N. 85 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 luglio 1992- 15 febbraio 1993

                                 N. 85
 Ordinanza   emessa   il   15   luglio   1992  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il  15  febbraio  1993)  dal  pretore  di  Chieti  nel
 procedimento civile vertente tra Petricca Gildo Luigi e Ente FF.SS.
 Previdenza e assistenza sociale - Dipendenti dell'Ente ferrovie dello
 Stato  -  Riconoscimento  del  periodo  di  leva, adempiuto prima del
 rapporto  di  lavoro,  per  l'inquadramento  economico   e   per   la
 determinazione  dell'anzianita' ai fini del trattamento previdenziale
 - Esclusione da tale beneficio per i  dipendenti  che  hanno  assolto
 tale  obbligo prima del 30 gennaio 1987 - Irrazionalita' - Disparita'
 di trattamento  -  Violazione  del  principio  per  cui  il  servizio
 militare non puo' pregiudicare le posizioni di lavoro.
 (Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 7).
 (Cost., artt. 3 e 52).
(GU n.10 del 3-3-1993 )
                              IL PRETORE
    Nel  procedimento  iscritto al n. 1097/1991, vertente tra Petricca
 Gildo Luigi e l'ente FF.SS., ha emesso la seguente ordinanza.
                               F A T T O
    Il Petricca, dipendente FF.SS. come ausiliario di stazione  presso
 l'impianto  di  Palena,  ha  evocato  in giudizio l'Ente chiedendo la
 valutazione, ai fini dell'inquadramento economico  e  dell'anzianita'
 lavorativa,  del  periodo di servizio militare prestato dal 17 giugno
 1983 al 17  giugno  1986,  eppertanto  il  conseguente  inquadramento
 economico spettantegli.
    L'Ente  si e' costituito in giudizio contestando la fondatezza del
 ricorso.
                             D I R I T T O
    Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del  servizio  militare
 prestato  anteriormente  all'assunzione  presso  le  FF.SS. alla luce
 dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1986, secondo cui il periodo  di
 servizio  militare  e' valido a tutti gli effetti per l'inquadramento
 economico e per la determinazione dell'anzianita'  previdenziale  del
 settore   pubblico.   E   in   effetti  diverse  sentenze  emesse  da
 magistrature  di  merito  hanno  riconosciuto  il  servizio  militare
 prestato  -  anche  e  soprattutto nel "genio ferrovieri" come per il
 Petricca - ai fini di cui si e' detto.
    Senonche'  e'  intervenuta  nelle  more  del  giudizio  la   legge
 "finanziaria"  del 30 dicembre 1991, n. 412, la quale, all'art. 7, ha
 cosi' stabilito: "il servizio militare valutabile ai sensi  dell'art.
 20  della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e' esclusivamente quello in
 corso alla data di entrata in vigore  della  predetta  legge  nonche'
 quello prestato successivamente".
    Tale  norma,  evidentemente  dettata  dalle  pressanti esigenze di
 risanamento della finanza  pubblica,  presenta  tuttavia  profili  di
 sospetta   incostituzionalita',   come   eccepito  dalla  difesa  del
 ricorrente.
    Invero in primo luogo l'art. 7 citato, col limitare la valutazione
 del servizio militare solo ad alcuni lavoratori e per un  determinato
 periodo  senza  ragionevole motivo, sembra contrastante col principio
 di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.
    In secondo luogo la norma de quo sembra contrastante col principio
 di  cui  all'art.  52, secondo comma, della Costituzione, secondo cui
 l'adempimento all'obbligo del servizio militare non deve pregiudicare
 la posizione di lavoro del cittadino. Infatti alcuni lavoratori,  pur
 avendo  adempiuto  al  loro dovere come gli altri - in molti casi per
 periodi piu' lunghi, dato che la  durata  del  servizio  militare  e'
 diminuita nel tempo - sottraendo tempo ed energie all'inserimento nel
 mondo  del  lavoro,  si  vedrebbero negato un beneficio di cui invece
 possono fruire altri lavoratori, quelli che hanno  prestato  servizio
 militare in epoca successiva alla legge in oggetto.
    Trattasi   pertanto   di   questione   di   costituzionalita'  non
 manifestamente infondata e la cui soluzione e' rilevante ai fini  del
 giudizio, che concerne appunto la valutazione del periodo di servizio
 militare prestato prima del 1986.
                                P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 23 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 costituzionalita' dell'art. 7 della legge 30 dicembre 1991,  n.  412,
 con riferimento agli artt. 3 e 52 della Costituzione;
    Dispone  la  trasmissione  degli  atti alla Corte costituzionale e
 sospende  il  presente  giudizio,  ordinando  alla   cancelleria   di
 notificare  la  presente  ordinanza  alle  parti  e al Presidente del
 Consiglio dei Ministri e di comunicarla al Presidente della Camera  e
 del Senato.
      Chieti, addi' 15 luglio 1992
                         Il pretore: MARSELLA

 93C0187