N. 51 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 ottobre 1992
N. 51 Ordinanza emessa il 30 ottobre 1992 dal pretore di Imperia nel procedimento penale a carico di Russo Mario ed altra Regione Liguria - Inquinamento - Esercizio dell'attivita' di raccolta e demolizione di autoveicoli senza la autorizzazione prescritta dalla normativa statale - Previsione, con legge regionale, di una autorizzazione generalizzata per tale tipo di attivita' - Conseguente depenalizzazione di fattispecie penalmente rilevante per la normativa statale - Indebita interferenza da parte della regione in materia di esclusiva competenza statale. (Legge regione Liguria 8 gennaio 1990, n. 1, art. 21, quarto comma). (Cost., artt. 3 e 25).(GU n.8 del 17-2-1993 )
IL PRETORE Ha emesso la seguente ordinanza. Con decreto di citazione notificato il 27 aprile 1992 Russo Mario e Badoino Alma venivano tratti a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 6, lett. d), in relazione all'art. 25, primo comma, del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, per avere, quali soci della S.n.c. Mario Russo e C. con sede in Imperia, esercitato attivita' di smaltimento rifiuti (demolizione di veicoli a motore) essendo sprovvisti della prescritta autorizzazione; e della contravvenzione p.p. dall'art. 665, terzo comma, del c.p., in relazione all'art. 128 del t.u.l.p.s. per aver esercitato l'attivita' di demolizione di veicoli a motore essendo sprovvisti del prescritto registro giornale degli affari. Accertato in Imperia il 30 novembre 1990. All'udienza in via preliminare la parte chiedeva di essere ammessa all'oblazione per il capo b) con il parere favorevole del p.m. Esperita l'istruttoria dibattimentale, questo pretore, previo stralcio degli atti, dichiarava l'estinzione del reato per oblazione quanto alla contravvenzione sub b). Quanto alla prima imputazione, sulla conforme istanza del p.m., sospendeva il processo rimettendo gli atti alla Corte costituzionale. In linea di fatto, l'ispettore Cocciolo Mario della polizia stradale di Imperia, riferiva che il 30 novembre 1990 aveva fatto un controllo presso la ditta di autodemolizione di Russo e Badoino riscontrando che questa era priva della autorizzazione regionale. Poiche', l'art. 21, quarto comma, della legge regionale della regione Liguria dell'8 gennaio 1990, n. 1, prevede una autorizzazione provvisoria e generalizzata, la qui sollevata questione di costituzionalita' della norma regionale appare rilevante ai fini del decidere sulla penale responsabilita' dei prevenuti. Tanto premesso, questo pretore solleva eccezione di legittimita' costituzionale dell'art. 21, quarto comma, della legge regione Liguria 8 gennaio 1990, n. 1, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione per la disparita' di trattamento ingiustificata che si verificherebbe fra i rottamatori della Liguria e quelli di altre regioni; art. 25, secondo comma, della Costituzione, avendo la regione illegittimamente interferito in materia penale. La questione prospettata assume rilevanza nell'ambito del presente procedimento poiche' l'attivita' posta in essere dagli imputati, soci di una societa' di persone esercente attivita' di demolizione di veicoli a motore, e' pacificamente soggetta all'autorizzazione regionale di cui all'art. 6, lett. d), del d.P.R. n. 315/1982 (autorizzazione che si richiede, secondo Cass., sezione III, 7 novembre 1990, Basso), non solo allorche' detta attivita' sia svolta a livello industriale, mediante installazione di complessi e costosi macchinari, ma anche allorche' sia eseguita in modo rudimentale o manualmente, mediante distacco delle parti riutilizzabili su un numero indeterminato di veicoli, e siffatta autorizzazione e' stata provvisoriamente concessa ex lege a tutti coloro che esercitavano tale attivita' al momento dell'entrata in vigore della l.r. Liguria 8 gennaio 1990, n. 1, dalla norma della cui incostituzionalita' si sospetta. La norma regionale rende invero lecita, seppure in via provvisoria, attraverso l'artificio di una autorizzazione erga omnes un'attivita' che, in quanto non autorizzata, e' vietata dalla norma penale sopra richiamata, ed imporrebbe percio', nel caso in esame, una pronunzia assolutoria nei riguardi degli imputati. Quanto al merito della censura formulata - con particolare riguardo alla dedotta eccezione di illegittimita' ex artt. 25, secondo comma, - osserva che con sentenza 15 marzo 1991, n. 117, la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 6, secondo comma, legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 28 agosto 1989, il quale statuiva che "coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano l'attivita' di cui all'art. 5, primo comma - id est, quella di cui al primo comma dell'art. 15 del d.P.R. n. 915/1982 - "possono proseguire l'esercizio di detta attivita', sempre che presentino istanza di autorizzazione entro sei mesi dalla data medesima". Cio' in quanto "la potesta' legislativa regionale e' destinata a cedere all'intervento legislativo statale ispirato a criteri di omogeneita' ed univocita' di indirizzo e generalita' di applicazione in tutto il territorio dello Stato, con specifiche norme che costituiscono attuazione di direttive CEE e che disciplinano anche i risvolti penali dei problemi affrontati" e comunque risiedendo la fonte del potere punitivo nella legislazione statale, di talche' "le regioni non hanno potesta' di rimuovere o variare con proprie leggi la punibilita' di reati sancita da leggi dello Stato; non possono cioe' interferire negativamente con leggi statali rendendo lecita un'attivita' che, invece, l'ordinamento statale considera illecita e sanziona penalmente" (Corte costituzionale 15 marzo 1991, n. 117, cit.). L'art. 21, quarto comma, della l.r. Ligura 8 gennaio 1990, n. 1 (che testualmente recita: "Le attivita' di raccolta per la demolizione, eventuale recupero di parti e rottamazione di veicoli a motore, rimorchi e simili, si intendono autorizzate provvisoriamente dalla regione nelle sedi attuali sino a quando saranno approvati gli impianti nelle nuove sedi e comunque non oltre la scadenza di cui al terzo comma fermo restando quanto previsto dall'art. 15 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, in relazione alla licenza comunale, da rilasciarsi anche prima della definitiva individuazione dei siti di cui al secondo comma), concedendo una autorizzazione provvisoria - ex lege - a tutti gli esercenti le indicate attivita' soggette ad autorizzazione regionale, per il solo fatto che le stesse venissero esercitate alla data dell'entrata in vigore della norma, ha in sostanza eluso il dettato del d.P.R. n. 915/1982, il quale, laddove prevede che una certa attivita' sia soggetta ad autorizzazione, fa riferimento ad un provvedimento amministrativo dell'autorita' regionale competente, emanato a seguito della verifica - effettuata caso per caso - della rispondenza in concreto delle modalita' esecutive di quella certa attivita' ai requisiti di legge, e non certo un provvedimento generalizzato di sostanziale sanatoria (asseritamente provvisorio, di fatto tuttora operante stante la mancata adozione degli ulteriori provvedimenti previsti dalla legge regionale medesima). Non a caso l'autorizzazione rilasciata dall'autorita' competente in materia di smaltimento dei rifiuti, oltre che espressa dev'essere anche specifica, nel senso che non e' sufficiente un assenso generico per svolgere tutte le diverse fasi operative rientranti nel concetto di smaltimento dei rifiuti, ma puo' essere svolta solo l'attivita' o la fase operativa per la quale sia intervenuta l'apposita autorizzazione" (Cass. 12 gennaio 1989, Paulicelli, in Foro it. 1989, II, 466). Conseguentemente la norma regionale sopra richiamata ha interferito negativamente con la norma penale statale (art. 25 in relazione all'art. 6, lett. d), d.P.R. n. 915/1982). Sulla base delle esposte argomentazioni, pertanto, questo pretore solleva questione di illegittimita' costituzionale.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenutane la rilevanza; Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21, quarto comma, della legge regione Ligura 8 gennaio 1990, n. 1, in relazione all'art. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione; Dispone conseguentemente l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il procedimento; Ordina che il presente provvedimento sia notificato agli imputati, al p.m., al presidente della giunta regionale della regione Liguria e comunicato al presidente del consiglio regionale della regione Liguria. Imperia, addi' 30 ottobre 1992 Il pretore: VARALLI Depositato in cancelleria il 20 novembre 1992. Il collaboratore di cancelleria: LA VALLE 93C0133