N. 64 SENTENZA 8 - 16 febbraio 1993

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Responsabilita'  civile  -  Merci  trasportate  per  conto  terzi   -
 Limitazioni  -  Mancata  previsione di un meccanismo di aggiornamento
 del massimale prescritto per l'ammontare del risarcimento -  Richiamo
 alla sentenza della Corte n. 401/1987 di
 non  fondatezza  in  relazione  al  codice  della  navigazione - Non
 fondatezza.
 
 (Legge 22 agosto 1985, n. 450, art. 1, secondo comma).
 
 (Cost., art. 3).
(GU n.9 del 24-2-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, prof. Antonio  BALDASSARRE,  prof.
 Vincenzo  CAIANIELLO,  avv.  Mauro  FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof.
 Enzo CHELI, dott. Renato  GRANATA,  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.
 Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 1, secondo
 comma, della  legge  22  agosto  1985,  n.  450  (Norme  relative  al
 risarcimento  dovuto  dal vettore stradale per perdita o avaria delle
 cose trasportate), promosso con ordinanza emessa il  16  aprile  1992
 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra la Ditta
 Masi  Gianna  e  la  Executive Trasporti Genova della B.M. Trasporti,
 iscritta al n. 403 del registro ordinanze  1992  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  35, prima serie speciale,
 dell'anno 1992;
    Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre  1992  il  Giudice
 relatore Luigi Mengoni;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Nel  corso  di  un  giudizio di responsabilita' per i danni
 conseguenti alla perdita (per furto  commesso  da  ignoti)  di  merci
 trasportate  per conto terzi, promosso dalla Ditta Gianna Masi contro
 la Executive Trasporti Genova della B.M. Trasporti, il  Tribunale  di
 Genova,  con  ordinanza del 16 aprile 1992, ha sollevato questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma,  della  legge
 22  agosto 1985, n. 450, a norma del quale, "per i trasporti di merci
 su strada esenti dall'obbligo delle tariffe a  forcella,  l'ammontare
 del  risarcimento  non  puo'  essere  superiore,  salvo diverso patto
 scritto antecedente alla consegna delle  merci  al  vettore,  a  lire
 12.000 per chilogrammo di peso lordo perduto o avariato".
    Il  dubbio  di  costituzionalita'  e'  avanzato  in riferimento al
 principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., sul riflesso che
 la  disposizione  denunciata  "non  prevede   alcun   meccanismo   di
 aggiornamento   del   massimale   prescritto   per   l'ammontare  del
 risarcimento".  Il  giudice  remittente  reputa   trasferibile   alla
 fattispecie in esame, ai fini della valutazione di ragionevolezza del
 bilanciamento  degli  interessi  in  gioco  operato  dalla  legge, il
 medesimo criterio applicato alla regola del  comma  precedente  dalla
 sentenza di questa Corte n. 420 del 1991.
                        Considerato in diritto
    1. - Dal Tribunale di Genova e' impugnato, in riferimento all'art.
 3 Cost., l'art. 1, secondo comma, della legge 22 agosto 1985, n. 450,
 "nella  parte  in  cui non prevede un meccanismo di aggiornamento del
 massimale prescritto per l'ammontare del risarcimento".
    2. - La questione non e' fondata.
    Contrariamente a quanto ritiene il giudice a quo, la norma di  cui
 al  primo  comma  dell'art. 1 della legge n. 450 del 1985, dichiarata
 costituzionalmente illegittima in parte qua dalla sentenza n. 420 del
 1991, non e' "di identica portata" rispetto alla  norma  del  secondo
 comma.  Per i trasporti soggetti all'obbligo delle tariffe a forcella
 il  limite  legale  del  risarcimento  (pari  al  massimale  previsto
 dall'art.  13,  n.  4,  della legge n. 298 del 1974) e' assolutamente
 inderogabile; per i trasporti non soggetti, invece, il  massimale  di
 12.000  lire  per  chilogrammo  di  peso  lordo perduto o avariato e'
 derogabile dalle parti in  senso  piu'  favorevole  all'utente,  alle
 condizioni di forma e di tempo indicate nel secondo comma.
    La  natura  dispositiva del limite avvicina la norma denunciata al
 modello dell'art. 423 cod.nav.: in entrambi i casi la legge fa  salva
 la determinazione convenzionale dell'ammontare dei danni risarcibili,
 in sostituzione dell'indennizzo legale. Percio' vale anche nel nostro
 caso  l'argomento  con  cui la sentenza n. 401 del 1987 ha dichiarato
 non fondata la questione di legittimita' costituzionale  della  norma
 del  codice della navigazione. Benche' non assistito da un meccanismo
 di aggiornamento periodico alle variazioni  del  potere  di  acquisto
 della  moneta,  il  limite  di  responsabilita' previsto dall'art. 1,
 secondo comma, della legge n. 450 del 1985  non  appare  contrastante
 col  principio  dell'art. 3 Cost. in quanto la sua operativita' e' in
 funzione di un atto  di  autonomia  rimesso  al  libero  gioco  della
 domanda  e  dell'offerta  del  servizio.  Il  mittente  e'  libero di
 scegliere  tra  risarcimento  svincolato  dal  limite   legale   (con
 corrispondente maggiorazione del prezzo del trasporto) e risarcimento
 contenuto   nel   limite   (con   corrispondente   contenimento   del
 corrispettivo).
    3. - Non si puo' argomentare in contrario dall'art. 19 della legge
 13 maggio 1983, n. 213, che  include  il  trasporto  di  merci  nella
 previsione  di  aggiornamento  periodico  (con decreto del Presidente
 della Repubblica) dei limiti legali di  responsabilita'  del  vettore
 aereo,  nonostante  che  l'art.  952  cod.nav.  ne consenta la deroga
 mediante dichiarazione di valore analogamente all'art. 423. Una norma
 di questo tipo sarebbe indubbiamente opportuna e conforme a una linea
 evolutiva  dell'ordinamento  anche  per  il  trasporto  marittimo   e
 terrestre, come gia' avvertiva la citata sentenza n. 401 del 1987, ma
 non  puo' dirsi una condizione sine qua non di legittimita', rispetto
 all'art. 3 Cost., del limite legale di  responsabilita'  risarcitoria
 del  vettore.  Il  mancato  intervento  del legislatore, che comunque
 comporterebbe un congruo aumento del prezzo del servizio, puo' sempre
 essere supplito dall'autonomia privata mediante patti  di  deroga  al
 massimale legale.
    Ne'  varrebbe  obiettare  che intese restrittive della concorrenza
 tra i  vettori  potrebbero  in  concreto  sottrarre  ai  mittenti  la
 possibilita'   di   ottenere   una  clausola  di  aumento  del  danno
 risarcibile. A parte il rilievo che contro  una  simile  eventualita'
 sono dati i rimedi previsti dalla legislazione di tutela del mercato,
 va  replicato  che  da essa non puo' derivare un motivo di censura di
 costituzionalita' della  norma  impugnata,  la  quale  presuppone  un
 mercato dei servizi di trasporto correttamente concorrenziale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  non  fondata  la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 1, secondo comma, della legge 22 agosto 1985, n. 450 (Norme
 relative al risarcimento dovuto dal vettore stradale  per  perdita  o
 avaria  delle cose trasportate), sollevata, in riferimento all'art. 3
 della Costituzione, dal Tribunale di Genova con l'ordinanza  indicata
 in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                         Il redattore: MENGONI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C0162