N. 30 SENTENZA 16 gennaio - 4 febbraio 1993

 
 
 Giudizio sull'ammissibilita' della richiesta di referendum
 popolare.
 
 Corte costituzionale - Abrogazione degli artt. 3 e 9  della  legge  2
 maggio  1974,  n.  195:  "Contributo dello Stato al finanziamento dei
 partiti politici", cosi' come modificati e integrati dalla  legge  16
 gennaio  1978,  n.  11: "Modifiche alla legge 2 maggio 1974, n. 195";
 dall'art. 3, comma 1 (Per l'anno 1980 la somma da erogare a titolo di
 contributi di cui al primo comma dell'art.   3 della legge  2  maggio
 1974,  n.  195, e' fissata in lire 72.630 milioni. Con effetto dal 1›
 gennaio 1981 la stessa somma e' fissata in lire 82.886 milioni annui)
 e dal comma 6 (La percentuale di cui al primo ed al  secondo  periodo
 dell'ultimo  comma  dell'art. 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e'
 ridotta al 90%) della legge 18 novembre 1981, n. 659:  "Modifiche  ed
 integrazioni  alla  legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello
 Stato al finanziamento dei  partiti  politici"  -  Sussistenza  delle
 condizioni   prescritte   dall'art.  38  della  legge  n.    352/1970
 (decorrenza  di   oltre   cinque   anni   dall'ultima   consultazione
 referendaria in materia) - Ammissibilita' della richiesta di referen-
 dum popolare
(GU n.6 del 8-2-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele  PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE,
    prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi  MENGONI,
    prof.  Enzo  CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI,
    prof. Francesco GUIZZI, prof.  Cesare  MIRABELLI,  prof.  Fernando
    SANTOSUOSSO;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio sull'ammissibilita', ai sensi dell'art. 2, primo comma,
 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1,  della  richiesta  di
 referendum  popolare  per  l'abrogazione  degli  articoli 3 e 9 della
 legge 2 maggio 1974, n. 195: "Contributo dello Stato al finanziamento
 dei partiti politici", cosi' come modificati e integrati dalla  Legge
 16 gennaio 1978, n. 11: "Modifiche alla legge 2 maggio 1974, n. 195";
 dall'art. 3, comma 1 (Per l'anno 1980 la somma da erogare a titolo di
 contributi  di  cui  al  primo comma dell'art. 3 della legge 2 maggio
 1974, n. 195, e' fissata in lire 72.630 milioni. Con effetto  dal  1›
 gennaio 1981 la stessa somma e' fissata in lire 82.886 milioni annui)
 e  dal  comma 6 (La percentuale di cui al primo ed al secondo periodo
 dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1974, n.  195,
 e' ridotta al 90%) della legge 18 novembe 1981, n. 659: "Modifiche ed
 integrazioni  alla  Legge  2 maggio 1974, n. 195 sul contributo dello
 Stato al finanziamento dei partiti politici", iscritto al n.  45  del
 registro referendum;
    Vista  l'ordinanza  del  15  dicembre 1992, con la quale l'ufficio
 centrale  per  il  referendum  presso  la  Corte  di  cassazione   ha
 dichiarato legittima la richiesta;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 13 gennaio 1993 il Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
                           Ritenuto in fatto
    1. - L'ufficio centrale per il referendum,  costituito  presso  la
 Corte  di  cassazione  in applicazione della legge 25 maggio 1970, n.
 352, e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di  refer-
 endum  popolare,  presentata da 11 cittadini elettori il 27 settembre
 1991, diretta all'abrogazione di talune norme della legge n. 195  del
 1974 sul finanziamento pubblico dei partiti politici.
    Il  quesito  e' formulato nel modo seguente: "Volete voi che siano
 abrogati gli artt.  3  e  9  della  legge  2  maggio  1974,  n.  195:
 "Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici", cosi'
 come  modificati  e  integrati:  dalla  legge 16 gennaio 1978, n. 11:
 "Modifiche alla legge 2 maggio 1974, n. 195"; dall'art.  3,  comma  1
 (Per l'anno 1980 la somma da erogare a titolo di contributo di cui al
 primo comma dell'art. 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e' fissata
 in  lire  72.630  milioni.  Con effetto dal 1› gennaio 1981 la stessa
 somma e' fissata in lire 82.886 milioni annui)  e  dal  comma  6  (La
 percentuale  di  cui al primo ed al secondo periodo dell'ultimo comma
 dell'art. 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e' ridotta al  90  per
 cento)  della  legge  18  novembre  1981,  n.  659:    "Modifiche  ed
 integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195  sul  contributo  dello
 Stato al finanziamento dei partiti politici"?
    2.  -  Con  ordinanza  del  15  dicembre 1992, l'ufficio centrale,
 verificata la regolarita' della richiesta, l'ha dichiarata legittima.
    3.  -  Ricevuta  la  comunicazione   dell'ordinanza   dell'Ufficio
 centrale,  il  Presidente  della Corte costituzionale ha convocato la
 Corte in camera di consiglio per il giorno 13 gennaio 1993, ai  sensi
 dell'art. 33 della legge 25 maggio 1970, n. 352, per deliberare sulla
 ammissibilita'  della  richiesta referendaria secondo quanto previsto
 dall'art. 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1.
                        Considerato in diritto
    1. - Questa Corte deve accertare la sussistenza dei  requisiti  di
 ammissibilita'  della richiesta di referendum oggetto di esame. A tal
 fine si deve stabilire se ricorrano i limiti  espressamente  previsti
 dall'art.  75, secondo comma, della Costituzione o comunque impliciti
 nel  sistema,   relativi   alle   normative   non   suscettibili   di
 consultazioni  referendarie  abrogative ed accertare, altresi', se la
 struttura del quesito proposto risponda alle esigenze  di  chiarezza,
 univocita'  ed  omogeneita', secondo la consolidata giurisprudenza di
 questa Corte in tema di ammissibilita' delle domande referendarie.
    2. - Il quesito referendario e'  diretto  alla  abrogazione  delle
 norme  che  prevedono  l'erogazione  di contributi pubblici ai gruppi
 parlamentari per l'esplicazione dei loro compiti  e  per  l'attivita'
 funzionale   dei   relativi   partiti,   nonche'   le   modalita'  di
 distribuzione di detti  contributi  da  parte  dei  presidenti  delle
 camere,   le  attribuzioni  in  materia  dei  presidenti  dei  gruppi
 parlamentari  e  la  decorrenza  del  beneficio.   Vengono   altresi'
 sottoposte  a referendum le successive modifiche delle norme, secondo
 la formulazione del quesito.
    3. - L'iniziativa referendaria e' da ritenersi  ammissibile  sotto
 tutti i profili. Non si ravvisa, difatti, alcuna delle cause ostative
 previste   espressamente   dall'art.   75,   secondo   comma,   della
 Costituzione, o desumibili dalla disciplina costituzionale del refer-
 endum abrogativo (cfr. in proposito la sentenza n. 16 del 1978).   In
 particolare  sussistono  i  requisiti  della chiarezza, univocita' ed
 omogeneita' del quesito in quanto le disposizioni oggetto del  refer-
 endum,  obiettivamente  considerate nella loro struttura e finalita',
 contengono  effettivamente  quel  principio  la  cui  eliminazione  o
 permanenza dipende dalla risposta che il corpo elettorale fornira'.
    Inoltre  si  deve  ricordare  che analoga iniziativa referendaria,
 riguardante la legge n. 195 del 1974,  nel  suo  complesso,  fu  gia'
 dichiarata ammissibile da questa Corte con la sentenza n. 16 del 1978
 cit.,  ma  non  supero' il vaglio degli elettori per non essere stato
 raggiunto, in occasione delle consultazioni referendarie,  il  quorum
 previsto dalla legge.
    Da tale consultazione sono trascorsi oltre cinque anni e pertanto,
 anche sotto questo profilo, sussistono le condizioni prescritte (art.
 38 della legge n. 352 del 1970).
    Va  poi  precisato  che  l'attuale iniziativa differisce da quella
 precedente, avendo un oggetto limitato ai soli art. 3 e 9 della legge
 n. 195 del 1974 e successive modifiche ed integrazioni,  il  che  non
 incide  sulla  chiarezza,  univocita'  e omogeneita' del quesito, sia
 perche' le restanti norme della legge hanno  autonoma  funzione,  sia
 perche'  risulta  evidente  che  alcuni residui riferimenti ai gruppi
 parlamentari, in essa contenuti,sono  del  tutto  marginali  rispetto
 alla  specificita'  del quesito ed assolutamente inidonei ad influire
 in alcun modo sulla comprensibilita'  della  richiesta,  essendo  ben
 chiaro  all'elettore che egli viene chiamato ad abrogare le norme che
 prevedono il contributo pubblico annuale ai  gruppi  parlamentari  e,
 per il loro tramite, ai relativi partiti.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  ammissibile  la  richiesta  di  referendum  popolare per
 l'abrogazione degli artt. 3 e 9 della legge  2  maggio  1974  n.  195
 (Contributo  dello Stato al finanziamento dei partiti politici), come
 modificati ed integrati dalla legge 16 gennaio 1978 n. 11  (Modifiche
 alla  legge  2  maggio  1974 n. 195, concernente norme sul contributo
 dello Stato al finanziamento dei partiti  politici)  e  dall'art.  3,
 commi  1  e  6  della  legge  19  novembre  1991 n. 659 (Modifiche ed
 integrazioni alla legge 2 maggio 1974 n. 195,  sul  contributo  dello
 Stato  al  finanziamento dei partiti politici), dichiarata legittima,
 con ordinanza del 15 dicembre 1992, dall'ufficio centrale per il ref-
 erendum costituito presso la Corte di cassazione.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                       Il redattore: CAIANIELLO
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 4 febbraio 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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