N. 43 ORDINANZA 7 - 17 febbraio 1994
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Impiego pubblico - Dipendenti del S.S.N. - Rapporto di lavoro - Incompatibilita' con altro rapporto pubblico o privato anche di natura convenzionale con lo stesso servizio - Difetto di rilevanza in ordine alla motivazione - Manifesta inammissibilita'. (Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, settimo comma). (Cost., artt. 3 e 97).(GU n.9 del 23-2-1994 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 4, settimo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 12 marzo 1993 dal pretore di Voghera nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Mario Zanlungo ed altri e la U.s.l. n. 79 di Voghera, iscritta al n. 369 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1993. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 12 gennaio 1994 il Giudice relatore Gabriele Pescatore; Ritenuto che con ordinanza emessa il 12 marzo 1993 il pretore di Voghera ha sollevato questione incidentale di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dell'art. 4, settimo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412; che ad avviso del giudice a quo la norma censurata - stabilendo che con il Servizio sanitario nazionale puo' intercorrere un unico rapporto e che tale rapporto e' incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato e con altri rapporti anche di natura convenzionale con lo stesso Servizio sanitario - violerebbe gli artt. 3 e 97 della Costituzione; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza ovvero infondata; Considerato che l'ordinanza di rimessione non contiene alcuna motivazione in ordine alla rilevanza della questione nel giudizio a quo, ne' consente comunque di desumerla da una descrizione sia pure sommaria della fattispecie oggetto del giudizio; che conseguentemente la questione va dichiarata manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 4, settimo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal pretore di Voghera, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 1994. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: PESCATORE Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 17 febbraio 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 93C0156