N. 47 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 novembre 1992

                                 N. 47
     Ordinanza emessa il 16 novembre 1992 dal tribunale di Genova
 nel procedimento penale a carico di Girone Vincenzo
 Processo penale - Dibattimento - Pregressa conoscenza degli atti
    delle  indagini  preliminari da parte dei giudici per averne preso
    visione in occasione della richiesta di  applicazione  della  pena
    proposta  dall'imputato e respinta dal collegio - Lamentata omessa
    previsione di incompatibilita' - Irrazionalita' - Compressione del
    diritto  di  difesa  -  Richiamo   alle   sentenze   della   Corte
    costituzionale nn. 124 e 186 del 1992.
 (C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.8 del 17-2-1993 )
                             IL TRIBUNALE
    Ha  pronunciato  la  presente  ordinanza  nel  procedimento penale
 contro Girone Vincenzo imputato del resto  di  cui  all'art.  73  del
 d.P.R.  n.  309/1990  e  del  delitto di cui all'art. 519 del c.p. in
 Genova il 3 luglio 1992;
    Rilevato che l'imputato ed il p.m. hanno richiesto al tribunale ai
 sensi dell'art. 444 del c.p.p. immediatamente prima dell'apertura del
 dibattimento l'applicazione della pena di anni uno e  mesi  dieci  di
 reclusione   subordinando   la   richiesta   alla  concessione  della
 sospensione condizionale della pena;
    Rilevato che il tribunale  in  applicazione  dell'art.  444.3  del
 c.p.p.  ha  respinto  la richiesta in questione con ordinanza a parte
 nella quale ha affermato che per la condizione  di  tossicodipendente
 del    Girone,    non    opportunamente   seguito   dalle   strutture
 sociosanitarie,  e  per  l'assenza  di  lecita  occupazione,  non  e'
 possibile  una prognosi favorevole sui suoi futuri comportamenti e ha
 percio' la concessione della sospensione condizionale della pena;
    Rilevato che questo stesso collegio che ha respinto  la  richiesta
 di  applicazione  di pena e' ora chiamato a procedere al giudizio nei
 confronti dell'imputato per lo stesso reato;
    Rilevato, piu' in particolare, che l'art. 34, secondo  comma,  del
 c.p.p.  non  prevede l'incompatibilita' del singolo giudice che abbia
 partecipato  al  collegio  che  abbia  respinto   la   richiesta   di
 applicazione di pena a partecipare al giudizio;
    Ritenuto  che, secondo quanto si desume chiaramente dalle sentenze
 della Corte costituzionale nn. 124, 186 e 399  del  1992,  appare  in
 contrasto  con  gli  artt.  3  e  24  della  Costituzione  la mancata
 previsione di una  tale  incompatibilita',  poiche'  il  giudice  che
 respinge  una  richiesta  di  applicazione  di  pena procede con cio'
 stesso ad una valutazione di merito del processo;
    Rilevato, piu' in particolare, che nella motivazione della seconda
 delle richiamate decisioni della Corte costituzionale si fa esplicito
 riferimento proprio all'ipotesi nella quale un collegio di  tribunale
 abbia  respinto  una  richiesta  di  applicazione  di  pena e sia poi
 chiamato a procedere al giudizio e si  afferma  la  fondatezza  della
 questione   di  legittimita'  costituzionale  di  cui  si  e'  detto,
 procedendosi  tuttavia   nel   dispositivo   della   decisione   alla
 declaratoria  di  illegittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo
 comma, del c.p.p. nella parte in cui non  prevede  l'incompatibilita'
 del   giudice  per  le  indagini  preliminari  (e  non  "del  singolo
 magistrato componente il collegio") che abbia rigettato la  richiesta
 di  applicazione  di  pena  concordata  a  partecipare  al  giudizio;
 ritenuto  che  va  pertanto  riproposta  la  questione   alla   Corte
 costituzionale:  la  rilevanza  deriva dal fatto che i componenti del
 collegio che  ha  respinto  la  richiesta  di  applicazione  di  pena
 proposta  dall'imputato  Girone  e  dal  p.m.  sono  ora  chiamati  a
 procedere al giudizio nei confronti del  medesimo  imputato;  la  non
 manifesta infondatezza risulta dalle osservazioni che precedono;
                               P. Q. M.
    Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  la  rilevanza  e  la  non  manifesta  infondatezza della
 questione di legittimita' costituzionale - per violazione degli artt.
 3 e 24 della Costituzione - dell'art. 34, secondo comma,  del  codice
 di procedura penale nella parte in cui non prevede l'incompatibilita'
 del  giudice componente del collegio che abbia rigettato la richiesta
 di applicazione di pena concordata di cui all'art. 444  dello  stesso
 codice a partecipare al giudizio;
    Sospende il giudizio in corso;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Dispone che la presente ordinanza venga notificata, a  cura  della
 cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al
 Presidente  del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera
 dei deputati.
      Genova, addi' 16 novembre 1992
                        Il presidente: GALLIZIA

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