N. 85 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 luglio 1992- 15 febbraio 1993
N. 85 Ordinanza emessa il 15 luglio 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 15 febbraio 1993) dal pretore di Chieti nel procedimento civile vertente tra Petricca Gildo Luigi e Ente FF.SS. Previdenza e assistenza sociale - Dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato - Riconoscimento del periodo di leva, adempiuto prima del rapporto di lavoro, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianita' ai fini del trattamento previdenziale - Esclusione da tale beneficio per i dipendenti che hanno assolto tale obbligo prima del 30 gennaio 1987 - Irrazionalita' - Disparita' di trattamento - Violazione del principio per cui il servizio militare non puo' pregiudicare le posizioni di lavoro. (Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 7). (Cost., artt. 3 e 52).(GU n.10 del 3-3-1993 )
IL PRETORE Nel procedimento iscritto al n. 1097/1991, vertente tra Petricca Gildo Luigi e l'ente FF.SS., ha emesso la seguente ordinanza. F A T T O Il Petricca, dipendente FF.SS. come ausiliario di stazione presso l'impianto di Palena, ha evocato in giudizio l'Ente chiedendo la valutazione, ai fini dell'inquadramento economico e dell'anzianita' lavorativa, del periodo di servizio militare prestato dal 17 giugno 1983 al 17 giugno 1986, eppertanto il conseguente inquadramento economico spettantegli. L'Ente si e' costituito in giudizio contestando la fondatezza del ricorso. D I R I T T O Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del servizio militare prestato anteriormente all'assunzione presso le FF.SS. alla luce dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1986, secondo cui il periodo di servizio militare e' valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianita' previdenziale del settore pubblico. E in effetti diverse sentenze emesse da magistrature di merito hanno riconosciuto il servizio militare prestato - anche e soprattutto nel "genio ferrovieri" come per il Petricca - ai fini di cui si e' detto. Senonche' e' intervenuta nelle more del giudizio la legge "finanziaria" del 30 dicembre 1991, n. 412, la quale, all'art. 7, ha cosi' stabilito: "il servizio militare valutabile ai sensi dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e' esclusivamente quello in corso alla data di entrata in vigore della predetta legge nonche' quello prestato successivamente". Tale norma, evidentemente dettata dalle pressanti esigenze di risanamento della finanza pubblica, presenta tuttavia profili di sospetta incostituzionalita', come eccepito dalla difesa del ricorrente. Invero in primo luogo l'art. 7 citato, col limitare la valutazione del servizio militare solo ad alcuni lavoratori e per un determinato periodo senza ragionevole motivo, sembra contrastante col principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione. In secondo luogo la norma de quo sembra contrastante col principio di cui all'art. 52, secondo comma, della Costituzione, secondo cui l'adempimento all'obbligo del servizio militare non deve pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino. Infatti alcuni lavoratori, pur avendo adempiuto al loro dovere come gli altri - in molti casi per periodi piu' lunghi, dato che la durata del servizio militare e' diminuita nel tempo - sottraendo tempo ed energie all'inserimento nel mondo del lavoro, si vedrebbero negato un beneficio di cui invece possono fruire altri lavoratori, quelli che hanno prestato servizio militare in epoca successiva alla legge in oggetto. Trattasi pertanto di questione di costituzionalita' non manifestamente infondata e la cui soluzione e' rilevante ai fini del giudizio, che concerne appunto la valutazione del periodo di servizio militare prestato prima del 1986.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 23 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 7 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con riferimento agli artt. 3 e 52 della Costituzione; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il presente giudizio, ordinando alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla al Presidente della Camera e del Senato. Chieti, addi' 15 luglio 1992 Il pretore: MARSELLA 93C0187