N. 61 SENTENZA 8 - 16 febbraio 1993

 
 
 Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.
 
 Sanita'  pubblica  - Regione Lombardia - Acque minerali - Etichette -
 Approvazione da parte della giunta regionale - Tardivita' del ricorso
 - Inammissibilita'.
 
 (Nota  del  Ministero  della  sanita'  -  Direzione generale servizio
 igiene pubblica - Divisione IV, protocollo n. 406/AG.2.6./734, del 24
 giugno 1992)
 
 (Cost., artt. 117 e 118; D.P.R. 24 luglio  1977,  n.  616,  art.  61;
 Legge 10 febbraio 1953, n. 62, art. 10).
(GU n.9 del 24-2-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele  PESCATORE,  avv.  Ugo
 SPAGNOLI,  prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv.
 Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo  CHELI,  dott.    Renato
 GRANATA,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.  Cesare  MIRABELLI,  prof.
 Fernando SANTOSUOSSO;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio promosso con ricorso della Regione Lombardia notificato
 il 7 agosto 1992, depositato in Cancelleria  il  13  successivo,  per
 conflitto  di  attribuzione  sorto a seguito della nota del Ministero
 della  sanita',  D.G.  Servizi  Igiene  Pubblica,  div.   VI,   prot.
 406/AG.2.6/734 del 24 giugno 1992 concernente "Applicazione normativa
 sulla utilizzazione e commercio acque minerali naturali", nella parte
 in  cui  si ritiene non piu' operante l'art. 48 della legge regionale
 44/1980,  relativa  all'approvazione  regionale  delle  etichette,  a
 seguito  dell'entrata  in  vigore  del d. lgs. 105/92 attuativo della
 Direttiva    80/777/CEE    in    materia    di    utilizzazione     e
 commercializzazione  delle  acque  minerali  ed iscritto al n. 30 del
 registro conflitti 1992;
    Visto l'atto di costituzione  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  15  dicembre  1992  il Giudice
 relatore Luigi Mengoni;
    Uditi l'avv. Giuseppe  F.  Ferrari  per  la  Regione  Lombardia  e
 l'Avvocato  dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio
 dei ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1. - Con ricorso  del  5  agosto  1992  la  Regione  Lombardia  ha
 sollevato  conflitto  di  attribuzione  nei  confronti dello Stato in
 relazione alla nota del Ministero  della  Sanita',  Dir.gen.  Servizi
 igiene pubblica, Div. VI, n. 406/AG.2.6/734 del 24 giugno 1992, nella
 parte  in  cui  asserisce  che,  in conseguenza del d.lgs. 25 gennaio
 1992, n. 105 - che ha dato attuazione alla Direttiva  CEE  15  luglio
 1980,  n. 777, relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione
 delle acque minerali naturali, in adempimento della delega  conferita
 al Governo dalla legge 19 dicembre 1990, n. 428 - deve intendersi non
 piu' operante l'art. 48 della legge regionale 29 aprile 1980, n. 44;
    Tale   disposizione  stabilisce  che  "le  etichette  delle  acque
 minerali saranno approvate dalla  giunta  regionale  ai  sensi  degli
 artt.  10  e 12 del r.d. 28 settembre 1919, n. 1924, dell'art. 40 del
 d.m. 20 gennaio 1927 e del d.m. 26 giugno 1977, n. 1643". Secondo  la
 nota  ministeriale  impugnata,  la  caducazione di tutta la normativa
 statale previgente, per effetto della nuova disciplina, ha  coinvolto
 anche  le  norme  regionali ad essa collegate. Pertanto i titolari di
 autorizzazione all'utilizzazione di sorgenti di  acque  minerali  non
 sono  piu'  soggetti  alla  preventiva  approvazione  regionale delle
 etichette, ma soltanto all'obbligo  di  preventiva  comunicazione  ai
 competenti   organi   regionali  degli  aggiornamenti  delle  analisi
 prescritti dall'art. 11, comma 6, del decreto n. 105 del 1992;
    Ad avviso della ricorrente, questa interpretazione  contrasta  con
 gli  artt.  117 e 118 della Costituzione, con l'art. 61 del d.P.R. 24
 luglio 1977, n. 616, con l'art. 10 della legge 10 febbraio  1953,  n.
 62  oltre  che con precedenti manifestazioni della medesima autorita'
 ministeriale, in particolare con la nota del 28 aprile 1992, prot. n.
 406/AG.2.6/320, che lasciava impregiudicato il  potere  regionale  di
 autorizzazione  delle  etichette.  Essa  non  e'  giustificata  dalla
 lettera del d.lgs. n. 105 del 1992 ed e' incongrua sul piano  logico-
 sistematico,  atteso che i controlli previsti dall'art. 61 del d.P.R.
 n. 616 del 1977 non sono  finalizzati  soltanto  a  esigenze  stricto
 sensu  igienico-sanitarie, per le quali la semplice comunicazione dei
 risultati delle analisi aggiornate potrebbe forse essere sufficiente,
 ma anche alla tutela della denominazione dell'acqua minerale naturale
 e del nome della localita' di utilizzazione, cioe' di un interesse di
 rilevanza tipicamente locale. Ne' varrebbe invocare il  principio  di
 eguaglianza,   dato  che  l'autonomia  regionale,  costituzionalmente
 garantita, implica per se stessa differenze di trattamento  normativo
 da regione a regione per la necessita' di adattare la disciplina alle
 varie esigenze locali;
    2.  -  Nel  giudizio  davanti  alla  Corte  si  e'  costituito  il
 Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato  dall'Avvocatura
 dello  Stato,  concludendo  per  l'inammissibilita'  o, in subordine,
 l'infondatezza del ricorso;
    Il sollevato conflitto  sarebbe  inammissibile  anzitutto  perche'
 tardivo,  dato  che gia' la nota ministeriale del 28 aprile 1992, non
 impugnata, aveva interpretato il d.lgs. n. 105 come nuova  disciplina
 caducatrice  dell'autorizzazione  preventiva delle etichette prevista
 dalla normativa precedente; in secondo luogo  e  soprattutto  perche'
 tra   Stato  e  Regione  Lombardia  non  esiste  alcun  conflitto  di
 attribuzione, bensi' un conflitto  di  interpretazioni  del  ripetuto
 decreto,  per risolvere il quale lo strumento prescelto dalla Regione
 non e' appropriato;
    Nel  merito  il  ricorso  e',  secondo  l'Avvocatura,  palesemente
 infondato.  L'adeguamento della legislazione nazionale alle direttive
 comunitarie ha comportato il mutamento di taluno dei "principi" posti
 dalla legislazione previgente, e in  particolare  l'eliminazione  del
 requisito   di   autorizzazione   preventiva   delle   etichette,   e
 conseguentemente si e'  verificata  l'incompatibilita'  dell'art.  48
 della  legge  regionale  n.  44  del  1980 con la nuova cornice della
 sopravvenuta legislazione statale;
    La ricorrente ha replicato osservando che la direttiva comunitaria
 non ha determinato la totale abrogazione dell'art. 61 del  d.P.R.  n.
 616  del 1977, il quale costituisce tuttora una norma integrativa del
 parametro dell'art.  117  della  Costituzione,  e  che  la  questione
 interpretativa sollevata col conflitto di attribuzione e' strumentale
 a un petitum consistente nella declaratoria di spettanza alla Regione
 della   competenza  autorizzativa  delle  etichette,  arbitrariamente
 negata dalla nota impugnata in diretta e immediata  violazione  della
 Costituzione.
                        Considerato in diritto
    1.  -  La Regione Lombardia ha sollevato conflitto di attribuzioni
 in  relazione  alla  nota  del  Ministero  della  Sanita',  Direzione
 generale  Servizi igiene pubblica, Div. VI, n. 406/AG. 2.6/734 del 24
 giugno 1992, nella parte in  cui  afferma  che,  in  conseguenza  del
 d.lgs.  25  gennaio  1992,  n. 105, deve intendersi non piu' operante
 l'art. 48 della legge regionale 29  aprile  1980,  n.  44,  il  quale
 assoggetta  i  titolari  di  autorizzazione  all'utilizzazione di una
 sorgente di acqua  minerale  naturale  alla  preventiva  approvazione
 delle etichette da parte della giunta regionale "ai sensi degli artt.
 10 e 12 del r.d. 28 settembre 1919, n. 1924, dell'art. 40 del d.m. 20
 gennaio 1927 e del d.m. 26 giugno 1977, n. 1643";
    2.  -  Il  citato decreto legislativo n. 105, emanato in base alla
 prima "legge comunitaria" del 1990, ha dato attuazione alla direttiva
 n. 80/777/CEE del Consiglio,  del  15  luglio  1980,  in  materia  di
 ravvicinamento     delle     legislazioni    degli    Stati    membri
 sull'utilizzazione e  la  commercializzazione  delle  acque  minerali
 naturali.  Caratteristica  di  questa  direttiva,  come  di quella in
 materia di prodotti alimentari, e' la  separazione  della  disciplina
 relativa   all'etichettatura   da  quella  precipuamente  ordinata  a
 finalita'  di  tutela  sanitaria.  La  prima  "viene   essenzialmente
 riguardata  con  riferimento  alla  materia  del  commercio  e  della
 connessa  protezione  del  consumatore,  tendendo  ad  assicurare  il
 massimo di trasparenza nella vendita dei prodotti" (cfr. sent. n. 401
 del 1992). In questo senso il sesto "considerando" della direttiva n.
 777 del 1980 richiama le norme generali della direttiva n. 79/112/CEE
 del  Consiglio,  del  18 dicembre 1978, la quale afferma il principio
 che  "qualsiasi  regolamentazione  relativa   all'etichettatura   dei
 prodotti alimentari deve essere fondata anzitutto sulla necessita' di
 informare e tutelare i consumatori";
    In  conformita'  della direttiva nel d.lgs. n. 105 del 1992 non e'
 piu' prevista la preventiva approvazione dell'etichetta, che nel  re-
 gime precedente era un elemento dell'atto di autorizzazione a mettere
 in  vendita  un'acqua  minerale naturale (art. 5, quarto comma, punto
 7›, del r.d. n. 1924 del 1919). L'innovazione era stata  sottolineata
 dalla circolare ministeriale n. 320 del 28 aprile 1992, ma la Regione
 Lombardia  ha  ritenuto  che  non  ne  fosse  inciso il suo potere di
 approvazione  delle  etichette  sancito  dall'art.  48  della   legge
 regionale  n.  44  del 1980. Tale interpretazione e' stata contestata
 dal Ministero della Sanita' con la nota impugnata dalla Regione;
    3. - Il ricorso e' inammissibile perche' tardivo;
    La  nota  impugnata  conferma,  in  termini  piu'  elaborati,  una
 interpretazione del d.lgs. n. 105 del 1992 gia' chiaramente enunciata
 nella precedente circolare ministeriale appena citata, che la Regione
 Lombardia  non ha tempestivamente provveduto a impugnare. Nell'ottavo
 capoverso, punto 1), della circolare - "le nuove norme non  prevedono
 piu'  la  preventiva  autorizzazione  delle  etichette;  peraltro, in
 occasione dell'aggiornamento delle analisi,  e'  fatto  obbligo  alle
 ditte  di  trasmettere preventivamente ai competenti organi regionali
 le analisi stesse" - il riferimento della funzione autorizzativa, che
 si assume decaduta, "ai  competenti  organi  regionali",  se  non  e'
 sintattico,  emerge  sicuramente sia dall'analisi logica del periodo,
 sia   dall'interpretazione    logico-sistematicadella    proposizione
 normativa  in  esso  contenuta:  dalla prima, perche' la congiunzione
 "peraltro" introduce la menzione  di  un  correttivo  dell'abolizione
 della  funzione  previsto  dall'art.  11,  comma  6,  del decreto con
 riguardo "ai competenti organi regionali'; dalla seconda, perche'  si
 tratta di una funzione trasferita alle regioni in virtu' dell'art. 61
 del  d.P.R.  24  luglio  1977,  n.  616,  e  quindi,  alla data della
 circolare, non piu' spettante allo Stato;
    Alla stregua dell'interpretazione di cui si controverte  la  nuova
 disciplina  statale  dell'utilizzazione  e  della commercializzazione
 delle  acque  minerali  naturali  non  spiega  un  effetto  abrogante
 immediato sulla legislazione regionale, ma ha un'efficacia indiretta,
 in  quanto  la  soppressione  di  funzioni  previste dalla precedente
 normativa (abrogata) priva di contenuto le  norme  regionali  che  si
 limitavano  ad  esplicitare l'avvenuto trasferimento di tali funzioni
 alla  regione.  Tale  e'  l'art.  48 della legge n. 44 del 1980 della
 Regione Lombardia, che prevede il potere regionale di  autorizzazione
 delle  etichette  derivandolo  esplicitamente  dalle originarie fonti
 normative statali;
    Resta impregiudicata la  questione  se  la  detta  funzione  possa
 essere   ripristinata   ex  novo  da  un  autonomo  intervento  della
 legislazione  regionale.  Contrariamente   a   quanto   sostiene   la
 ricorrente, la questione non e' toccata dall'atto impugnato. Altro e'
 dire - come fa la nota ministeriale, cadendo in un fuor d'opera - che
 la  conservazione  nella  sola  Lombardia dell'approvazione regionale
 delle  etichette  offenderebbe  il  principio  di   eguaglianza   dei
 cittadini,  creando  una  disparita' di trattamento tra gli operatori
 del settore, e altro e' sostenere - cio' che la circolare  non  fa  -
 cha   una  legge  regionale  autonomamente  ricostitutiva  di  questo
 requisito sarebbe preclusa dall'art. 117 della  Costituzione  perche'
 violerebbe un principio fondamentale della legislazione dello Stato.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni nei
 confronti  dello  Stato proposto dalla Regione Lombardia in relazione
 alla nota del Ministero della  sanita',  Direzione  generale  Servizi
 igiene  pubblica,  Div.  VI  Prot.  n. 406/AG.2.6./734, del 24 giugno
 1992.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 8 febbraio 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                         Il redattore: MENGONI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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