N. 69 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 ottobre 1991- 8 febbraio 1993
N. 69 Ordinanza emessa il 4 ottobre 1991 (pervenuta alla Corte costituzionale l'8 febbraio 1993) dalla commissione tributaria di primo grado di Torino sul ricorso proposto da Sofi Arturo contro l'intendenza di finanza di Torino Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.PE.F.) - Rendite vitalizie corrisposte a ex deputati, senatori e categorie equiparate - Assoggettamento ad imposta in percentuale ridotta (60%) - Mancata previsione di eguale trattamento per altre categorie di alti funzionari in quiescenza (alti ufficiali dell'Esercito, alti magistrati, ecc.) - Ingiustificata disparita' di trattamento con incidenza sul principio della capacita' contributiva. (D.L. 2 marzo 1989, n. 69, art. 2, comma 6-bis, convertito, con modificazione, nella legge 27 aprile 1989, n. 154). (Cost., artt. 3 e 53).(GU n.9 del 24-2-1993 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO ha emesso la seguente decisione sul ricorso n. 90/13382 presentato il 24 ottobre 1990 (avverso: s/rif si i. rime num. 40 Irpef - Versamenti 88/89) da: Sofi Arturo, residente a Torino, in via Guido Reni, 226, contro l'intendenza di finanza di Torino; Letti gli atti; Sentito il rappresentante dell'intendenza di finanza di Torino primo ufficio e il contribuente; Udito il relatore dott. Sergio Viara; RITENUTO IN FATTO Trattasi di ricorso avverso silenzio-rifiuto dell'intendenza di finanza relativamente ad una istanza di rimborso di Irpef per il 1988 e per il 1989. Il ricorrente, andato in pensione con la qualifica di tenente colonnello dell'Esercito, in conseguenza di quanto stabilito dall'art. 2, comma 6-bis, della legge 27 aprile 1989, n. 154, che prevede che la ritenuta I.R.P.E.F. sui vitalizi erogati dalla Camera dei deputati, dal Senato ecc., in dipendenza della cessazione dalle cariche e dalle funzioni, si applichi solo sul 60% del loro ammontare, chiede la riliquidazione delle denuncie dei redditi presentate per il 1988 e per il 1989 essendo la sua situazione da assimilarsi e quella indicata dalla legge. MOTIVI DELLA DECISIONE Questa commissione, pur riconoscendo la legittimita' delle attese del ricorrente nelle eccezioni di merito sollevate, poiche' non esiste allo stato attuale una norma che possa equiparare il vitalizio del soggetto ricorrente a quelli previsti dal secondo comma dell'art. 24 e del penultimo comma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, ritiene di dover esaminare preliminarmente la questione di costituzionalita' sollevata dal contribuente in relazione all'art. 2, comma 6-bis, della legge 27 aprile 1989, n. 154, nella parte in cui non ricomprende tra i destinatari di detta norma la pensione corrisposta al personale del pubblico impiego, per violazione degli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione. L'introduzione di detta norma ha riservato, in pratica, un trattamento privilegiato ad una ristretta cerchia di contribuenti, nella fattispecie ex parlamentari ed ex giudici della Corte costituzionale, per i quali viene abbattuto il 40% del reddito imponibile annuo assoggettabile ad I.R.PE.F. Le giustificazioni a sostegno di tale agevolazione se restano valide per il periodo in cui questi contribuenti sono nell'esercizio delle loro funzioni e pertanto si fanno carico di non indifferenti spese conseguenziali, vengono totalmente meno al cessare della carica. Da cio' deriva che il trattamento impositivo sulla pensione non puo' piu' essere preferenziale rispetto agli altri contribuenti. Si fa presente, inoltre, a conferma dell'esistenza del problema, che la commissione tributaria di primo grado di Biella ha condiviso i dubbi di illegittimita' e che in data 26 marzo 1991 e' stato predisposto il disegno di legge n. 2722 - Senato della Repubblica volto ad abrogare il comma 6- bis dell'art. 2 del d.l. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, che e' all'origine della controversia.
P. Q. M. Dispone l'invio degli atti alla Corte costituzionale. Il presidente: CODAGNONE Il relatore: VIARA 93C0171