N. 33 SENTENZA 16 gennaio - 4 febbraio 1993

 
 
 Giudizio sull'ammissibilita' della richiesta di referendum popolare.
 Corte costituzionale - Abrogazione del testo unico delle leggi per la
 composizione   e  la  elezione  degli  organi  delle  Amministrazioni
 comunali approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  16
 maggio  1960,  n.  570,  nel  testo risultante dalle modificazioni ed
 integrazioni ad esso successivamente apportate e come  modificato  in
 particolare  dalla  legge  10  agosto  1964,  n.  663, che all'art. 1
 sancisce che "le norme per la elezione dei consiglieri  comunali  nei
 comuni  con  popolazione  superiore  ai 10.000 abitanti, previste dal
 testo unico delle leggi per  la  composizione  e  la  elezione  degli
 organi  delle  Amministrazioni  comunali  approvato  con  decreto del
 Presidente della Repubblica 16 maggio  1960,  n.  570,  si  applicano
 anche  per  la  elezione  dei  consiglieri  comunali  nei  comuni con
 popolazione superiore ai 5.000 abitanti" limitatamente alle  seguenti
 parti:  art.  11,  primo comma, limitatamente alle parole "nei comuni
 con popolazione sino a 10.000 abitanti"; art.  12; art.  27,  secondo
 comma, limitatamente alle parole "per i comuni con popolazione fino a
 10.000 abitanti - e C e D - per i comuni con popolazione superiore ai
 10.000  abitanti  -";  intestazione  della sezione II del capo IV del
 titolo II, limitatamente alle parole "nei comuni con popolazione sino
 a 10.000 abitanti"; intestazione della sezione III del  capo  IV  del
 titolo  II:  "La  presentazione  delle  candidature  nei  comuni  con
 popolazione superiore ai 10.000 abitanti"; art. 32, secondo comma "Il
 numero dei presentatori non puo' eccedere di oltre la meta' le  cifre
 indicate  nel  precedente  comma.";  terzo  comma "La popolazione del
 comune e' determinata in base  ai  risultati  dell'ultimo  censimento
 ufficiale.";  quarto  comma "I sottoscrittori debbono essere elettori
 iscritti nelle liste del comune e la loro firma dev'essere apposta su
 appositi moduli recanti il contrassegno  della  lista,  il  nome,  il
 cognome,  data  e  luogo  di nascita di tutti i candidati, nonche' il
 nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi;  le
 firme  devono  essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'art.
 14 della legge 21 marzo 1990, n.  53.  Per  i  presentatori  che  non
 sappiano  sottoscrivere si applicano le disposizioni di cui al quarto
 comma  dell'art.  28.";  quinto  comma  "Ciascun  elettore  non  puo'
 sottoscrivere  piu' di una dichiarazione di presentazione di lista.";
 sesto comma "Nessuna lista puo' comprendere un  numero  di  candidati
 superiore  a  quello  del consiglieri da eleggere, ne' inferiore a un
 terzo."; settimo comma "Di tutti i  candidati  deve  essere  indicato
 cognome,  nome,  luogo  e  data di nascita, e la relativa elencazione
 deve  recare  una  numerazione  progressiva   secondo   l'ordine   di
 presentazione.";  ottavo comma "Nessuno puo' essere candidato in piu'
 di una lista di uno stesso comune."; nono comma "Con la lista  devesi
 anche  presentare:  1) un modello di contrassegno, anche figurato, in
 triplice esemplare; 2) la dichiarazione autenticata  di  accettazione
 della  candidatura,  contenente la dichiarazione del candidato di non
 essere in alcuna della condizioni previste dal comma 1  dell'art.  15
 della  legge  19  marzo  1990, n. 55; 3) il certificato di iscrizione
 nelle liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica  di  ogni
 candidato;  4) l'indicazione di due delegati che hanno la facolta' di
 designare i rappresentanti delle liste presso ogni  seggio  e  presso
 l'Ufficio centrale: le designazioni debbono essere fatte per iscritto
 e  la firma dei delegati deve essere autenticata nei modi indicati al
 quarto comma dell'art. 28."; decimo comma "la lista  e  gli  allegati
 devono  essere  presentati  alla segreteria del comune dalle ore 8,00
 del  trentesimo  giorno  alle  ore  12,00  del  ventinovesimo  giorno
 antecedenti  la  data  della votazione."; ultimo comma "Il segretario
 comunale,  o  chi  lo  sostituisce  legalmente,   rilascia   ricevuta
 dettagliata  degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della
 presentazione, e provvede a rimetterli entro lo  stesso  giorno  alla
 commissione  elettorale  mandamentale  competente  per  territorio.";
 artt. 33, 34 e 35; art. 47, primo comma,  limitatamente  alle  parole
 "Nei   comuni   con  popolazione  superiore  a  10.000  abitanti,  il
 presidente  invita,  inoltre,  i  rappresentanti  delle   liste   dei
 candidati  ad  assistere  alle  operazioni."; art. 49, secondo comma,
 limitatamente alle parole "(e  anche  chiusa  nei  comuni  con  oltre
 10.000  abitanti)";  art. 51, secondo comma, n. 3, limitatamente alle
 parole "nei comuni  con  popolazione  superiore  ai  10.000  abitanti
 possono  apporre  la propria firma anche i rappresentanti delle liste
 dei candidati;"; secondo comma, n. 4, limitatamente alle parole  "Nei
 comuni  con popolazione superiore ai 10.000 abitanti e' consentito ai
 rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante
 il tempo in cui questa rimane chiusa."; intestazione della sezione II
 del  capo  V del titolo II, limitatamente alle parole "nei comuni con
 popolazione sino a 10.000 abitanti"; intestazione della  sezione  III
 del  capo V del titolo II: "Disposizioni particolari per la votazione
 nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti";  artt.  56,
 57  e 58; art. 60, primo comma, limitatamente alle parole "nei comuni
 con popolazione sino a 10.000 abitanti,"  nonche'  alle  parole  "nei
 comuni  con  popolazione  superiore  ai  10.000 abitanti si intendono
 eletti i candidati compresi nella lista purche' essa abbia  riportato
 un numero di voti validi non inferiori al 50 per cento dei votanti ed
 il  numero  dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli
 elettori iscritti nelle liste elettorali del comune."; secondo comma,
 limitatamente alle parole "nei comuni con popolazione sino  a  10.000
 abitanti,";  intestazione della sezione II del capo VI del titolo II,
 limitatamente alle parole "nei comuni con popolazione sino  a  10.000
 abitanti";  intestazione della sezione III del capo VI del titolo II:
 "Disposizioni particolari per lo scrutinio  e  la  proclamazione  nei
 comuni  con  popolazione superiore ai 10.000 abitanti"; artt. 68, 69,
 70, 71, 72, 73 e 74; art. 75, primo comma, limitatamente alle  parole
 "  e III "; intestazione della sezione II del capo VII del titolo II,
 limitatamente alle parole "nei comuni con popolazione sino  a  10.000
 abitanti"; intestazione della sezione III del capo VII del titolo II:
 "Disposizioni   particolari   per  le  surrogazioni  nei  comuni  con
 popolazione  superiore  ai  10.000  abitanti";  artt.  79  e   81   -
 Insussistenza  dei  rischi  di  paralisi,  sia  pure  temporanea, nel
 funzionamento degli organi elettivi comunali -  Ammissibilita'  della
 richiesta di referendum popolare
 
(GU n.6 del 8-2-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio  BALDASSARRE,
    prof.  Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI,
    prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof.  Giuliano  VASSALLI,
    prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.  Cesare MIRABELLI, prof. Fernando
    SANTOSUOSSO;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio sull'ammissibilita', ai sensi dell'art. 2, primo  comma,
 della  legge  costituzionale  11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di
 referendum popolare per l'abrogazione del testo unico delle leggi per
 la composizione e la  elezione  degli  organi  delle  amministrazioni
 comunali  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 16
 maggio 1960, n. 570  nel  testo  risultante  dalle  modificazioni  ed
 integrazioni  ad  esso successivamente apportate e come modificato in
 particolare dalla legge 10 agosto 1964, n. 663,  che  all'articolo  1
 sancisce  che  "le norme per la elezione dei consiglieri comunali nei
 comuni con popolazione superiore ai  10.000  abitanti,  previste  dal
 testo  unico  delle  leggi  per  la  composizione e la elezione degli
 organi delle  amministrazioni  comunali  approvato  con  decreto  del
 Presidente  della  Repubblica  16  maggio  1960, n. 570, si applicano
 anche per  la  elezione  dei  consiglieri  comunali  nei  comuni  con
 popolazione  superiore ai 5.000 abitanti" limitatamente alle seguenti
 parti:
    Articolo 11 primo comma, limitatamente alle parole "Nei Comuni con
 popolazione sino a 10.000 abitanti";
    Articolo 12; Articolo 27 secondo comma, limitatamente alle  parole
 "per  i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti - e C e D - per
 i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti";  Intestazione
 della sezione II del capo IV del titolo II, limitatamente alle parole
 "nei  Comuni  con  popolazione  sino a 10.000 abitanti"; Intestazione
 della sezione III del capo IV del titolo II:  "La presentazione delle
 candidature nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti";
    Articolo 32 secondo comma, "il numero dei  presentatori  non  puo'
 eccedere  di  oltre la meta' le cifre indicate nel precedente comma";
 terzo comma, "la popolazione del comune e'  determinata  in  base  ai
 risultati   dell'ultimo   censimento  ufficiale";  quarto  comma,  "i
 sottoscrittori debbono  essere  elettori  iscritti  nelle  liste  del
 Comune  e la loro firma dev'essere apposta su appositi moduli recanti
 il contrassegno della lista, il nome, il cognome,  data  e  luogo  di
 nascita  di tutti i candidati, nonche' il nome, cognome, data e luogo
 di   nascita  dei  sottoscrittori  stessi;  le  firme  devono  essere
 autenticate da uno dei soggetti di cui all'art.  14  della  legge  21
 marzo  1990  n. 53. Per i presentatori che non sappiano sottoscrivere
 si applicano le disposizioni di cui al quarto  comma  dell'art.  28";
 quinto  comma,  "ciascun  elettore non puo' sottoscrivere piu' di una
 dichiarazione di presentazione di lista"; sesto comma, "nessuna lista
 puo' comprendere un  numero  di  candidati  superiore  a  quello  dei
 consiglieri  da  eleggere,  ne' inferiore a un terzo"; settimo comma,
 "di tutti i candidati deve essere indicato  cognome,  nome,  luogo  e
 data   di   nascita,  e  la  relativa  elencazione  deve  recare  una
 numerazione progressiva secondo l'ordine  di  presentazione";  ottavo
 comma,  "nessuno  puo'  essere  candidato in piu' di una lista di uno
 stesso Comune"; nono comma, "con la lista devesi anche presentare:
       1) un modello di  contrassegno,  anche  figurato,  in  triplice
 esemplare;
       2)   la   dichiarazione   autenticata   di  accettazione  della
 candidatura, contenente la dichiarazione del candidato di non  essere
 in  alcuna  delle  condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della
 legge 19 marzo 1990 n. 55;
       3) il certificato  di  iscrizione  nelle  liste  elettorali  di
 qualsiasi Comune della Repubblica di ogni candidato;
       4)  l'indicazione  di  due  delegati  che  hanno la facolta' di
 designare i rappresentanti delle liste presso ogni  seggio  e  presso
 l'Ufficio centrale: le designazioni debbono essere fatte per iscritto
 e  la firma dei delegati deve essere autenticata nei modi indicati al
 quarto comma dell'art. 28; decimo comma, "la  lista  e  gli  allegati
 devono  essere  presentati  alla segreteria del comune dalle ore 8,00
 del  trentesimo  giorno  alle  ore  12,00  del  ventinovesimo  giorno
 antecedenti  la  data  della votazione"; ultimo comma, "il segretario
 comunale,  o  chi  lo  sostituisce  legalmente,   rilascia   ricevuta
 dettagliata  degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della
 presentazione, e provvede a rimetterli entro lo  stesso  giorno  alla
 Commissione elettorale mandamentale competente per territorio";
    Articolo  33;  Articolo  34; Articolo 35; Articolo 47 primo comma,
 limitatamente alle parole "nei comuni  con  popolazione  superiore  a
 10.000  abitanti,  il  presidente  invita,  inoltre, i rappresentanti
 delle liste dei candidati ad assistere alle operazioni";
    Articolo 49 secondo comma, limitatamente  alle  parole  "(e  anche
 chiusa nei comuni con oltre 10.000 abitanti)".
    Articolo  51  secondo  comma, n. 3, limitatamente alle parole "Nei
 comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti  possono  apporre
 la  propria firma anche i rappresentanti delle liste dei candidati;";
 secondo comma, n.  4,  limitatamente  alle  parole  "Nei  comuni  con
 popolazione   superiore   ai   10.000   abitanti   e'  consentito  ai
 rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante
 il tempo in cui questa rimane chiusa."; Intestazione della sezione II
 del capo V del titolo II, limitatamente alle parole "nei  comuni  con
 popolazione  sino  a 10.000 abitanti"; Intestazione della sezione III
 del capo V del titolo II:  "Disposizioni particolari per la votazione
 nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti";
    Articolo 56; Articolo 57; Articolo 58; Articolo  60  primo  comma,
 limitatamente  alle  parole "nei comuni con popolazione sino a 10.000
 abitanti," nonche' alle parole "nei comuni con popolazione  superiore
 ai  10.000  abitanti  si  intendono eletti i candidati compresi nella
 lista  purche'  essa  abbia  riportato  un  numero di voti validi non
 inferiori al 50 per cento dei votanti ed il numero  dei  votanti  non
 sia  stato  inferiore  al  50 per cento degli elettori iscritti nelle
 liste elettorali del  comune.";  secondo  comma,  limitatamente  alle
 parole   "nei  comuni  con  popolazione  sino  a  10.000  abitanti,".
 Intestazione  della  sezione  II  del  capo   VI   del   titolo   II,
 limitatamente  alle  parole "nei Comuni con popolazione sino a 10.000
 abitanti"; Intestazione della sezione III del capo VI del titolo  II:
 "Disposizioni  particolari  per  lo  scrutinio e la proclamazione nei
 comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.";
    Articolo 68; Articolo 69; Articolo 70; Articolo 71;  Articolo  72;
 Articolo 73; Articolo 74; Articolo 75 primo comma, limitatamente alle
 parole "e III"; Intestazione della sezione II del capo VII del titolo
 II,  limitatamente  alle  parole  "nei  comuni con popolazione sino a
 10.000 abitanti"; Intestazione della sezione III  del  capo  VII  del
 titolo  II:  "Disposizioni particolari per le surrogazioni nei comuni
 con popolazione superiore ai 10.000 abitanti";
    Articolo 79; Articolo 81.  iscritto al n. 51 del Registro Referen-
 dum.  Viste le ordinanze del 15 dicembre 1992 e 11 gennaio  1992  con
 le  quali  l'ufficio  centrale  per  il referendum presso la Corte di
 cassazione ha dichiarato legittima la richiesta; Udito  nella  Camera
 di  consiglio  del  13  gennaio  1993 il Giudice relatore Enzo Cheli;
 Uditi gli avvocati Paolo Barile, Nicolo' Lipari e Valerio Onida per i
 presentatori Segni Mariotto ed altri.
                           Ritenuto in fatto
    1. - L'Ufficio centrale per il referendum,  costituito  presso  la
 Corte  di  cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n.
 352 e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di referen-
 dum popolare  presentata  il  16  settembre  1991  da  cinquantasette
 cittadini elettori sul seguente quesito: "Volete voi che sia abrogato
 il  testo  unico  delle leggi per la composizione e la elezione degli
 organi delle  amministrazioni  comunali  approvato  con  decreto  del
 Presidente  della  Repubblica  16  maggio  1960,  n.  570  nel  testo
 risultante   dalle   modificazioni   ed    integrazioni    ad    esso
 successivamente  apportate  e  come  modificato  in particolare dalla
 legge 10 agosto 1964, n. 663, che all'articolo  1  sancisce  che  "le
 norme  per  la  elezione  dei  consiglieri  comunali  nei  comuni con
 popolazione superiore ai 10.000 abitanti, previste  dal  testo  unico
 delle  leggi  per  la  composizione  e la elezione degli organi delle
 amministrazioni comunali approvato con decreto del  Presidente  della
 Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, si applicano anche per la elezione
 dei  consiglieri  comunali  nei  comuni  con popolazione superiore ai
 5.000 abitanti" limitatamente alle seguenti parti:
    Articolo 11
      primo  comma,  limitatamente  alle  parole   "Nei   comuni   con
 popolazione sino a 10.000 abitanti";
    Articolo 12;
    Articolo 27
      secondo  comma,  limitatamente  alle  parole  "per  i comuni con
 popolazione fino a 10.000 abitanti - e C e  D  -  per  i  Comuni  con
 popolazione superiore ai 10.000 abitanti - ".
    Intestazione   della  sezione  II  del  capo  IV  del  titolo  II,
 limitatamente alle parole "nei comuni con popolazione fino  a  10.000
 abitanti";
    Intestazione della sezione III del capo IV del titolo II:
      "la  presentazione  delle candidature nei comuni con popolazione
 superiore ai 10.000 abitanti";
    Articolo 32
      secondo comma, "Il numero dei presentatori non puo' eccedere  di
 oltre la meta' le cifre indicate nel precedente comma.";
      terzo  comma,  "La popolazione del comune e' determinata in base
 ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.";
      quarto comma, "I presentatori debbono essere  elettori  iscritti
 nelle liste del comune e la loro firma e' autenticata da un notaio, o
 dal  segretario  comunale, o dal Pretore, o dal giudice conciliatore.
 Per i presentatori che non sappiano  sottoscrivere  si  applicano  le
 disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 28.";
      quinto  comma,  "Ciascun elettore non puo' sottoscrivere piu' di
 una dichiarazione di presentazione di lista.";
      sesto comma,  "Nessuna  lista  puo'  comprendere  un  numero  di
 candidati  superiore  a  quello  dei  consiglieri  da  eleggere,  ne'
 inferiore a un terzo.";
      settimo comma,  "Di  tutti  i  candidati  deve  essere  indicato
 cognome,  nome,  luogo  e  data di nascita, e la relativa elencazione
 deve  recare  una  numerazione  progressiva   secondo   l'ordine   di
 presentazione.";
      ottavo  comma,  "Nessuno  puo'  essere  candidato in piu' di una
 lista di uno stesso comune.";
      nono comma, "Con la lista devesi anche presentare:
       1) un modello di  contrassegno,  anche  figurato,  in  triplice
 esemplare;
       2)   la  dichiarazione  autenticata  di  accettazione  di  ogni
 candidato;
       3) il certificato  di  iscrizione  nelle  liste  elettorali  di
 qualsiasi comune della Repubblica di ogni candidato;
       4)  l'indicazione  di  due  delegati  che  hanno la facolta' di
 designare i rappresentanti delle liste presso ogni  seggio  e  presso
 l'ufficio centrale: le designazioni debbono essere fatte per iscritto
 e  la firma dei delegati deve essere autenticata nei modi indicati al
 quarto comma dell'art. 28.";
      decimo comma, "La lista e gli allegati devono essere  presentati
 alla  segreteria  del  comune  entro  le ore 12 del trentesimo giorno
 precedente l'elezione.";
      ultimo comma, "Il segretario  comunale,  o  chi  lo  sostituisce
 legalmente,  rilascia  ricevuta  dettagliata  degli  atti presentati,
 indicando il  giorno  e  l'ora  della  presentazione,  e  provvede  a
 rimetterli   entro  lo  stesso  giorno  alla  Commissione  elettorale
 mandamentale competente per territorio.".
    Articolo 33;
    Articolo 34;
    Articolo 35;
    Articolo 47
      primo  comma,  limitatamente  alle  parole   "Nei   comuni   con
 popolazione  superiore  a  10.000  abitanti,  il  presidente  invita,
 inoltre, i rappresentanti delle liste dei candidati ad assistere alle
 operazioni.";
    Articolo 49
      secondo  comma,  limitatamente  alle parole "(e anche chiusa nei
 comuni con oltre 10.000 abitanti)";
    Articolo 51
      secondo comma, n. 3, limitatamente alle parole "Nei  comuni  con
 popolazione  superiore  ai 10.000 abitanti possono apporre la propria
 firma anche i rappresentanti delle liste dei candidati;";
      secondo comma, n. 4, limitatamente alle parole "nei  comuni  con
 popolazione   superiore   ai   10.000   abitanti   e'  consentito  ai
 rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante
 il tempo in cui questa rimane chiusa".
    Intestazione  della  sezione  II  del  capo  V  del   titolo   II,
 limitatamente  alle  parole "nei comuni con popolazione sino a 10.000
 abitanti";
    Intestazione della sezione III del capo V del titolo II:
      "disposizioni  particolari  per  la  votazione  nei  comuni  con
 popolazione superiore ai 10.000 abitanti";
    Articolo 56;
    Articolo 57;
    Articolo 58;
    Articolo 60
      primo   comma,   limitatamente   alle  parole  "nei  comuni  con
 popolazione sino a 10.000 abitanti," nonche' alle parole "nei  comuni
 con  popolazione  superiore  ai 10.000 abitanti si intendono eletti i
 candidati compresi nella lista purche' essa abbia riportato un numero
 di voti validi non inferiori al 50 per cento dei votanti ed il numero
 dei votanti non sia stato inferiore al 50 per  cento  degli  elettori
 iscritti nelle liste elettorali del comune.";
      secondo   comma,  limitatamente  alle  parole  "nei  comuni  con
 popolazione sino a 10.000 abitanti,";
    Intestazione  della  sezione  II  del  capo  VI  del  titolo   II,
 limitatamente  alle  parole "nei comuni con popolazione sino a 10.000
 abitanti";
    Intestazione della sezione III del capo VI del titolo II:
      "Disposizioni particolari per lo scrutinio  e  la  proclamazione
 nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.";
    Articolo 68;
    Articolo 69;
    Articolo 70;
    Articolo 71;
    Articolo 72;
    Articolo 73;
    Articolo 74;
    Articolo 75
      primo comma, limitatamente alle parole "e III";
    Intestazione  della  sezione  II  del  capo  VII  del  titolo  II,
 limitatamente alle parole "nei comuni con popolazione sino  a  10.000
 abitanti";
    Intestazione della sezione III del capo VII del titolo II:
      "disposizioni  particolari  per  le  surrogazioni nei comuni con
 popolazione superiore ai 10.000 abitanti";
    Articolo 79;
    Articolo 81.
    2.  - Con ordinanza del 15 dicembre 1992 l'ufficio centrale per il
 referendum, verificata la regolarita'  della  suddetta  richiesta  di
 referendum popolare, ne ha dichiarato la legittimita'.
    3.  -  Con  successiva  ordinanza  dell'11  gennaio 1992 l'ufficio
 centrale per  il  referendum  ha  rilevato  che  alcune  disposizioni
 investite  dal  quesito referendario hanno subito modifiche nel senso
 che:
       a) il quarto comma dell'art. 32 e' stato sostituito dall'art. 4
 della legge 11 agosto 1991 n. 271 per cui il  testo  attuale  risulta
 cosi'  formulato:  "I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti
 nelle liste del comune e la loro firma dev'essere apposta su appositi
 moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, il cognome, data
 e luogo di nascita di tutti i candidati, nonche'  il  nome,  cognome,
 data  e  luogo  di nascita dei sottoscrittori stessi; le firme devono
 essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge
 21  marzo  1990  n.  53.  Per  i  presentatori   che   non   sappiano
 sottoscrivere  si  applicano  le  disposizioni di cui al quarto comma
 dell'art. 28";
       b) il numero 2 del nono comma dell'art. 32 e' stato  sostituito
 dall'art.  2  della legge 18 gennaio 1992 n. 16, per cui con la lista
 devesi anche presentare "la dichiarazione autenticata di accettazione
 della candidatura, contenente la dichiarazione del candidato  di  non
 essere  in  alcuna delle condizioni prevista dal comma 1 dell'art. 15
 della legge 19 marzo 1990 n. 55";
       c) il decimo comma dell'art. 32 e' stato sostituito dall'art. 4
 della legge 11 agosto 1991 n. 271,  secondo  cui:  "la  lista  e  gli
 allegati  devono  essere  presentati alla segreteria del Comune dalle
 ore 8,00 del trentesimo  giorno  alle  ore  12,00  del  ventinovesimo
 giorno antecedenti la data della votazione".
    In relazione a tali modifiche l'ufficio centrale per il referendum
 -  dopo  aver  rilevato che non risulta mutato il contenuto normativo
 essenziale delle varie  disposizioni  e  che  le  nuove  leggi  hanno
 apportato  soltanto  modifiche formali o di dettaglio - ha provveduto
 (in applicazione dei principi fissati da questa Corte con la sentenza
 n. 68 del 1978) a trasferire  il  quesito  referendario  sulla  nuova
 regolamentazione, disponendo di conseguenza, la parziale modifica del
 quesito stesso.
    5.  -  Ricevuta la comunicazione delle ordinanze, il Presidente di
 questa Corte ha fissato il giorno 13 gennaio 1993 per la  conseguente
 deliberazione, dandone regolare comunicazione alle parti.
    6.  - Una memoria e' stata depositata dai promotori del referendum
 per  sostenere  che   l'iniziativa   referendaria,   con   la   nuova
 formulazione  del quesito, supera le censure a suo tempo svolte dalla
 Corte nella  sentenza  n.  47  del  1991  e  va  pertanto  dichiarata
 ammissibile.
    Altra  memoria  e' stata depositata dal "Comitato per la difesa ed
 il  rilancio  della  Costituzione"  -  qualificatosi   come   "libera
 associazione  di  persone"  interessata  all'esito  del  giudizio  di
 ammissibilita'   dei   referendum   -   per   sostenere    la    tesi
 dell'inammissibilita' del referendum.
    7.  -  Nella  camera di consiglio del 13 gennaio sono stati uditi,
 come difensori dei presentatori, gli avvocati Paolo  Barile,  Nicolo'
 Lipari   e   Valerio   Onida,   che   hanno  insistito  per  la  tesi
 dell'ammissibilita'.
                        Considerato in diritto
    1.    -    Va    preliminarmente   dichiarata   l'inammissibilita'
 dell'intervento del "Comitato per la  difesa  ed  il  rilancio  della
 costituzione",  dal  momento  che  la possibilita' di intervenire nei
 giudizi relativi alla ammissibilita' delle richieste referendarie  e'
 stata limitata dall'art. 33, terzo comma, della legge 25 maggio 1970,
 n.  352 ai soli presentatori o delegati ed al Governo, con esclusione
 di altri soggetti (cfr. sentt. n. 10 del 1972, n. 28 del 1987, n.  47
 del 1991).
    2.  -  La  richiesta  referendaria  investe,  in tutto o in parte,
 ventiquattro articoli e le intestazioni di otto sezioni  del  decreto
 del  Presidente  della  Repubblica  16  maggio  1960, n. 570, recante
 "Testo unico delle leggi per la  composizione  e  la  elezione  degli
 organi   delle   Amministrazioni   comunali",   con   le   successive
 modificazioni e integrazioni.
    Lo scopo perseguito dal referendum - cosi' come risulta  precisato
 nella  memoria  presentata  dai promotori - e' quello di "estendere a
 tutti i Comuni il sistema maggioritario attualmente previsto solo per
 i  Comuni  con  popolazione  fino  a   5.000   abitanti,   attraverso
 l'abrogazione  delle  norme  che  disciplinano  il sistema elettorale
 vigente per i Comuni piu' popolosi".
    In relazione a tale scopo il quesito, nella formulazione attuale -
 oltre a non incorrere  in  nessuna  delle  ipotesi  ostative  di  cui
 all'art.  75,  secondo  comma,  della  Costituzione  - puo' ritenersi
 rispondente a quei criteri di chiarezza,  omogeneita'  ed  univocita'
 che  questa  Corte ha ripetutamente richiamato nelle proprie pronunce
 in  tema  di  ammissibilita'  dei  referendum  abrogativi   (v.,   in
 particolare,  le  sentenze n. 16 del 1978, n. 29 del 1987 e n. 47 del
 1991).
    3. - In proposito va ricordato che un quesito in parte coincidente
 con quello in esame,  presentato  in  data  8  febbraio  1990,  venne
 dichiarato  inammissibile  da  questa Corte con la sentenza n. 47 del
 1991. In tale pronuncia si poneva  in  luce  che  il  quesito  allora
 proposto  -  essendo  orientato  a  determinare  sia l'estensione del
 sistema maggioritario con voto limitato  ai  Comuni  con  popolazione
 superiore  ai 5.000 abitanti, sia l'eliminazione del potere di votare
 i singoli candidati in qualunque lista compresi - veniva a  investire
 due   "oggetti   eterogenei",   con   la  conseguenza  di  sottoporre
 all'elettore "scelte non necessariamente convergenti" e  suscettibili
 di  determinare - in caso di accoglimento della proposta referendaria
 - una situazione "ambigua e  oggettivamente  incerta",  in  relazione
 "tanto  al  fine  perseguito  quanto  all'effettiva  possibilita'  di
 funzionamento della disciplina residuale".
    Piu' in particolare, con la stessa sentenza,  veniva  sottolineato
 come  risultasse  dubbio,  alla  luce  della  normazione residua, far
 derivare l'eliminazione del metodo della libera scelta dei  candidati
 tra  le  varie  liste  dall'abrogazione  parziale allora proposta nei
 confronti dell'art. 55, primo e quarto comma, del testo unico n.  570
 del  1960,  mentre,  in  linea piu' generale, si dubitava anche della
 possibilita'  di  scorporare  dalla  ratio  del  sistema   elettorale
 previsto  per  i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti -
 come "sistema maggioritario con voto limitato" (art. 11, primo comma,
 testo unico n.  570)  -  l'eventualita'  di  una  libera  scelta  dei
 candidati tra piu' liste.
    La  formulazione  del quesito che viene ora sottoposto al giudizio
 di ammissibilita' supera tali  rilievi,  dal  momento  che  la  nuova
 proposta  di  abrogazione  non  viene  piu' a comprendere il richiamo
 all'art. 55, primo e quarto  comma,  risultando  limitata  alle  sole
 norme  del testo unico n. 570 del 1960 che prevedono per i Comuni con
 popolazione superiore ai 5.000  abitanti  un  sistema  elettorale  "a
 scrutinio  di lista con rappresentanza proporzionale" (art. 12, primo
 comma): con la conseguenza che il fine che viene ora a emergere dalla
 proposta   abrogatrice   appare   chiaramente    circoscritto    alla
 unificazione della disciplina elettorale comunale ed alla conseguente
 estensione  a tutti i Comuni del sistema elettorale maggioritario con
 voto limitato sanzionato dalla normazione in vigore per i soli Comuni
 con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.
    Il quesito, nella nuova formulazione, risulta, pertanto,  ispirato
 ad  una  ratio  che  si  presenta  unitaria e chiaramente percepibile
 dall'elettore,  mentre  l'eventuale   accoglimento   della   proposta
 referendaria non e' tale da dare adito a divergenze interpretative in
 grado  di  determinare  rischi  di paralisi, sia pure temporanea, nel
 funzionamento  degli  organi  elettivi  comunali.   Le   difficolta',
 peraltro  di  natura meramente operativa, che dovessero delinearsi in
 sede di applicazione della disciplina di  risulta  -  non  venendo  a
 incidere  su  aspetti essenziali del sistema elettorale - potrebbero,
 in ogni caso,  essere  ovviate  mediante  interventi  successivi  del
 legislatore  ordinario,  che,  pur dopo l'accoglimento della proposta
 referendaria, conserva il potere d'intervenire nella materia  oggetto
 di  referendum senza limiti particolari che non siano quelli connessi
 al divieto di far rivivere la normativa abrogata (v. sent. n. 468 del
 1990).
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  ammissibile  la  richiesta  di  referendum  popolare  per
 l'abrogazione  degli artt. 11 (nella parte indicata in epigrafe), 12,
 27 (nella parte indicata in epigrafe), 32 (nelle  parti  indicate  in
 epigrafe),  33,  34,  35,  47  (nella parte indicata in epigrafe); 49
 (nella parte indicata in  epigrafe),  51  (nella  parte  indicata  in
 epigrafe), 56, 57, 58, 60 (nella parte indicata in epigrafe), 68, 69,
 70,  71,  72, 73, 74, 75 (nella parte indicata in epigrafe), 79 e 81,
 nonche' delle intestazioni della Sezione II (nella parte indicata  in
 epigrafe)  e  III  del Capo IV del Titolo II, delle Sezioni II (nella
 parte indicata in epigrafe) e III del Capo V  del  Titolo  II,  delle
 Sezioni  II  (nella parte indicata in epigrafe) e III del Capo VI del
 Titolo II, delle Sezioni II (nella parte indicata in epigrafe) e  III
 del  Capo  VII  del  Titolo  II  del  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica 16 maggio 1960 n. 570 (Testo  unico  delle  leggi  per  la
 composizione   e  la  elezione  degli  organi  delle  Amministrazioni
 comunali)  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,   richiesta
 dichiarata  legittima,  con  ordinanze del 15 dicembre 1992 e dell'11
 gennaio 1993, dall'Ufficio Centrale  per  il  referendum,  costituito
 presso la Corte di cassazione.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                          Il redattore: CHELI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 4 febbraio 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C0087