  essa,  che
 consente  che  nel procedimento pretorile le funzioni pretorili siano
 svolte, per delega nominativa del procuratore  della  Repubblica,  da
 ufficiali di polizia giudiziaria.
 (Legge  16 febbraio 1987, n. 81, art. 5; r.d. 30 gennaio 1941, n. 12,
 art. 72, primo e secondo comma, sostituito dal  d.P.R.  22  settembre
 1988, n. 449, art. 22).
 (Cost., art. 76).
(GU n.5 del 3-2-1993 )
                              IL PRETORE
    Esaminati  gli atti del proc. n. 27336/92 r.g. pretura a carico di
 Siniscalchi Vincenzo, nato a Quindici (Avellino) il  27  aprile  1939
 residente in Torino, via Fratelli Garrone, 67/37;
                             S O L L E V A
 d'ufficio  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della
 legge n. 81/1987 e conseguentemente dell'art.  72,  primo  e  secondo
 comma, del regio decreto n. 12/1941 (come sostituito dall'art. 22 del
 d.P.R.  n.  449/1988,  nella  parte in cui prevede che le funzioni di
 pubblico  ministero  nell'udienza  dibattimentale  pretorile  possano
 essere  svolte,  per  delega  specifica  e nominativa del procuratore
 della  Repubblica  presso  la  pretura,  da  ufficiali   di   polizia
 giudiziaria) in relazione all'art. 76 della Costituzione.
   La  questione  e'  rilevante in quanto per l'udienza dibattimentale
 del 14  dicembre  1992,  il  procuratore  generale  presso  la  corte
 d'appello di Torino (in sede di avocazione ex art. 412 del c.p.p.) ha
 delegato   nominativamente   Gaetano   Mele   (ufficiale  di  polizia
 giudiziaria)  ed  e'  di  tutta  evidenza  che  la  possibilita'   di
 svolgimento  dell'udienza  stessa  dipende  dalla legittimita' o meno
 dell'istituto preso in considerazione (delega  ufficiali  di  polizia
 giudiziaria   delle   funzioni  di  pubblico  ministero  nell'udienza
 dibattimentale  pretorile),  che  incide  sulla   regolarita'   della
 costituzione  del pubblico ministero (artt. 51, primo comma, lett. A)
 e secondo comma, del c.p.p., 74, secondo comma, 70,  primo  e  quarto
 comma,  72, primo e secondo comma, del regio decreto n. 12/1941, 484,
 primo comma, del c.p.p.).
    La questione poi pare non manifestamente infondata. Infatti l'art.
 5 della legge n. 81/1987 stabilisce che: "Il Governo della Repubblica
 e'   delegato  ad  emanare  le  norme  necessarie  per  l'adeguamento
 dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a  quello  a
 carico  degli  imputati  minorenni". Sulla base di detta delega si e'
 giunti all'emanazione del d.P.R. n.  449/1988,  il  cui  art.  22  ha
 sostituito l'art. 72 del r.d. n. 12/1941.
    Non e' chi non veda come nell'enunciato dell'art. 5 della legge n.
 81/1987  non  vi sia traccia di quei principi e criteri direttivi che
 l'art.  76  della  Costituzione  pone  come  condizione  fondamentale
 (insieme  ad altre) di una legittima delega al Governo dell'esercizio
 della funzione legislativa.
    Tale problema e' stato ben presente  al  legislatore  delegato  il
 quale,  nella  "Relazione  al  progetto  preliminare  delle norme per
 l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo  processo  penale
 ed  a  quello  a  carico degli imputati minorenni", ha osservato che:
 "All'art. 5 della legge n. 81/1987 viene prevista la  delega  per  le
 modifiche  all'ordinamento giudiziario, ma non sono espressi principi
 e criteri direttivi", mentre nella "Relazione  al  testo  definitivo"
 delle  medesime  norme ha espresso lo stesso concetto, seppur in modo
 meno  esplicito,  osservando  che:  "La  legge-delega  del  1974  non
 prevedeva   ..  alcuna  direttiva  per  la  riforma  dell'ordinamento
 giudiziario. Ma anche la legge-delega n. 81 del 1987 e'  stata  assai
 parca  nel fornire direttive esplicite, essendosi limitata, nell'art.
 5,  a  concedere  delega  relativamente  alle  norme  necessarie  per
 l'adeguamento  dell'ordinamento  giudiziario al nuovo processo penale
 ed a quello a carico di imputati minorenni".
    Il legislatore delegato, tuttavia, ha ritenuto di  poter  superare
 il  problema  ricavando  indicazioni dai principi e criteri enunciati
 negli artt. 2 e 3 della legge  n.  81/1987,  concernenti  le  deleghe
 aventi ad oggetto il codice di procedura penale e la normativa per il
 processo a carico di imputati minorenni.
    Ritiene il pretore che tale soluzione non sia corretta.
    La  legge  n.  81/1987  (nonostante  la  sua epigrafe) contiene in
 realta' varie  deleghe,  aventi  oggetti  diversi  (nuovo  codice  di
 procedura  penale,  processo  a  carico  di imputati minorenni, norme
 necessarie ad adeguare l'ordinamento giudiziario  al  nuovo  processo
 penale  ed  a  quello  a  carico  degli  imputati minorenni, norme di
 attuazione, di coordinamento e transitorie).
    Ora, stante la formulazione dell'art. 76  della  Costituzione,  in
 ogni  delega oltre all'oggetto devono essere determinati i principi e
 criteri direttivi.
    E' da  ritenersi  che  detta  determinazione  possa  avvenire  sia
 mediante espressa elencazione (come e' avvenuto nell'art. 2 e, quanto
 ai  criteri,  anche  nell'art. 3 della legge n. 81/1987) sia mediante
 l'espresso richiamo  a  principi  e  criteri  rinvenibili  altrove  e
 relativi  ad  oggetto diverso ma attinente e compatibile (e, infatti,
 nell'art. 3 della legge n. 81/1987 da un lato  vengono  espressamente
 elencati  i  criteri  e  dall'altro vengono, ma ancora espressamente,
 richiamati i principi generali del nuovo processo penale).
    Non sembra invece conforme all'art. 76 della Costituzione  che  il
 richiamo,  non  esplicitato dal legislatore delegante, sia dedotto in
 via interpretativa dal legislatore delegato, sia perche' dall'art. 76
 della Costituzione si desume che principi e  criteri  direttivi,  pur
 introducibili  anche solo per relationem, devono formare il contenuto
 di una espressa manifestazione di volonta' del legislatore delegante,
 sia  perche', in assenza di tale espressa manifestazione di volonta',
 il ricorso  allo  strumento  interpretativo  (per  la  intrinseca  ed
 insuperabile  discrezionalita'di  ogni  atto  di interpretazione) non
 assicura il carattere di determinatezza che i principi  e  i  criteri
 devono rivestire alla luce dell'art. 76 della Costituzione.
    Nel  caso  specifico  se  il  legislatore  delegante avesse voluto
 richiamare, per le parti in qualche modo  incidenti  sull'ordinamento
 giudiziario,  in  principi e criteri di cui all'art. 2 della legge n.
 81/1987 lo avrebbe fatto espressamente  (come  in  realta'  ha  fatto
 nell'art. 3 della medesima legge).
    Cio'  premesso, ritiene questo pretore che l'art. 5 della legge n.
 81/1987 non  contenga  ne'  l'espressa  elencazione  dei  principi  e
 criteri   direttivi   in   materia  di  adeguamento  dell'ordinamento
 giudiziario al nuovo  processo  penale  ne'  l'espresso  richiamo  ai
 principi   e   criteri   direttivi,   rilevanti   in  detta  materia,
 eventualmente rinvenibili nella  delega  alla  emanazione  del  nuovo
 codice  di  procedura  penale,  e che quindi la norma considerata sia
 costituzionalmente illegittima per  contrasto  con  l'art.  76  della
 Costituzione.
    Da  cio'  non  puo' che discndere l'illegittimita' costituzionale,
 sempre  per  contrasto  con  l'art.  76  della  Costituzione,   anche
 dell'art.  72,  primo  e  secondo comma, del regio decreto n. 12/1941
 come sostituito dall'art. 22 del d.P.R. n. 449/1988, nella  parte  in
 cui  provede  che  le  funzioni  di  pubblico  ministero nell'udienza
 dibattimentale pretorile possano essere svolte, per delega  specifica
 e  nominativa  del procuratore della Repubblica presso la pretura, da
 ufficiali di polizia giudiziaria.
    Cio' in quanto il d.P.R. n. 449/1988, essendo stato emanato  sulla
 base  della delega costituzionalmente illegittima (per i motivi sopra
 indicati) contenuta nell'art. 5 della legge n. 81/1987, risulta privo
 del necessario presupposto di validita'. E' infatti pacifico  che  la
 legittimita' della legge delegata e' subordinata a quella della legge
 di delegazione.
                               P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;
    Sollevata    la    sopra   esposta   questione   di   legittimita'
 costituzionale;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale e sospende il giudizio in corso;
    Manda inoltre alla cancelleria per le notifiche e le comunicazioni
 di legge.
      Moncalieri, addi' 14 dicembre 1992
                         Il pretore: PIETRINI

 93C0063