N. 66 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 dicembre 1992
N. 66 Ordinanza emessa il 4 dicembre 1992 dal tribunale di Bologna nel procedimento penale a carico di Marchesi Barbara ed altri Processo penale - Dibattimento - Testimoni prossimi congiunti dell'imputato - Esercizio, solo in tale fase, della facolta' di non rispondere - Lamentata impossibile utilizzabilita' delle precedenti dichiarazioni rese nella fase preliminare - Contrasto con le garanzie costituzionali dei diritti fondamentali, del diritto di azione e della giurisdizione penale in relazione al principio di legalita' - Irragionevole disparita' di trattamento rispetto a situazioni analoghe o assimilabili - Contrasto con le direttive della legge di delega. (C.P.P. 1988, artt. 500, comma 2-bis, e 512). (Cost., artt. 2, 3, 24, 25, 76, 101, 111 e 112).(GU n.9 del 24-2-1993 )
IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento contro Marchesi Barbara + 2 sulla eccezione di illegittimita' costituzionale degli articoli 500, comma 2- bis e 512 del c.p.p. sollevata dal p.m. con riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 76, 101, 111 e 112 della Costituzione; Premesso che: il p.m. ha ritualmente chiesto la citazione Scafidi Silvana e Scafidi Claudio, rispettivamente madre e zio dell'imputata Marchesi Barbara; I testi predetti, presentatisi al dibattimento, si sono avvalsi della facolta' di non deporre ex art. 199 del c.p.p.; Il p.m. ha chiesto di poter contestare ugualmente, ai sensi dell'art. 500, comma 2- bis del c.p.p., ai predetti testi le dichiarazioni da costoro rese nella fase delle indagini preliminari ancorche' fossero stati avvertiti della facolta' di non deporre; in subordine, ha chiesto darsi lettura delle predette dichiarazioni ai sensi dell'art. 512 del c.p.p.; Il tribunale ha rigettato entrambe le istanze ritenendo che l'art. 500, comma 2- bis del c.p.p. sia applicabile unicamente ai testi che rifiutano od omettono di rispondere pur in presenza di uno specifico obbigo di deporre, e non al caso in cui il rifiuto di testimoniare costituisca esercizio di un diritto; e che parimenti l'art. 512 del c.p.p. non sia applicabile al caso di specie in quanto l'impossibilita' sopravvenuta della ripetizione dell'atto - impossibilita' derivata dall'essersi i testi avvalsi della facolta' loro concessa dall'ordinamento - non e' attribuibile a fatti o circostanze imprevedibili; O S S E R V A Cosi' interpretate, le norme citate si pongono in contrasto con le norme della Costituzione richiamate in premesa, in quanto, diversamente dalla disciplina relativa alla utilizzazione nel dibattimento, mediante contestazione o lettura, delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari dai testi, dagli imputati, dai coimputati di reati connessi o collegati, solo le dichiarazioni rese da prossimi congiunti non possono trovare ingresso in alcun modo nel materiale probatorio dibattimentale con conseguente "perdita", ai fini della decisione, di quanto acquisito prima del dibattimento e che sia irripetibile in tale sede; Ne' peraltro e' consentito al p.m. di ovviare alla prevedibilita' della circostanza che il prossimo congiunto decida solo al dibattimento di avvalersi del suo diritto, ricorrendo all'incidente probatorio; infatti tale evenienza, che concretizza senz'altro, una causa di impossibilita' sopravvenuta, non e' riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste dall'art. 392 del c.p.p.; In particolare, il combinato disposto degli articoli 500, comma 2- bis, 512 (con riferimento all'art. 392) del c.p.p., contrasta con le garanzie costituzionali dei diritti fondamentali (art. 2 della Costituzione), del diritto di azione (art. 24, primo comma, della Costituzione con riferimento ai diritti delle vittime del delitto) e della giurisdizione penale (art. 101, secondo comma, della Costituzione, in relazione al principio di legalita' posto dall'art. 25, secondo comma della Costituzione), le quali postulano strumenti giuridici che integrino un processo giusto ma al contempo non impediscano al giudice la piena cognizione del fatto-reato per la effettiva attuazione della legge che ha il dovere di applicare; e si pone altresi' in contrasto con l'art. 3 della Costituzione in quanto introduce irragionevolmente limitazioni di tale entita' da privare di efficacia la legge penale sostanziale e costituisce una irragionevole disparita' di trattamento in raffronto all'opposto regime di utilizzabilita' per situazioni analoghe o del tutto assimilabili;) se infatti, nell'ambito dell'attuale sistema, e' possibile dare lettura in dibattimento (e quindi utilizzare ai fini della decisione) di dichiarazioni rese precedentemente: dall'imputato che rifiuta di sottoporsi all'esame (art. 513, primo comma); dall'imputato che afferma cose diverse (art. 503, quinto comma); dal coimputato che si avvale della facolta' di non rispondere (art. 513, secondo comma); dal teste irreperibile o deceduto (art. 512) o che renda dichiarazioni difformi da quelle rese in precedenza, o che rifiuti o comunque ometta, in tutto o in parte, di rispondere, sulle circostanze in precedenza riferite (art. 500) non risponde a logica la regola di esclusione vigente per le sole dichiarazioni rese prima del dibattimento da prossimi congiunti degli imputati pur espressamente avvisati della facolta' di non deporre; le norme di cui sopra violano anche l'art. 76 della Costituzione per contrasto con la direttiva n. 76 ultima parte della legge delega n. 81/87 "previsione di una specifica diversa disciplina per gli atti assunti dal p.m. di cui e' sopravvenuta una assoluta impossibilita' di ripetizione"; L'eccezione come sopra formulata e' rilevante nel presente procedimento, avendo i testi Scafidi Silvana e Claudio reso dichiarazioni specifiche sui comportamenti tenuti dagli odierni imputati la sera del 4 gennaio 1991 e nei giorni immediatamente successivi, la cui valutazione e' necessaria ai fini della decisione sulla sussistenza dei reati per cui si procede;
P. Q. M. Visti gli articoli 23 e ss. della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli articoli 2, 3, 24, 25, 76, 101, 111 e 112 della Costituzione, la questione di illegittimita' costituzionale degli articoli 500, comma 2- bis e 512 del c.p.p. nella parte in cui non consentono di contestare ovvero dare lettura delle dichiarazioni rese alla p.g. o al p.m. nel corso delle indagini preliminari da prossimi congiunti dell'imputato, citati come testi, che si siano avvalsi al dibattimento della facolta' di non rispondere; Sospende il procedimento; Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e per la sua comunicazione ai Presidenti delle due camere del Parlamento; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Bologna, addi' 4 aprile 1992 Il presidente: (firma illeggibile) I giudici: (firme illeggibili) 93C0150