N. 80 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 dicembre 1992
N. 80 Ordinanza emessa il 2 dicembre 1992 dalla pretura di Napoli, sezione distaccata di Capri nel procedimento penale a carico di Lembo Luigi ed altro Processo penale - Procedimento per il reato di falsa testimonianza - Pregressa conoscenza degli atti da parte del pretore per avere raccolto e valutato la testimonianza de qua in precedente procedimento - Lamentata omessa previsione di incompatibilita' - Lesione dei principi di terzieta' del giudice, di indipendenza e imparzialita' dello stesso - Lesione dei principi della legge di delega. (C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma). (Cost., artt. 25, 76 e 101; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, dir. 103).(GU n.10 del 3-3-1993 )
LA PRETURA Questo pretore e' chiamato a giudicare in sede dibattimentale (art. 25 della Costituzione) del reato di falsa testimonianza supposto dal procuratore circondariale, relativo a deposizioni raccolte nel dibattimento dallo stesso pretore celebrato in precedenza. Non solo. E' anche deputato al controllo del sequestro penale del verbale di dibattimento del precedente giudizio, operato dal p.m. di udienza (con delega ad ufficiali dei CC.), di seguito alla stessa udienza, appena deciso da questo giudice, valutati gli indizi di reticenza e falsita' dei testi (sollecitato dalla requisitoria conclusiva del p.m.), sulla base del materiale raccolto, di non dover assolvere, quale giudice "di quel procedimento" la richiesta di trasmissione degli atti del giudizio alla procura circondariale (artt. 207, secondo comma e 476 del c.p.p.). Ora, a parte il singolare incidente, e' indubbio che il giudice del dibattimento compie necessariamente valutazioni di merito sul contenuto delle deposizioni raccolte, e, definendo la fase processuale in cui il testimone ha prestato il suo ufficio "se ravvisa indizi del reato previsto dall'art. 372 del c.p. ne informa il p.m., trasmettendo i relativi atti" (art. 207, secondo comma, del c.p.p). Com'e' indubbio che non e' vincolato dalla richiesta del p.m. a trasmettere gli atti, se non ravvisa indizi del reato di falsa testimonianza. Ovvio che fuori del dibattimento ed in qualunque momento il p.m. possa richiedere, al fine dell'azione penale, gli atti (del dibattimento) che reputasse necessari od opportuni. Malgrado la evidente incompatibilita' di questo giudice a conoscere oggi della falsa testimonianza, una volta attribuito dall'art. 207, secondo comma, del c.p.p. il potere-dovere d'indagine e valutazione delle deposizioni testimoniali (comunque esercitato) raccolte in precedente giudizio, dallo stesso giudice definito, l'art. 34, primo comma, del c.p.p. non prevede (tra i casi di incompatibilita') la ipotesi. V'e' dunque questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p. riguardo agli artt. 76 della Costituzione (in riferimento al principio di rigorosa tutela della terzieta' del giudice, desumibile per il giudizio pretorile dalla direttiva 103 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81) 25 e 101 della Costituzione (in riferimento al sospetto che una valutazione precostituita ma richiesta specificamente dalla legge: art. 207 del c.p.p., lede la indipendenza, l'imparzialita' del giudice, nella sua condizione di giudice naturale), nella parte in cui non prevede la incompatibilita', nella ipotesi di conoscenza e giudizio del reato di falsa testimonianza da parte dello stesso giudice che ha definito la fase in cui (si suppone resa) la falsa testimonianza e che ha dovuto necessariamente valutare le deposizioni.
P. Q. M. Dispone l'invio alla Corte costituzionale degli atti e della sentenza pronunziata il 15 aprile 1992 contro Palomba Maria; Sospende il procedimento e manda alla cancelleria per gli adempimenti previsti. Capri, addi' 2 dicembre 1992 Il pretore: ESPOSITO Il collaboratore di cancelleria: MALASOMMA 93C0182