N. 35 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 novembre 1992

                                 N. 35
   Ordinanza emessa il 25 novembre 1992 dal giudice per le indagini
  preliminari presso la pretura di Salerno nel procedimento penale
  a carico di Falcone (o Falone) Giacomo
 Reato in genere - Atti interruttivi del corso della prescrizione -
    Mancata  inclusione  fra  di essi della richiesta di emissione del
    decreto  penale  di  condanna  -  Ingiustificata   disparita'   di
    trattamento rispetto a quanto stabilito per la richiesta di rinvio
    a giudizio inclusa fra i detti atti.
 (C.P., art. 160, cpv.).
 (Cost., art. 3).
(GU n.7 del 10-2-1993 )
                IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
   Premesso  che  in  data  20 agosto 1992 veniva depositata in questo
 ufficio la richiesta del p.m. di  emissione  del  decreto  penale  di
 condanna nei confronti di Falcone Giacomo imputato del reato previsto
 dagli  artt.  77  e 389, lett. c), del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547,
 per fatto commesso il 31 agosto 1990;
    Premesso che il decreto penale di condanna veniva emesso  in  data
 15 settembre 1992;
    Preso  atto  che  e'  stata  proposta  tempestiva  opposizione con
 contestuale  domanda  di  ammissione  all'oblazione  per  il  che  e'
 intervenuto anche il parere favorevole del p.m.;
    Ritenuta  pertanto  la competenza di questo giudice a pronunciarsi
 in ordine alla domanda di ammissione all'oblazione con  possibilita',
 se  ne  ricorrono  le condizioni, di immediata applicazione dell'art.
 129  del  c.p.p.  con  conseguente  declaratoria  di  proscioglimento
 dell'imputato;
    Rilevato  che,  alla  data  di  emissione  del  decreto  penale di
 condanna, il reato era gia' prescritto, ma non  lo  era  ancora  alla
 data di deposito della relativa richiesta da parte del p.m.;
    Ritenuto  che  la  norma  di  cui all'art. 160, cpv., del c.p. non
 contemplando la richiesta di emissione di decreto penale di  condanna
 tra  gli atti aventi efficacia interruttiva della prescrizione, opera
 - in contrasto col disposto dell'art.  3  della  Costituzione  -  una
 ingiustificata  e  illogica  differenziazione,  che  naturalmente  si
 traduce in un diseguale trattamento  dei  cittadini  di  fronte  alla
 legge,  rispetto  alla  richiesta  di rinvio a giudizio (art. 416 del
 c.p.p.), invece inclusa tra detti atti; dal momento che  entrambe  le
 richieste  concretizzano una specifica attivita' dell'organo preposto
 all'esercizio dell'azione penale, la cui  inerzia,  nel  procedimento
 speciale  per  decreto,  viene meno, con la richiesta di emissione di
 questo,  proprio  nella  misura  in  cui  cio'   si   verifica,   nel
 procedimento  ordinario,  con la richiesta di rinvio a giudizio: onde
 non  si  appalesa  alcuna  ragione  plausibile  per  non  riconoscere
 efficacia interruttiva della prescrizione alla richiesta di emissione
 di  decreto penale, la quale, del tutto al pari dell'altra, e' chiara
 espressione della volonta' di non rinunciare all'esercizio di  punire
 da   parte  dell'organo  a  tale  azione  preposto  (art.  112  della
 Costituzione) e, quindi, ugualmente idonea a escludere  la  contraria
 presunzione su cui si fonda l'istituto della prescrizione;
    Considerato  che  la  questione, cosi' di ufficio sollevata, oltre
 che non manifestamente  infondata,  risulta  altresi'  rilevante  nel
 procedimento  in  corso,  in  quanto, ove fosse accolta la tesi sopra
 esposta, dovrebbe escludersi, nel caso in esame, l'operativita' della
 prescrizione, dato che la richiesta di emissione del  decreto  penale
 risulta  non solo datata 20 agosto 1992 ma pervenuta in quest'ufficio
 in pari data e pertanto in tempo utile,  per  interrompere  il  corso
 della  prescrizione  biennale,  maturata  infatti,  altrimenti, il 31
 agosto 1992.
                               P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Sospeso il giudizio in corso;
    Dichiara, di ufficio, rilevante e non manifestamente infondata  la
 questione  di  legittimita'  costituzionale,  in relazione all'art. 3
 della Costituzione, della norma dell'art. 160, capoverso, del  codice
 penale,  laddove  non prevede, tra gli atti che interrompono il corso
 della prescrizione del reato, anche  la  richiesta  di  emissione  di
 decreto penale di condanna;
    Ordina  l'immediata  trasmissione degli atti, previa notificazione
 della presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei
 Ministri e comunicazione di essa ai Presidenti delle due  Camere  del
 Parlamento a cura della cancelleria, alla Corte costituzionale.
      Salerno, addi' 25 novembre 1992
            Il giudice per le indagini preliminari: DANIELE

 93C0078