N. 46 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 novembre 1992
N. 46 Ordinanza emessa il 18 novembre 1992 dalla corte d'appello di Milano nel procedimento penale a carico di Moltrasio Renzo Processo penale - Sentenza di non luogo a procedere perche' il fatto non costituisce reato - Mancata previsione di tale ipotesi nella direttiva 52 della legge n. 81/1987 - Lamentato eccesso di delega. (C.P.P. 1988, art. 425). (Cost., art. 76; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, direttiva 52).(GU n.7 del 10-2-1993 )
LA CORTE D'APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale contro Moltrasio Renzo, nato a Saronno il 5 aprile 1948. Il g.i.p. presso il tribunale di Busto Arsizio, all'esito dell'udienza preliminare, emetteva sentenza di non luogo a procedere nei confronti di Moltrasio Renzo, in ordine al reato di cui all'art. 1, secondo comma, n. 1 del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429 convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, perche' il fatto non costituisce reato. Averso tale sentenza (datata 3 febbraio 1992) proponeva appello il p.m. chiedendo a questa Corte di pronunciare decreto che dispone il giudizio atteso che la fattispecie, strutturata come contravvenzione, si consumava con la consapevole emissione dell'annotazione dei corrispettivi nelle scritture contabili obbligatorie e doveva ritenersi non rilevante da nuova formulazione del reato ex art. 1 della legge n. 154/1991. All'ordierna udienza camerale il p.g. ed il difensore hanno concluso come da verbale ed in particolare il p.g. ha chiesto, in subordine, la sospensione del procedimento in attesa della decisione della Corte costituzionale in ordine alla gia' sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 425 del c.p.p. con riferimento alla direttiva n. 52 dell'art. 2 della legge delega n. 81/1987 ed all'art. 76 della Costituzione. Tale questione, gia' ritenuta non manifestamente infondata da questa Corte (cfr. ordinanza 11 marzo 1992 nel procedimento a carico di Ruttante) e' senz'altro rilevante anche ai fini della decisione del presente gravame. Ed invero e' dubbia, sotto il profilo dell'eccesso di delega, la costituzionalita' dell'art. 425 del c.p.p. nella parte in cui prevede che la sentenza di non luogo a procedere debba essere pronunziata anche quando, all'esito dell'udienza preliminare, risulti evidente che il fatto non costituisce reato. Tale previsione, infatti, contrasta con la direttiva n. 52 della legge delega che limita le ipotesi di emissione di sentenza di non luogo a procedere all'estinzione del reato, alla mancanza di una condizione di procedibilita', al fatto non previsto dalla legge come reato ovvero ai casi di evidenza della insussistenza del fatto e della non commissione del fatto da parte dell'imputato. Da qui il contrasto con l'art. 76 della Costituzione poiche' il legislatore delegato avrebbe esercitato il potere normativo attribuitegli senza il rispetto dei relativi limiti. Va sospeso, quindi, il presente giudizio fino alla pronuzia della Corte costituzionale cui gli atti vanno immediatamente trasmessi.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 425 del c.p.p. con riferimento alla direttiva n. 52 dell'art. 2 della legge delega n. 81/1987 ed all'art. 76 della Costituzione; Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio di appello in corso; Dispone che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata alle parti, al p.g. ed al presidente del Consiglio dei Ministri e che sia, altresi', comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Milano, addi' 18 novembre 1992 Il presidente: (firma illeggibile) I consiglieri: (firme illeggibili) Depositata nella cancelleria della sezione procedimenti speciali Corte di appello di Milano, oggi 24 novembre 1982. Il collaboratore di cancelleria: BUSSOLA 93C0103