N. 89 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 gennaio 1993
N. 89 Ordinanza emessa il 12 gennaio 1993 dal pretore di Venezia nel procedimento civile vertente tra Ferrari Maurizio e Briganti Guido Locazione di immobili urbani - Uso abitativo - Sentenza di condanna al rilascio per scadenza del contratto e ordinanze di convalida di licenza o di sfratto - Esecuzione - Lamentata omessa previsione di sospensione per gli immobili siti nel territorio del Lido di Venezia - Irragionevole disparita' di trattamento rispetto alla disciplina per gli immobili siti a Venezia e nelle isole della laguna. (Legge 8 novembre 1991, n. 360, art. 3). (Cost., art. 3).(GU n.11 del 10-3-1993 )
IL VICE PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa di opposizione all'esecuzione promossa da Ferrari Maurizio coll'avv. Sandro Grandese contro Briganti Guido coll'avv. Aldo Pivato; Letti gli atti, a scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza 7 gennaio 1993; Rilevato che il ricorrente in opposizione lamenta la mancata applicazione dell'art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 360, all'esecuzione per rilascio dell'immobile dallo stesso occupato sito nell'isola del Lido di Venezia; che l'ufficiale giudiziario ha proceduto all'esecuzione, effettuando il primo accesso in data 26 novembre 1992 in base ad una direttiva del magistrato di sorveglianza degli ufficiali giudiziari con la quale gli stessi venivano invitati a procedere all'esecuzione degli sfratti da eseguirsi al Lido di Venezia, in quanto la sospensione prevista dall'art. 3 della legge n. 360/1991 non sarebbe applicabile a detta isola poiche' essa non e' isola della laguna; che il resistente costituendosi nel presente giudizio opponeva l'inapplicabilita' dell'art. 3 della legge n. 360/1991 al caso de quo in quanto l'esecuzione e' sospesa ex lege "limitatamente a Venezia insulare, alle isole della laguna ed al centro storico di Chioggia", mentro il Lido di Venezia non e' isola della laguna non essendo essa circondata dalla Laguna, ne' rientrando nella conterminazione lagunare storica del 1791; che la ratio dell'art. 3 tende a tutelare il territorio individuato nello stesso articolo "in considerazione del grave fenomeno di esodo della popolazione e del degrado del patrimonio edilizio urbano" mentre per parte resistente non vi sarebbe esodo della popolazione dal Lido di Venezia ne' degrado del patrimonio immobiliare; Considerato che il dettato normativo si riferisce chiaramente alle isole della laguna, individuando con cio' le isole che sono all'interno di essa (circondate da laguna), mentre tale non puo' considerarsi il Lido che costituisce la divisione naturale della laguna di Venezia dal mare Adriatico; che il successivo art. 4 della legge n. 360/1991 individuando le competenze della commissione per la salvaguardia di Venezia estende dette competenze a tutto il territorio della "vigente conterminazione lagunare, nel territorio del comune di Chioggia e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo" cosi' dando maggior forza all'interpretazione letterale restrittiva del disposto normativo dell'art. 3 secondo il principio ermeneutico ubi lex voluit dixit ubi noluit non dixit; che tuttavia non appare ragionevole il differente trattamento dell'isola del Lido di Venezia, ed irragionevole appare la conseguente diseguaglianza tra abitanti del Lido di Venezia e abitanti di Venezia insulare o delle isole che sorgono all'interno della Laguna e sono bagnate interamente da essa, ne' tale disparita' e' giustificata dalla invocata ratio legis, posto che la parte ricorrente ha prodotto tabulato demografico da cui risulta il costante esodo della popolazione anche dal Lido di Venezia nonche' bando comunale per l'assegnazione di fondi per il risanamento ed il restauro conservativo del patrimonio immobiliare privato e documentazione di fonte comunale da cui risulta l'erogazione dei finanziamenti anche per gli immobili siti nell'isola del Lido; che il Lido di Venezia e' sempre stato considerato come facente parte del territorio da tutelare attraverso le legislazioni di salvaguardia susseguitesi e relative a Venezia come citta' e come laguna; in particolare l'art. 6, secondo comma, della legge n. 171/1973 disponeva che "fino all'approvazione degli strumenti urbanistici di cui al primo comma, non possono essere autorizzate od eseguite opere, anche in terreni demaniali, nel territorio compreso nella vigente conterminazione lagunare e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo, senza il parere favorevole della commissione di cui al precedente art. 5" (ora disciplinata dall'art. 4 della legge n. 360/1991), onde appare vieppiu' incomprensibile e irragionevole l'esclusione effettuata dall'art. 3 della legge n. 360/1991 anche in considerazione della ratio che supporta la norma e che riguarda anche il territorio dell'isola del Lido; che pertanto l'art. 3 della legge n. 360/1991 appare violare il principio di eguaglianza laddove non dispone la sospensione dell'esecuzione "delle sentenze di condanna al rilascio di immobili urbani adibiti ad uso abitazione, per cessazione del contratto alla scadenza, nonche' l'esecuzione delle ordinanze di convalida di licenza o di sfratto di cui all'art. 633 del codice di procedura civile e di quelle di rilascio di cui all'art. 665 del codice di procedura civile per finita locazione di detti immobili" anche nel territorio del Lido di Venezia;
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 3 della legge n. 360/1991 in relazione all'art. 3 della Costituzione laddove non prevede la sospensione dell'esecuzione "delle sentenze di condanna al rilascio di immobili urbani adibiti ad uso abitazione, per cessazione del contratto alla scadenza, nonche' l'esecuzione delle ordinanze di convalida di licenza o di sfratto di cui all'art. 633 del codice di procedura civile e di quelle di rilascio di cui all'art. 665 del codice di procedura civile per finita locazione di detti immobili" anche in riferimento al territorio del Lido di Venezia; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sospendendo il giudizio in corso; Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza alle parti nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai Presidenti della Camera e del Senato. Venezia, addi' 12 gennaio 1993 Il vice pretore onorario: BORTOLUZZI 93C0191