N. 51 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 ottobre 1992

                                 N. 51
      Ordinanza emessa il 30 ottobre 1992 dal pretore di Imperia
 nel procedimento penale a carico di Russo Mario ed altra
 Regione Liguria - Inquinamento - Esercizio dell'attivita' di raccolta
    e  demolizione  di  autoveicoli senza la autorizzazione prescritta
    dalla normativa statale - Previsione, con legge regionale, di  una
    autorizzazione   generalizzata   per  tale  tipo  di  attivita'  -
    Conseguente depenalizzazione di fattispecie  penalmente  rilevante
    per  la  normativa  statale - Indebita interferenza da parte della
    regione in materia di esclusiva competenza statale.
 (Legge regione Liguria 8 gennaio 1990, n. 1, art. 21, quarto comma).
 (Cost., artt. 3 e 25).
(GU n.8 del 17-2-1993 )
                              IL PRETORE
    Ha emesso la seguente ordinanza.
    Con decreto di citazione notificato il 27 aprile 1992 Russo  Mario
 e Badoino Alma venivano tratti a giudizio per rispondere del reato di
 cui  all'art. 6, lett. d), in relazione all'art. 25, primo comma, del
 d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, per avere, quali soci della  S.n.c.
 Mario  Russo  e  C.  con  sede  in  Imperia,  esercitato attivita' di
 smaltimento  rifiuti  (demolizione  di  veicoli  a  motore)   essendo
 sprovvisti  della  prescritta autorizzazione; e della contravvenzione
 p.p. dall'art. 665, terzo comma, del c.p., in relazione all'art.  128
 del  t.u.l.p.s.  per  aver  esercitato  l'attivita' di demolizione di
 veicoli a motore essendo sprovvisti del prescritto registro  giornale
 degli affari.
    Accertato in Imperia il 30 novembre 1990.
    All'udienza in via preliminare la parte chiedeva di essere ammessa
 all'oblazione  per  il  capo  b)  con  il  parere favorevole del p.m.
 Esperita  l'istruttoria  dibattimentale,   questo   pretore,   previo
 stralcio  degli atti, dichiarava l'estinzione del reato per oblazione
 quanto alla contravvenzione sub b). Quanto  alla  prima  imputazione,
 sulla  conforme  istanza  del p.m., sospendeva il processo rimettendo
 gli atti alla Corte costituzionale.
    In linea  di  fatto,  l'ispettore  Cocciolo  Mario  della  polizia
 stradale  di Imperia, riferiva che il 30 novembre 1990 aveva fatto un
 controllo presso la ditta  di  autodemolizione  di  Russo  e  Badoino
 riscontrando che questa era priva della autorizzazione regionale.
    Poiche',  l'art.  21,  quarto  comma,  della legge regionale della
 regione Liguria dell'8 gennaio 1990, n. 1, prevede una autorizzazione
 provvisoria  e  generalizzata,  la   qui   sollevata   questione   di
 costituzionalita'  della norma regionale appare rilevante ai fini del
 decidere sulla penale responsabilita' dei prevenuti.
    Tanto premesso, questo pretore solleva eccezione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  21,  quarto  comma,  della  legge  regione
 Liguria 8 gennaio 1990, n.  1,  per  contrasto  con  l'art.  3  della
 Costituzione  per  la disparita' di trattamento ingiustificata che si
 verificherebbe fra i rottamatori della  Liguria  e  quelli  di  altre
 regioni;  art.  25,  secondo  comma,  della  Costituzione,  avendo la
 regione illegittimamente interferito in materia penale. La  questione
 prospettata  assume  rilevanza  nell'ambito del presente procedimento
 poiche' l'attivita' posta in  essere  dagli  imputati,  soci  di  una
 societa'  di  persone esercente attivita' di demolizione di veicoli a
 motore, e' pacificamente soggetta all'autorizzazione regionale di cui
 all'art.  6,  lett. d), del d.P.R. n. 315/1982 (autorizzazione che si
 richiede, secondo Cass., sezione III, 7 novembre  1990,  Basso),  non
 solo  allorche'  detta  attivita'  sia  svolta a livello industriale,
 mediante installazione di complessi e costosi  macchinari,  ma  anche
 allorche'  sia  eseguita  in modo rudimentale o manualmente, mediante
 distacco delle parti riutilizzabili su  un  numero  indeterminato  di
 veicoli, e siffatta autorizzazione e' stata provvisoriamente concessa
 ex  lege  a  tutti  coloro che esercitavano tale attivita' al momento
 dell'entrata in vigore della l.r. Liguria 8 gennaio 1990, n. 1, dalla
 norma della cui incostituzionalita' si sospetta.
    La  norma  regionale  rende  invero   lecita,   seppure   in   via
 provvisoria,  attraverso l'artificio di una autorizzazione erga omnes
 un'attivita' che, in quanto non autorizzata, e' vietata  dalla  norma
 penale  sopra  richiamata,  ed imporrebbe percio', nel caso in esame,
 una pronunzia assolutoria nei riguardi degli imputati.
    Quanto  al  merito  della  censura  formulata  -  con  particolare
 riguardo  alla  dedotta  eccezione  di  illegittimita'  ex  artt. 25,
 secondo comma, - osserva che con sentenza 15 marzo 1991, n.  117,  la
 Corte  costituzionale  ha dichiarato la illegittimita' costituzionale
 dell'art. 6, secondo comma, legge reg. Friuli-Venezia  Giulia  n.  23
 del  28  agosto  1989, il quale statuiva che "coloro che alla data di
 entrata in vigore della presente legge esercitano l'attivita' di  cui
 all'art.  5,  primo  comma  -  id  est,  quella di cui al primo comma
 dell'art. 15 del d.P.R. n. 915/1982 - "possono proseguire l'esercizio
 di detta attivita', sempre che presentino istanza  di  autorizzazione
 entro sei mesi dalla data medesima".
    Cio'  in  quanto "la potesta' legislativa regionale e' destinata a
 cedere all'intervento  legislativo  statale  ispirato  a  criteri  di
 omogeneita'  ed univocita' di indirizzo e generalita' di applicazione
 in  tutto  il  territorio  dello  Stato,  con  specifiche  norme  che
 costituiscono  attuazione di direttive CEE e che disciplinano anche i
 risvolti penali dei problemi affrontati"  e  comunque  risiedendo  la
 fonte  del potere punitivo nella legislazione statale, di talche' "le
 regioni non hanno potesta' di rimuovere o variare con  proprie  leggi
 la  punibilita'  di  reati  sancita da leggi dello Stato; non possono
 cioe' interferire negativamente con  leggi  statali  rendendo  lecita
 un'attivita'  che, invece, l'ordinamento statale considera illecita e
 sanziona penalmente" (Corte costituzionale 15  marzo  1991,  n.  117,
 cit.).
    L'art.  21,  quarto  comma, della l.r. Ligura 8 gennaio 1990, n. 1
 (che  testualmente  recita:  "Le  attivita'  di   raccolta   per   la
 demolizione,  eventuale recupero di parti e rottamazione di veicoli a
 motore, rimorchi e simili, si intendono autorizzate  provvisoriamente
 dalla  regione nelle sedi attuali sino a quando saranno approvati gli
 impianti nelle nuove sedi e comunque non oltre la scadenza di cui  al
 terzo comma fermo restando quanto previsto dall'art. 15 del d.P.R. 10
 settembre  1982,  n.  915,  in  relazione  alla  licenza comunale, da
 rilasciarsi anche prima della definitiva individuazione dei  siti  di
 cui al secondo comma), concedendo una autorizzazione provvisoria - ex
 lege  -  a  tutti  gli  esercenti  le  indicate attivita' soggette ad
 autorizzazione regionale, per il solo fatto che le  stesse  venissero
 esercitate  alla  data  dell'entrata  in  vigore  della  norma, ha in
 sostanza eluso il dettato del d.P.R. n. 915/1982, il  quale,  laddove
 prevede  che  una  certa attivita' sia soggetta ad autorizzazione, fa
 riferimento   ad   un   provvedimento  amministrativo  dell'autorita'
 regionale competente, emanato a seguito della verifica  -  effettuata
 caso  per  caso  -  della  rispondenza  in  concreto  delle modalita'
 esecutive di quella certa attivita' ai  requisiti  di  legge,  e  non
 certo   un   provvedimento  generalizzato  di  sostanziale  sanatoria
 (asseritamente provvisorio,  di  fatto  tuttora  operante  stante  la
 mancata  adozione  degli ulteriori provvedimenti previsti dalla legge
 regionale medesima).
    Non a caso l'autorizzazione rilasciata  dall'autorita'  competente
 in  materia di smaltimento dei rifiuti, oltre che espressa dev'essere
 anche specifica, nel senso che non e' sufficiente un assenso generico
 per svolgere tutte le diverse fasi operative rientranti nel  concetto
 di  smaltimento dei rifiuti, ma puo' essere svolta solo l'attivita' o
 la  fase  operativa  per  la   quale   sia   intervenuta   l'apposita
 autorizzazione" (Cass. 12 gennaio 1989, Paulicelli, in Foro it. 1989,
 II, 466).
    Conseguentemente   la   norma   regionale   sopra   richiamata  ha
 interferito negativamente con la norma penale  statale  (art.  25  in
 relazione all'art. 6, lett. d), d.P.R. n. 915/1982).
    Sulla  base delle esposte argomentazioni, pertanto, questo pretore
 solleva questione di illegittimita' costituzionale.
                                P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Ritenutane la rilevanza;
    Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 21, quarto comma, della legge regione Ligura
 8 gennaio 1990, n. 1, in relazione all'art. 3 e  25,  secondo  comma,
 della Costituzione;
    Dispone  conseguentemente l'immediata trasmissione degli atti alla
 Corte costituzionale e sospende il procedimento;
    Ordina che il presente provvedimento sia notificato agli imputati,
 al p.m., al presidente della giunta regionale della regione Liguria e
 comunicato  al  presidente  del  consiglio  regionale  della  regione
 Liguria.
      Imperia, addi' 30 ottobre 1992
                          Il pretore: VARALLI
    Depositato in cancelleria il 20 novembre 1992.
               Il collaboratore di cancelleria: LA VALLE

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