N. 31 SENTENZA 16 gennaio - 4 febbraio 1993
Giudizio sull'ammissibilita' della richiesta di referendum popolare. Corte costituzionale - Abrogazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17 e 18 della legge 1 marzo 1986, n. 64 (Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno) - Insussistenza di cause ostative all'ammissibilita' del referendum - Irrilevanza della sopravvenuta legge 19 dicembre 1992, n. 488 - Ammissibilita' della richiesta di referendum popolare(GU n.6 del 8-2-1993 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio sull'ammissibilita', ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17 e 18 della legge 1 marzo 1986, n. 64 (Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno), iscritto al n. 49 del registro referendum; Vista l'ordinanza del 15 dicembre 1992 con la quale l'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato legittima la richiesta; Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1993 il Giudice relatore Mauro Ferri; Udito l'avv. Massimo Severo Giannini per il presentatore Giovanni Negri; Ritenuto in fatto 1. - L'ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di referen- dum popolare presentata da Negri Giovanni, Becchi Ada, Dutto Mauro, Calderisi Giuseppe e Lavaggi Ottavio il 13 gennaio 1992 sul seguente quesito: "Volete che siano abrogati gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17 e 18 della legge 1 marzo 1986, n. 64 recante: "Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno?". Con ordinanza del 15 dicembre 1992, l'ufficio centrale, verificata la regolarita' della richiesta, l'ha dichiarata legittima. 2. - Ricevuta la comunicazione dell'ordinanza dell'ufficio centrale, il presidente di questa Corte ha fissato il giorno 13 gennaio 1993 per la conseguente deliberazione, dandone regolare comunicazione. Il presentatore Giovanni Negri, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Massimo Severo Giannini, ha depositato memoria nella quale chiede che questa Corte rinvii la decisione, in quanto la legge 19 dicembre 1992, n. 488 (che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415), pur disponendo l'abrogazione delle norme oggetto della richiesta referendaria, contiene tuttavia una delega al Governo per provvedere alla riorganizzazione delle strutture operanti per il Mezzogiorno, con conseguente opportunita' di attendere che il Governo eserciti detta delega. 3. - Nella camera di consiglio del 13 gennaio 1993 e' stato udito l'avv. prof. Massimo Severo Giannini, il quale non ha insistito per il rinvio della decisione e, quanto all'ammissibilita' del referen- dum, si e' rimesso alle determinazioni di questa Corte. Considerato in diritto 1. - Oggetto della richiesta di referendum abrogativo in esame - sulla cui ammissibilita' questa Corte e' chiamata a pronunciarsi - sono gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17 e 18 della legge 1 marzo 1986, n. 64 (Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno). Gli artt. da 1 a 8 costituiscono l'intero titolo I della legge (Obiettivi ed organizzazione del nuovo intervento straordinario nel Mezzogiorno) e disciplinano la programmazione dell'intervento e gli organismi ed enti che devono concorrere ad attuarlo; gli artt. 16, 17 e 18 sono a loro volta inseriti alla fine del titolo II (Disposizioni agevolative per le attivita' produttive e norme finanziarie) e contengono, rispettivamente, disposizioni riguardanti il personale (degli organismi dell'intervento straordinario), disposizioni finali e transitorie e disposizioni finanziarie. Gli artt. da 9 a 15, non investiti dalla richiesta di referendum, prevedono, invece, una serie di incentivi ed agevolazioni di varia natura per le attivita' produttive. La richiesta deve essere ammessa. Il quesito referendario coinvolge, infatti, come s'e' visto, un complesso normativo riconducibile ad una matrice razionalmente unitaria e possiede quindi i necessari requisiti di chiarezza, omogeneita' ed univocita' (individuati da questa Corte sin dalla sentenza n. 16 del 1978), mirando essenzialmente alla soppressione dell'intervento straordinario, cosi' come disciplinato dalla legge in esame, e degli organismi preposti alla sua attuazione. Ne' e' dato ravvisare alcuna delle altre cause ostative all'ammissibilita' dei referendum, previste espressamente nell'art. 75, secondo comma, della Costituzione o desumibili dall'ordinamento costituzionale. 2. - Nel corso dell'attuale giudizio e' sopravvenuta la legge 19 dicembre 1992, n. 488 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla legge 1 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attivita' produttive), la quale, all'art. 4, cosi' dispone: "Ferme restando le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 1, comma 1, della legge 1 marzo 1986, n. 64, e l'applicazione fino al 31 dicembre 1993 delle norme di cui all'art. 17, commi 1 e 10, della legge medesima, sono soppressi con decorrenza 1 maggio 1993 gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17 e 18 della citata legge 1 marzo 1986, n. 64". Cio' rilevato, ogni valutazione e decisione in ordine alla incidenza di tale nuova normativa sul procedimento referendario spettano, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. sentenze numeri 251 del 1975, 16 e 68 del 1978, 30 e 31 del 1980, 22 del 1981, 35 del 1985), all'ufficio centrale per il referendum ai sensi dell'art. 39 della legge n. 352 del 1970. Da tale indirizzo giurisprudenziale la Corte non ha motivo di discostarsi, tanto piu' che nella fattispecie la norma abrogatrice avra' effetto, come s'e' visto, soltanto dal 1 maggio 1993.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17 e 18 della legge 1 marzo 1986, n. 64 (Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno), dichiarata legittima con ordinanza del 15 dicembre 1992 dall'ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: FERRI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 4 febbraio 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 93C0085