N. 30 SENTENZA 16 gennaio - 4 febbraio 1993
Giudizio sull'ammissibilita' della richiesta di referendum popolare. Corte costituzionale - Abrogazione degli artt. 3 e 9 della legge 2 maggio 1974, n. 195: "Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici", cosi' come modificati e integrati dalla legge 16 gennaio 1978, n. 11: "Modifiche alla legge 2 maggio 1974, n. 195"; dall'art. 3, comma 1 (Per l'anno 1980 la somma da erogare a titolo di contributi di cui al primo comma dell'art. 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e' fissata in lire 72.630 milioni. Con effetto dal 1 gennaio 1981 la stessa somma e' fissata in lire 82.886 milioni annui) e dal comma 6 (La percentuale di cui al primo ed al secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e' ridotta al 90%) della legge 18 novembre 1981, n. 659: "Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici" - Sussistenza delle condizioni prescritte dall'art. 38 della legge n. 352/1970 (decorrenza di oltre cinque anni dall'ultima consultazione referendaria in materia) - Ammissibilita' della richiesta di referen- dum popolare(GU n.6 del 8-2-1993 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio sull'ammissibilita', ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli articoli 3 e 9 della legge 2 maggio 1974, n. 195: "Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici", cosi' come modificati e integrati dalla Legge 16 gennaio 1978, n. 11: "Modifiche alla legge 2 maggio 1974, n. 195"; dall'art. 3, comma 1 (Per l'anno 1980 la somma da erogare a titolo di contributi di cui al primo comma dell'art. 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e' fissata in lire 72.630 milioni. Con effetto dal 1 gennaio 1981 la stessa somma e' fissata in lire 82.886 milioni annui) e dal comma 6 (La percentuale di cui al primo ed al secondo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e' ridotta al 90%) della legge 18 novembe 1981, n. 659: "Modifiche ed integrazioni alla Legge 2 maggio 1974, n. 195 sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici", iscritto al n. 45 del registro referendum; Vista l'ordinanza del 15 dicembre 1992, con la quale l'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato legittima la richiesta; Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1993 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello; Ritenuto in fatto 1. - L'ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di refer- endum popolare, presentata da 11 cittadini elettori il 27 settembre 1991, diretta all'abrogazione di talune norme della legge n. 195 del 1974 sul finanziamento pubblico dei partiti politici. Il quesito e' formulato nel modo seguente: "Volete voi che siano abrogati gli artt. 3 e 9 della legge 2 maggio 1974, n. 195: "Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici", cosi' come modificati e integrati: dalla legge 16 gennaio 1978, n. 11: "Modifiche alla legge 2 maggio 1974, n. 195"; dall'art. 3, comma 1 (Per l'anno 1980 la somma da erogare a titolo di contributo di cui al primo comma dell'art. 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e' fissata in lire 72.630 milioni. Con effetto dal 1 gennaio 1981 la stessa somma e' fissata in lire 82.886 milioni annui) e dal comma 6 (La percentuale di cui al primo ed al secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e' ridotta al 90 per cento) della legge 18 novembre 1981, n. 659: "Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195 sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici"? 2. - Con ordinanza del 15 dicembre 1992, l'ufficio centrale, verificata la regolarita' della richiesta, l'ha dichiarata legittima. 3. - Ricevuta la comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale, il Presidente della Corte costituzionale ha convocato la Corte in camera di consiglio per il giorno 13 gennaio 1993, ai sensi dell'art. 33 della legge 25 maggio 1970, n. 352, per deliberare sulla ammissibilita' della richiesta referendaria secondo quanto previsto dall'art. 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1. Considerato in diritto 1. - Questa Corte deve accertare la sussistenza dei requisiti di ammissibilita' della richiesta di referendum oggetto di esame. A tal fine si deve stabilire se ricorrano i limiti espressamente previsti dall'art. 75, secondo comma, della Costituzione o comunque impliciti nel sistema, relativi alle normative non suscettibili di consultazioni referendarie abrogative ed accertare, altresi', se la struttura del quesito proposto risponda alle esigenze di chiarezza, univocita' ed omogeneita', secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di ammissibilita' delle domande referendarie. 2. - Il quesito referendario e' diretto alla abrogazione delle norme che prevedono l'erogazione di contributi pubblici ai gruppi parlamentari per l'esplicazione dei loro compiti e per l'attivita' funzionale dei relativi partiti, nonche' le modalita' di distribuzione di detti contributi da parte dei presidenti delle camere, le attribuzioni in materia dei presidenti dei gruppi parlamentari e la decorrenza del beneficio. Vengono altresi' sottoposte a referendum le successive modifiche delle norme, secondo la formulazione del quesito. 3. - L'iniziativa referendaria e' da ritenersi ammissibile sotto tutti i profili. Non si ravvisa, difatti, alcuna delle cause ostative previste espressamente dall'art. 75, secondo comma, della Costituzione, o desumibili dalla disciplina costituzionale del refer- endum abrogativo (cfr. in proposito la sentenza n. 16 del 1978). In particolare sussistono i requisiti della chiarezza, univocita' ed omogeneita' del quesito in quanto le disposizioni oggetto del refer- endum, obiettivamente considerate nella loro struttura e finalita', contengono effettivamente quel principio la cui eliminazione o permanenza dipende dalla risposta che il corpo elettorale fornira'. Inoltre si deve ricordare che analoga iniziativa referendaria, riguardante la legge n. 195 del 1974, nel suo complesso, fu gia' dichiarata ammissibile da questa Corte con la sentenza n. 16 del 1978 cit., ma non supero' il vaglio degli elettori per non essere stato raggiunto, in occasione delle consultazioni referendarie, il quorum previsto dalla legge. Da tale consultazione sono trascorsi oltre cinque anni e pertanto, anche sotto questo profilo, sussistono le condizioni prescritte (art. 38 della legge n. 352 del 1970). Va poi precisato che l'attuale iniziativa differisce da quella precedente, avendo un oggetto limitato ai soli art. 3 e 9 della legge n. 195 del 1974 e successive modifiche ed integrazioni, il che non incide sulla chiarezza, univocita' e omogeneita' del quesito, sia perche' le restanti norme della legge hanno autonoma funzione, sia perche' risulta evidente che alcuni residui riferimenti ai gruppi parlamentari, in essa contenuti,sono del tutto marginali rispetto alla specificita' del quesito ed assolutamente inidonei ad influire in alcun modo sulla comprensibilita' della richiesta, essendo ben chiaro all'elettore che egli viene chiamato ad abrogare le norme che prevedono il contributo pubblico annuale ai gruppi parlamentari e, per il loro tramite, ai relativi partiti.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli artt. 3 e 9 della legge 2 maggio 1974 n. 195 (Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici), come modificati ed integrati dalla legge 16 gennaio 1978 n. 11 (Modifiche alla legge 2 maggio 1974 n. 195, concernente norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici) e dall'art. 3, commi 1 e 6 della legge 19 novembre 1991 n. 659 (Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974 n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici), dichiarata legittima, con ordinanza del 15 dicembre 1992, dall'ufficio centrale per il ref- erendum costituito presso la Corte di cassazione. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: CAIANIELLO Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 4 febbraio 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 93C0084