N. 58 SENTENZA 8 - 16 febbraio 1993

 
 
 Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.
 
 Sanita'   pubblica   -   UU.SS.LL.   -  Regione  Umbria  -  ISPESL  -
 Trasferimento delle attribuzioni in materia di prevenzione nei luoghi
 di lavoro e di tutela della salute dei lavoratori e dell'igiene negli
 ambienti di lavoro - Lavoratrici  madri  e  lavoratori  esposti  alle
 radiazioni  ionizzanti  - Competenza dei controlli gia' dell'ISPESL -
 Spettanza alla regione
 
 (Deliberazioni giunta regione Umbria n.10994 del 3 dicembre 1991,  n.
 1213 del 25 febbraio 1992 e n. 6770 del 16 luglio 1991).
 
 (D.P.R.  n. 616/1977, art. 27, primo e secondo comma; L. n. 833/1978,
 art. 21).
(GU n.9 del 24-2-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI,  prof.  Antonio
 BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,  avv.  Mauro  FERRI, prof.
 Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato  GRANATA,   prof.
 Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio  promosso  con ricorso del Presidente del Consiglio dei
 ministri notificato il 3 agosto 1992, depositato in Cancelleria il 10
 successivo, per conflitto  di  attribuzione  sorto  a  seguito  delle
 deliberazioni  della  Giunta  della  Regione  Umbria  n.  10994 del 3
 dicembre 1991, recante: "Nota di indirizzo alle ULSS  in  materia  di
 igiene  del  lavoro",  e  n. 1213 del 25 febbraio 1992 di chiarimenti
 alla precedente; nonche' della deliberazione della Giunta n. 6770 del
 16  luglio  1991,  recante:   "Note   di   indirizzo   in   tema   di
 radioprotezione" ed iscritto al n. 26 del registro conflitti 1992;
    Visto l'atto di costituzione della Regione Umbria;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  1›  dicembre  1992  il Giudice
 relatore Ugo Spagnoli;
    Uditi l'Avv. dello Stato Sergio  Laporta  per  il  Presidente  del
 Consiglio  dei  ministri  e  l'avv.  Alberto  Predieri per la Regione
 Umbria.
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Con  ricorso  notificato il 3 agosto 1992 il Presidente del
 Consiglio dei ministri ha  promosso  conflitto  di  attribuzione  nei
 confronti  della Regione Umbria in ordine a due deliberazioni assunte
 dalla Giunta di tale regione, e precisamente quella n.  10994  del  3
 dicembre  1991,  recante  "Nota  di indirizzo alle ULSS in materia di
 igiene del lavoro", e quella n. 1213 del 25 febbraio 1992, contenente
 i chiarimenti che la Commissione  di  controllo  aveva  richiesto  in
 ordine  alla  precedente  deliberazione. Il conflitto veniva altresi'
 elevato, per quanto potesse occorrere, in ordine  alla  deliberazione
 n.  6770  del  16  luglio 1991, recante "Nota di indirizzo in tema di
 radioprotezione" (tutte pubblicate nel B.U.R. dell'Umbria n. 23 del 3
 giugno 1992). I suddetti atti regionali - che gia' avevano subito  un
 parziale  annullamento  ad  opera  della  commissione  di controllo -
 venivano impugnati per la parte -  pur  considerata  legittima  dalla
 Commissione  suddetta  -  in cui affermano la competenza delle unita'
 sanitarie locali in materia di tutela delle lavoratrici madri nonche'
 in materia di controllo sanitario dei lavoratori esposti a radiazioni
 ionizzanti  non  provenienti  da  energia  nucleare  o  da   sostanze
 radioattive.
    L'Avvocatura  espone che gli atti denunciati assumevano a premessa
 il rilevo secondo cui: l'art. 27, primo e secondo comma,  del  d.P.R.
 n.  616  del  1977  e la Tabella costituente l'Allegato A al suddetto
 decreto avevano previsto il trasferimento alle  regioni  dei  compiti
 relativi  alla  prevenzione  delle  malattie  professionali  ed  alla
 salvaguardia della salubrita', igiene e sicurezza negli  ambienti  di
 lavoro  e  segnatamente  quelli  svolti,  in materia, dalle soppresse
 sezioni mediche, chimiche e antinfortunistiche degli Ispettorati  del
 lavoro;  l'art.  21  della  legge  23  novembre  1978,  n.  833 aveva
 stabilito l'attribuzione, alle unita' sanitarie locali,  a  decorrere
 dal 1› gennaio 1980, delle funzioni di prevenzione antinfortunistica;
 l'art.  5,  penultimo  comma,  del decreto-legge 30 dicembre 1979, n.
 663, convertito nella legge  n.  33  del  1980,  aveva  provveduto  a
 prorogare   il  termine  suddetto,  tenendo  fermi  i  compiti  degli
 Ispettorati del lavoro "fino alla istituzione dell'Istituto Superiore
 per la  Prevenzione  e  la  Sicurezza  del  Lavoro  ed  all'effettivo
 trasferimento  delle attribuzioni alle unita' sanitarie locali". Cio'
 premesso, nelle deliberazioni impugnate si constatava - per un  verso
 -  l'avvenuta  creazione  dell'I.S.P.E.S.L.   con il d.P.R. 31 luglio
 1980, n. 619, e - per altro verso  -  l'avvenuta  emanazione  di  una
 compiuta  normativa regionale oltre che dei relativi provvedimenti di
 organizzazione  dell'azione  amministrativa  e  se   ne   traeva   la
 conclusione  che  dovessero  ritenersi ormai realizzate le condizioni
 per l'effettivo integrale trasferimento delle  funzioni  agli  organi
 regionali, con conseguente esautoramento degli organi statali di ogni
 residua   attribuzione   e  correlativa  necessita'  di  un  coerente
 passaggio all'organizzazione e al patrimonio regionali del  personale
 e dei beni statali utilizzati per quei compiti.
    Cosi' riferito il deliberato della Giunta della Regione Umbria, il
 ricorrente  sostiene che, invece, ne' la creazione dell'I.S.P.E.S.L.,
 ne'  il  compimento  del  termine  per  l'effettivo  esercizio  delle
 funzioni  trasferite  alle unita' sanitarie locali (termine da ultimo
 fissato al 31 dicembre 1982 con il decreto-legge 30 giugno  1982,  n.
 390) hanno comportato l'asserito integrale esautoramento degli organi
 statali,  sicche'  la  rivendicazione  totale  di  compiti e di mezzi
 formulata dalla Regione Umbria integra una lesione delle attribuzioni
 che tuttora spettano allo Stato.
    In particolare, cosi' e' - precisa il  ricorrente  -  in  tema  di
 tutela  delle  lavoratrici  madri di cui alla legge n. 1204 del 1971,
 nonche'  in  tema  di  protezione  dei  lavoratori  dalle  radiazioni
 ionizzanti.  Con riferimento alla prima di tali materie, l'Avvocatura
 deduce che la legge n. 1204 del 1971 e' una legge speciale ed ha  per
 oggetto  essenzialmente  la disciplina del rapporto di lavoro, che e'
 materia non trasferita alle regioni.
    In materia di radiazioni ionizzanti, l'Avvocatura  deduce  che  la
 vigilanza  per  la  tutela fisica dei lavoratori addetti ad attivita'
 che espongono al  rischio  di  radiazioni  e'  attribuita,  ai  sensi
 dell'art.  59  del  d.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, al Ministero del
 lavoro e della previdenza sociale  che  la  esercita  a  mezzo  degli
 Ispettorati  del  lavoro  e  tale  competenza  dello  Stato  e' stata
 confermata dall'art. 30 del d.P.R. n.  616  del  1977,  che,  tra  le
 funzioni  amministrative che rimangono di competenza statale, elenca,
 alla lettera i), i controlli sanitari sulla  produzione  dell'energia
 nucleare  e  sulla  produzione,  il commercio e l'impiego di sostanze
 radioattive   (disposizione,   peraltro,   sostanzialmente    ripresa
 dall'art. 6, lettera k), della legge n. 833 del 1978).
    Concludendo,  il  Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto
 che la Corte dichiari spettanti allo Stato le competenze  in  materia
 di  tutela  delle  lavoratrici  madri  e di protezione dei lavoratori
 dalle radiazioni ionizzanti, annullando, per l'effetto,  le  delibere
 regionali indicate.
    2.  -  Costituendosi  nel  presente giudizio, la Regione Umbria ha
 chiesto che la Corte rigetti il ricorso e  confermi  la  legittimita'
 delle delibere impugnate.
    Con  riferimento  alla  tutela delle lavoratrici madri, la Regione
 nega che la legge n. 1204 del 1971 sia una legge speciale ed aggiunge
 che  essa  sarebbe  comunque  destinata  a  cedere  a  fronte   della
 successiva  legge  n. 833 del 1978, o comunque ad essere interpretata
 in conformita' al disegno di quest'ultima, in ragione  del  carattere
 di   legge   di   grande   riforma  che  alla  medesima  deve  essere
 riconosciuto.
    Con riferimento all'oggetto della  legge  n.  1204  del  1971,  la
 Regione osserva che certamente essa riguarda, in parte, la disciplina
 del rapporto di lavoro; ma taluni articoli - e precisamente gli artt.
 3,  4,  5  e  9  - attengono alla tutela sanitaria, la quale non puo'
 essere sottratta  alle  strutture  e  alle  competenze  del  servizio
 sanitario nazionale.
    Con   riguardo   alla   tutela  dei  lavoratori  dalle  radiazioni
 ionizzanti,  la  Regione  ricorda  che  gia'  l'art.  7  della  legge
 regionale  Veneto  30  novembre  1982,  n. 54, attribuisce al settore
 prevenzione delle unita' sanitarie locali  tutti  i  compiti  che  il
 d.P.R.  n.  185  del 1964 affidava in questa materia agli Ispettorati
 del lavoro. D'altro canto  vi  sono  norme  che  prevedono  specifici
 compiti  in  materia  e  li  attribuiscono,  in  vista di particolari
 giustificazioni, a soggetti diversi dalle regioni, ma  diversi  anche
 dall'Ispettorato  del  lavoro:  l'E.N.E.A. (legge n. 1240 del 1971) o
 l'I.S.P.E.S.L. (d.P.R. n. 619 del  1980)  che  fa  capo  al  Servizio
 sanitario  nazionale  e al Ministero della sanita' e non al Ministero
 del lavoro.
    Per  il  d.P.R.  n.  185  del 1964, del resto, gli Ispettorati del
 lavoro avevano una sola competenza  in  materia  di  radioprotezione,
 quella  della vigilanza (art. 59) gia' prevista dal d.P.R. n. 303 del
 1956. Dal momento che le  unita'  sanitarie  locali  sono  pienamente
 subentrate agli Ispettorati del lavoro per l'attuazione del d.P.R. n.
 303  del  1956,  sarebbe  irragionevole  -  sostiene  la Giunta della
 Regione Umbria - che  un  fattore  di  rischio  gia'  individuato  da
 quest'ultimo  decreto, per il quale il successivo decreto del 1964 ha
 meglio puntualizzato alcune procedure, non possa  rientrare  a  pieno
 titolo tra le attivita' del soggetto subentrato.
    Infine,  viene  affermato  che interpretare l'art. 30, lettera i),
 del d.P.R. n. 616 del 1977, nel senso che  tale  norma  riservi  agli
 Ispettorati  del  lavoro competenze in campo radioprotezionistico, si
 porrebbe in contraddizione con quanto stabilito dal  successivo  art.
 111  e  dalla  relativa  tabella  A,  che  trasferiscono alle regioni
 proprio quegli uffici che fino a quel momento avevano  assicurato  la
 vigilanza sui radioesposti.
    3.  -  Nell'imminenza  dell'udienza,  la Regione ha depositato una
 memoria difensiva, nella quale, oltre a  ribadirsi  le  ragioni  gia'
 esposte,  viene  richiamata l'attenzione della Corte sul fatto che il
 conflitto in oggetto e' stato proposto in relazione ad atti regionali
 gia'  sottoposti  al  controllo  dell'organo  competente,  ai   sensi
 dell'art.  125  della Costituzione. Tale controllo, che aveva portato
 ad un parziale annullamento delle delibere  regionali,  aveva  invece
 avuto  esito positivo per quanto concerne tutti i profili per i quali
 e' stato proposto ricorso.  Quest'ultimo,  secondo  la  Regione,  era
 pertanto  da  considerarsi  inammissibile,  configurandosi  come  una
 illegittima forma di reiterazione e duplicazione di un controllo gia'
 esercitato da un organo dello Stato, in via preventiva  e  con  esito
 positivo.
                        Considerato in diritto
    1.  -  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha sollevato
 conflitto di attribuzione  nei  confronti  della  Regione  Umbria  in
 relazione  a  due  deliberazioni, meglio specificate nella precedente
 narrativa, con le quali la Giunta di tale  Regione  aveva  affermato,
 tra  l'altro, che, a seguito della creazione dell'I.S.P.E.S.L. ad op-
 era del d.P.R. 31 luglio 1980, n. 619, nonche' dell'emanazione di una
 compiuta  normativa  regionale  e  dei  relativi   provvedimenti   di
 organizzazione,  doveva  ritenersi avvenuto l'integrale trasferimento
 alle  unita'  sanitarie  locali  delle  attribuzioni  in  materia  di
 prevenzione  nei  luoghi  di  lavoro  e  di  tutela  della salute dei
 lavoratori e dell'igiene negli ambienti di  lavoro,  con  conseguente
 esaurimento   delle  funzioni  delle  sezioni  mediche,  chimiche  ed
 infortunistiche dell'Ispettorato del lavoro; donde  la  richiesta  al
 Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  di disporre il
 comando presso il servizio sanitario regionale del personale tutt'ora
 in servizio presso le sedi provinciali e  regionali  dell'Ispettorato
 del  lavoro,  impiegato  nell'area  dell'igiene  del  lavoro, nonche'
 l'avviamento delle procedure previste per il trasferimento  dei  beni
 immobili,   delle   apparecchiature  e  degli  arredi  delle  sezioni
 dell'Ispettorato del lavoro non ancora  trasferiti  alla  regione  ai
 sensi del d.P.R. n. 616 del 1977.
    La   doglianza   concerne   in  particolare  l'affermazione  della
 competenza delle unita' sanitarie locali in materia di  tutela  delle
 lavoratrici  madri  nonche'  in  materia  di  controllo sanitario dei
 lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti non provenienti da energia
 nucleare o da sostanze radioattive, trattandosi di attribuzioni  che,
 secondo  il  ricorrente,  spettano  tuttora  allo  Stato e, per esso,
 all'Ispettorato del lavoro.
    2.  -  Deve  essere  disattesa  l'eccezione  di   inammissibilita'
 formulata  dalla Regione sulla base del rilievo che la Commissione di
 controllo presso il  Commissariato  del  Governo  -  che  pure  aveva
 annullato  le deliberazioni in oggetto nelle parti in cui affermavano
 la competenza delle unita' sanitarie locali in materia  di  controllo
 sanitario  dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti provenienti
 da energia nucleare o da sostanze radioattive nonche' in  materia  di
 prevenzione  infortunistica negli ambiti ferroviari nei confronti dei
 lavoratori dipendenti dall'Ente ferrovie dello Stato -  aveva  invece
 espressamente  riconosciuto  l'insussistenza  di vizi di legittimita'
 nei deliberati ora investiti dal ricorso del Presidente del Consiglio
 dei ministri e cioe' nell'affermazione della competenza delle  unita'
 sanitarie locali in materia di tutela delle lavoratrici madri nonche'
 in materia di controllo sanitario dei lavoratori esposti a radiazioni
 ionizzanti provenienti da fonti diverse dall'energia nucleare e dalle
 sostanze radioattive. In queste condizioni - sostiene la Regione - il
 ricorso  per  conflitto  di  attribuzione rappresenta una illegittima
 forma di reiterazione e duplicazione di un controllo gia'  esercitato
 da un organo dello Stato.
    La  Corte  osserva  che  non sussiste la causa di inammissibilita'
 ipotizzata.  Ne'  essa  puo'  essere  configurata   in   termini   di
 acquiescenza,  posto  che tale istituto e' da ritenersi inapplicabile
 in  ragione  dell'indisponibilita'  delle  posizioni  soggettive  che
 vengono  fatte valere nel conflitto di attribuzioni (cfr., da ultimo,
 le sentenze nn. 453 e 278 del 1991).
    3. - Per quanto riguarda le competenze in materia di tutela  delle
 lavoratrici  madri,  la  permanente spettanza allo Stato - e per esso
 agli Ispettorati del lavoro - dei controlli  di  carattere  sanitario
 previsti  dalla  legge  30  dicembre 1971, n. 1204 (ed in particolare
 dagli artt. 5 e 30 di detta legge) viene affermata  in  base  ad  una
 duplice argomentazione.
    In  primo luogo si deduce - da parte del ricorrente - che la legge
 n. 1204 del 1971 e' legge speciale e, in quanto  tale,  essa  non  e'
 derogata  dalle  leggi  successive (d.P.R. n. 616 del 1977 e legge n.
 833 del 1978) che hanno attribuito in via generale alle regioni  -  e
 per  esse  alle  unita'  sanitarie  locali  -  i compiti prima svolti
 dall'Ispettorato del lavoro in materia di prevenzione, di igiene e di
 controllo sullo stato di salute dei lavoratori.
    Tale deduzione non e' fondata.
    Per poter  richiamare  il  principio  espresso  dal  brocardo  lex
 posterior  generalis  non  derogat  priori  speciali - che, peraltro,
 costituisce soltanto un criterio interpretativo e non una  regola  di
 valore  assoluto  -  sarebbe  necessario affermare che l'attribuzione
 all'Ispettorato del lavoro, ad  opera  della  legge  n.  1204,  delle
 funzioni  in  materia di protezione sanitaria delle lavoratrici madri
 previste  dalla  medesima  legge,  pur  non  avendo  alcun  carattere
 derogatorio  rispetto al sistema delle competenze allora vigente, non
 fosse semplicemente una manifestazione della generale attribuzione  a
 tale  organo  delle funzioni di controllo, prevenzione e accertamento
 riguardanti la  tutela  della  salute  nell'ambito  dei  rapporti  di
 lavoro,  ma rispondesse a proprie specifiche ragioni giustificatrici,
 diverse o speciali rispetto  a  quelle  che  avevano  determinato  la
 disciplina generale.
    Non  vi  e'  invece  alcun  elemento che consenta di dare concreto
 fondamento a tale ipotesi e, quindi, non vi e'  nessun  elemento  che
 consenta  di  ritenere,  sotto questo profilo, che le attribuzioni in
 parola non siano state  coinvolte  nel  generale  trasferimento  alle
 unita' sanitarie locali.
    In  secondo  luogo,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri
 sostiene che le attribuzioni in oggetto riguardano la disciplina  del
 rapporto di lavoro, che e' materia non trasferita alle regioni. Ed al
 riguardo  si  osserva  che l'accertamento medico previsto dall'art. 5
 della  legge  n.  1204  e'  atto  che  interviene  nel  corso  di  un
 procedimento  amministrativo il cui provvedimento conclusivo concerne
 l'interdizione dal lavoro della lavoratrice, ripercuotendosi, quindi,
 sul rapporto di lavoro.
    La Corte rileva che le funzioni amministrative in  questione,  pur
 avendo ad oggetto situazioni e fatti inerenti al rapporto di lavoro e
 pur  potendo  estrinsecarsi  in  atti concreti idonei ad incidere sui
 singoli rapporti, non riguardano direttamente la disciplina  generale
 di   questi  ultimi  e,  pertanto,  non  vi  e'  alcuna  ragione  per
 considerarle riservate allo Stato e quindi escluse dal  trasferimento
 di  cui all'art. 27, secondo comma, lettera a), del d.P.R. n. 616 del
 1977 ovvero non comprese  tra  i  compiti  relativi  alla  protezione
 sanitaria materno-infantile nonche' all'igiene e medicina del lavoro,
 attribuiti  alle  unita'  sanitarie locali dall'art. 14, terzo comma,
 lettere d) ed f) della legge n. 833 del 1978 e, piu' in generale, tra
 quei compiti in precedenza  svolti  dall'Ispettorato  del  lavoro  in
 materia  di  prevenzione, di igiene e di controllo sullo stato di sa-
 lute dei lavoratori, che l'art. 21, primo comma, della medesima legge
 attribuisce in modo globale alle unita' sanitarie locali.
    4. - Per quanto riguarda le funzioni amministrative in materia  di
 protezione  sanitaria  dei  lavoratori contro i pericoli derivanti da
 radiazioni ionizzanti e' da ricordare  che,  secondo  l'art.  59  del
 d.P.R.  13  febbraio  1964, n. 185, la vigilanza per la tutela fisica
 dei lavoratori addetti ad attivita' che comunque espongono al rischio
 derivante da radiazioni ionizzanti  era  affidata  al  Ministero  del
 lavoro  e  della  previdenza  sociale,  che  la  esercitava  a  mezzo
 dell'Ispettorato  del  lavoro.  Posto  il  carattere   generale   del
 trasferimento  alle regioni delle funzioni amministrative riguardanti
 la prevenzione delle malattie professionali e la  salvaguardia  della
 salubrita', dell'igiene e della sicurezza negli ambienti di vita e di
 lavoro  (art. 27, primo comma, lettera c) del d.P.R. n. 616 del 1977)
 nonche' dei compiti in precedenza  svolti  dalle  sezioni  mediche  e
 chimiche   e   dai  servizi  di  protezione  antinfortunistica  degli
 ispettorati provinciali (secondo comma, lettera a) del medesimo  art.
 27)  ed il carattere parimenti generale dell'attribuzione alle unita'
 sanitarie locali dei compiti relativi all'igiene e alla medicina  del
 lavoro,  nonche'  alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle
 malattie professionali (art. 14, lettera f) e art. 21 della legge  n.
 833  del  1978),  la  Presidenza  del  Consiglio dei ministri afferma
 l'esistenza  di  una  riserva  allo  Stato  di  tutte   le   funzioni
 amministrative  in  materia  di  protezione  sanitaria dei lavoratori
 contro i pericoli  derivanti  da  radiazioni  ionizzanti  sulla  base
 dell'art.  30,  lettera  i) del d.P.R. n. 616 del 1977 e dell'art. 6,
 lettera k) della legge n. 833 del 1978.
    Al riguardo deve essere osservato preliminarmente  che  in  questa
 sede  non  vengono  in  discussione  le  attribuzioni  in  materia di
 protezione sanitaria dei lavoratori contro i  pericoli  derivanti  da
 radiazioni  ionizzanti  prodotte  da  energia  nucleare o da sostanze
 radioattive  -  posto  che  i  punti  delle  delibere  impugnate  che
 riguardavano  tali  aspetti sono stati annullati dalla Commissione di
 controllo -  bensi'  esclusivamente  le  attribuzioni  relative  alla
 protezione  sanitaria  dei  lavoratori  contro  radiazioni ionizzanti
 prodotte da altre fonti ed in particolare  da  apparecchi  radiogeni,
 per le quali la Commissione di controllo ha espressamente confermato,
 ritenendola  legittima, l'affermazione di competenza deliberata dalla
 Giunta della Regione Umbria.
    Quest'ultima materia non e' compresa  nelle  competenze  riservate
 allo Stato: i citati artt. 30, lettera i), del d.P.R. n. 616 del 1977
 e  6  lettera  k)  della  legge  n.  833  del  1978,  infatti  (e pur
 prescindendo dal rilievo  della  loro  non  specifica  inerenza  alla
 protezione  dei  lavoratori)  riguardano  i  controlli sanitari sulla
 produzione dell'energia termoelettrica e nucleare e sulla produzione,
 il commercio e l'impiego delle sostanze radioattive, sicche' da  essi
 non  e'  consentito  desumere  una generale ed esaustiva riserva allo
 Stato delle competenze in  materia  di  protezione  dalle  radiazioni
 ionizzanti,  tale  da  comprendere,  in  particolare,  la  protezione
 sanitaria dei lavoratori contro  i  rischi  derivanti  da  radiazioni
 ionizzanti  prodotte  da  fonti  diverse  da  quelle indicate in tali
 disposizioni.
    Nessuna indicazione ermeneutica di  segno  contrario  puo'  essere
 tratta - contrariamente all'avviso dell'Avvocatura - dal fatto che il
 recente decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 mentre ha indicato
 la  competenza  del  servizio sanitario nazionale per la vigilanza in
 materia di protezione dei lavoratori contro  i  rischi  derivanti  da
 esposizione  ad  (altri)  agenti  chimici,  fisici  e  biologici,  ha
 espressamente fatto salva, all'art. 58, la disciplina  dettata  dalle
 norme speciali in tema di protezione dei lavoratori dalla esposizione
 alle  radiazioni  ionizzanti, senza distinguere a seconda della fonte
 dalla quale le stesse siano prodotte.
    Al   riguardo   e'   sufficiente   notare   che   la    esclusione
 dell'esposizione    alla   radiazioni   ionizzanti   dall'ambito   di
 applicazione  della   disciplina   (sostanziale,   procedimentale   e
 organizzativa)  disposta dal decreto suddetto e' collegata unicamente
 alla  corrispondente  delimitazione  dell'oggetto   delle   direttive
 comunitarie di cui il decreto stesso e' attuazione.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  che  spettano  alla  regione  -  e  per  essa alle unita'
 sanitarie locali - le competenze gia' svolte  dagli  ispettorati  del
 lavoro  in materia di controlli di carattere sanitario previsti dalla
 legge 30 dicembre 1971, n.  1204  per  la  tutela  delle  lavoratrici
 madri;
    Dichiara  che  spettano  alla  regione  -  e  per essa alle unita'
 sanitarie locali - le competenze gia' svolte  dagli  ispettorati  del
 lavoro  in  materia  di  controllo sanitario dei lavoratori esposti a
 radiazioni ionizzanti  non  provenienti  da  energia  nucleare  o  da
 sostanze radioattive.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                        Il redattore: SPAGNOLI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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