N. 80 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 dicembre 1992

                                 N. 80
 Ordinanza  emessa il 2 dicembre 1992 dalla pretura di Napoli, sezione
 distaccata di Capri nel procedimento penale a carico di  Lembo  Luigi
 ed altro
 Processo  penale - Procedimento per il reato di falsa testimonianza -
 Pregressa conoscenza degli  atti  da  parte  del  pretore  per  avere
 raccolto   e   valutato   la   testimonianza  de  qua  in  precedente
 procedimento - Lamentata  omessa  previsione  di  incompatibilita'  -
 Lesione  dei  principi  di  terzieta'  del giudice, di indipendenza e
 imparzialita' dello stesso - Lesione  dei  principi  della  legge  di
 delega.
 (C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).
 (Cost.,  artt.  25,  76 e 101; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2,
 dir. 103).
(GU n.10 del 3-3-1993 )
                              LA PRETURA
    Questo pretore e' chiamato  a  giudicare  in  sede  dibattimentale
 (art.  25  della  Costituzione)  del  reato  di  falsa  testimonianza
 supposto  dal  procuratore  circondariale,  relativo  a   deposizioni
 raccolte   nel   dibattimento   dallo  stesso  pretore  celebrato  in
 precedenza. Non solo. E' anche deputato al  controllo  del  sequestro
 penale  del  verbale di dibattimento del precedente giudizio, operato
 dal p.m. di udienza (con delega ad ufficiali  dei  CC.),  di  seguito
 alla  stessa  udienza,  appena deciso da questo giudice, valutati gli
 indizi  di  reticenza  e  falsita'  dei  testi   (sollecitato   dalla
 requisitoria conclusiva del p.m.), sulla base del materiale raccolto,
 di  non  dover  assolvere,  quale  giudice  "di quel procedimento" la
 richiesta di  trasmissione  degli  atti  del  giudizio  alla  procura
 circondariale (artt. 207, secondo comma e 476 del c.p.p.).
    Ora,  a  parte  il singolare incidente, e' indubbio che il giudice
 del dibattimento compie necessariamente  valutazioni  di  merito  sul
 contenuto   delle   deposizioni   raccolte,   e,  definendo  la  fase
 processuale in cui il  testimone  ha  prestato  il  suo  ufficio  "se
 ravvisa  indizi  del reato previsto dall'art. 372 del c.p. ne informa
 il p.m., trasmettendo i relativi atti" (art. 207, secondo comma,  del
 c.p.p). Com'e' indubbio che non e' vincolato dalla richiesta del p.m.
 a  trasmettere  gli  atti,  se  non ravvisa indizi del reato di falsa
 testimonianza. Ovvio che  fuori  del  dibattimento  ed  in  qualunque
 momento  il  p.m.  possa  richiedere, al fine dell'azione penale, gli
 atti (del dibattimento) che reputasse necessari od opportuni.
    Malgrado  la  evidente  incompatibilita'  di  questo   giudice   a
 conoscere  oggi  della  falsa  testimonianza,  una  volta  attribuito
 dall'art. 207, secondo comma, del c.p.p. il potere-dovere  d'indagine
 e  valutazione  delle  deposizioni testimoniali (comunque esercitato)
 raccolte in  precedente  giudizio,  dallo  stesso  giudice  definito,
 l'art.  34,  primo  comma,  del  c.p.p.  non  prevede  (tra i casi di
 incompatibilita') la ipotesi.
    V'e' dunque questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34,
 secondo  comma,  del c.p.p. riguardo agli artt. 76 della Costituzione
 (in riferimento al principio di rigorosa tutela della  terzieta'  del
 giudice,  desumibile  per  il  giudizio pretorile dalla direttiva 103
 della  legge  delega  16  febbraio  1987,  n.  81)  25  e  101  della
 Costituzione   (in   riferimento  al  sospetto  che  una  valutazione
 precostituita ma richiesta specificamente dalla legge: art.  207  del
 c.p.p.,  lede la indipendenza, l'imparzialita' del giudice, nella sua
 condizione di giudice naturale), nella parte in cui  non  prevede  la
 incompatibilita', nella ipotesi di conoscenza e giudizio del reato di
 falsa  testimonianza da parte dello stesso giudice che ha definito la
 fase in cui (si suppone resa) la falsa testimonianza e che ha  dovuto
 necessariamente valutare le deposizioni.
                                P. Q. M.
    Dispone  l'invio  alla  Corte  costituzionale  degli  atti e della
 sentenza pronunziata il 15 aprile 1992 contro Palomba Maria;
    Sospende  il  procedimento  e  manda  alla  cancelleria  per   gli
 adempimenti previsti.
      Capri, addi' 2 dicembre 1992
                         Il pretore: ESPOSITO
                            Il collaboratore di cancelleria: MALASOMMA
 93C0182