N. 90 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 gennaio 1993
N. 90 Ordinanza emessa il 5 gennaio 1993 del petore di Monza nel procedimento civile vertente tra Talon Marcello e l'ospedale S. Gerardo di Monza, presidio multizonale della U.S.S.L. n. 64 Regione Lombardia - Sanita' pubblica - Crediti nascenti dalla prestazione di servizi ospedalieri (rivalsa ospedaliera) - Recupero presso terzi responsabili - Utilizzazione della procedura coattiva di cui al r.d. n. 639/1910 ma con estensione della stessa (nella normativa statale non prevista) anche ai crediti non liquidi e non esigibili - Emissione, in base all'accertamento sulla responsabilita' compiuto dall'autorita' amministrativa e, per giunta, senza contraddittorio, di una ingiunzione dotata dell'efficacia di titolo esecutivo mediante visto di esecutorieta' del pretore limitato all'esame della regolarita' formale - Violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa e lesione della sfera di competenza regionale da cui esula la materia della tutela giurisdizionale (sentenze della Corte costituzionale nn. 727/1988, 594/1990, 489 e 505 del 1991) - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 304/1986 concernente questione analoga. (Legge regione Lombardia 8 luglio 1989, n. 27, art. 1; legge regione Lombardia 15 gennaio 1975, n. 5, art. 16, terzo comma, u.p.). (Cost., artt. 3, 24, 108 e 117).(GU n.11 del 10-3-1993 )
IL PRETORE A scioglimento della riserva, rileva che Marcello Talon ha svolto una opposizione ( ex art. 5 del r.d. 14 aprile 1910, n. 639) avverso una ingiunzione di pagamento emesso dal rappresentante del presidio multizonale "Ospedale San Gerardo dei Tintori" in data 9 giugno 1992; tale ingiunzione era stata emessa ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 8 luglio 1989, n. 27; l'ingiunzione era stata emessa in quanto Marcello Talon aveva procurato lesioni personali (frattura ossa nasali) a Severino Talon; costui era stato ricoverato il 28 maggio 1986 presso l'ospedale di Monza ed aveva ivi ricevuto prestazioni ospedaliera per un valore totale di L. 3.120.500. Poiche' l'amministrazione ospedaliera aveva ritenuto di identificare il "responsabile civile" in Talon Marcello, gli aveva ingiunto, ex r.d. 14 aprile 1910, n. 639, il pagamento delle relative spese. L'opponente espose che sull'accertamento delle responsabilita' pendeva giudizio civile (in sede di appello) e che il procedimento "coattivo" doveva ritenersi improcedibile per il mancato accertamento dei presupposti. L'amministrazione ospedaliera convenuta non si e' costituita. In via pregiudiziale, va rilevata di ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16, terzo comma, della legge regionale della Lombardia 15 gennaio 1975, n. 5 (come modificato dalla legge regione 8 luglio 1989, n. 27) che consente agli enti regionali di avvalersi "nei confronti dei responsabili civili", per crediti non liquidi e non esigibili, della procedura ingiunzionale prevista dal r.d. 14 aprile 1910, n. 639. La normativa regionale appare violatrice di norme fondamentali della legislazione nazionale attenenti alla giurisdizione. L'art. 1 della legge regione Lombardia dell'8 luglio 1989, n. 27, cosi' dispone: "L'art. 16 della legge regionale 15 gennaio 1975, n. 5, e' sostituito dal seguente: 'Art. 16 (Azione di rivalsa in caso di responsabilita' di terzi)'. 1. A decorrere dal 1½ gennaio 1986 il diritto di rivalsa nel caso di responsabilita' di terzi per recupero delle spese di ricovero e' esercitato dagli enti responsabili dei servizi di zona. 2. A tal fine, i presidi ospedalieri, compresi i presidi sanitari multizonali di assistenza ospedaliera, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sono tenuti a trasmettere agli enti responsabili dei servizi di zona, nel cui territorio sono ubicati, le segnalazioni di ricoveri determinati da fatti comportanti presumibili responsabilita' di terzi. 3. Il comitato di gestione degli enti responsabili dei servizi di zona interessati delibera in materia di rinunce e transazioni rela- tive all'esercizio del diritto di cui al precedente primo comma ed autorizza il presidente a promuovere l'eventuale azione civile per il recupero delle prestazioni sanitarie erogate. Nei confronti dei responsabili civili puo', altresi', darsi corso alle procedure previste dal testo unico 14 aprile 1910, n. 639 e successive modificazioni". Tale norma ha legittimato da parte degli organi "responsabili dei servizi di zona" una forma di autotutela che si pone fuori dei principi giurisdizionali nazionali. Difatti, attraverso la procedura della riscossione delle entrate patrimoniali ex r.d. 14 aprile 1910, n. 639, gli organi sanitari di zona provvedono direttamente: 1) a valutare che le spese sanitarie erogate sono la conseguenza di un fatto illecito generatore di responsabilita'; 2) ad accertare, in via amministrativa, la presumibile responsabilita' civile di taluno ed il rapporto di causalita' tra il fatto lesivo e la spesa sanitaria; 3) a liquidare direttamente la somma rappresentativa delle spese sanitarie eseguite; 4) a emettere una ingiunzione immediatamente esecutiva, dopo il visto di esecutorieta' del pretore; 5) ad agire esecutivamente per il recupero della somma di cui all'ingiunzione. MOTIVI DELLA DECISIONE Tale procedura, consentita da una legge regionale, appare lesiva dei principi costituzionali di cui agli artt. 108 e 117, nonche' 24 e 3 della Costituzione. La questione merita di essere sottoposta al vaglio della Corte costituzionale perche' rilevante e non manifestamente infondata. Non manifesta infondatezza. Nel cso di specie l'ente ospedaliero si e' avvalso della procedura ex r.d. 14 aprile 1910, n. 639, al di fuori di qualsivoglia previo accertamento giurisdizionale della responsabilita' ed il pretore ha apposto il visto di esecutorieta' (sanzionando la "legalita'" di tale procedura prevista da una legge regionale). Violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione. La norma della legge regionale sospettata d'incostituzionalita' disciplina non solo l'ipotesi della azione di "rivalsa" (ammessa dalla legislazione nazionale) ma introduce surrettiziamente una forma di "processo amministrativo" privo di contraddittorio nel quale viene accertata la "responsabilita'" di un terzo, contro il quale si utilizza una procedura coattiva di riscossione; tale previsione in- troduce un'innovazione in materia di tutela giurisdizionale che incide sul processo giurisdizionale comprimendo vistosamente i diritti soggettivi della parte contro cui viene emessa la ingiunzione e contro la quale, secondo le norme statali, potrebbe essere solo svolta una azione civile in via ordinaria (creando una profonda discriminazione nell'esercizio del diritto di difesa da parte della persona contro cui e' stata emessa la ingiunzione: art. 24 con riferimento all'art. 3 della Costituzione). Violazione degli artt. 108 e 117 della Costituzione. Siffatta innovazione, inoltre, non appare consentita al legislatore regionale (art. 108 della Costituzione) perche' comporta interferenza su materia che esula dall'ambito delle competenze costituzionalmente attribuite alla regione (art. 117 della Costituzione) e che e' oggetto di espressa riserva di legge statale. La Corte costituzionale si e' gia' pronunciata in materia ed ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale delle disposizioni normative contenute in leggi emanate da altre regioni, per violazione del principio della riserva di legge statale in materia giurisdizionale, ribadendo il principio secondo il quale le regioni sono incompetenti a dettare norme in materia giurisdizionale, anche quando la potesta' normativa si esplichi attraverso la mera riproduzione delle norme statali (cfr. le sentenze del 20 giugno 1988, n. 727, del 28 dicembre 1990, n. 594, del 27 dicembre 1991, n. 489 e del 30 dicembre 1991, n. 505). La precedente decisione della Corte costituzionale. E' pur vero che la sentenza della Corte costituzionale del 31 dicembre 1986, n. 304 (Foro it., 1987, I, 1998) ha riconosciuto che le norme del r.d. 14 aprile 1910, n. 639, sono applicabili ex se alle regioni, indipendentemente da ogni specifico rinvio delle leggi regionali a quelle statali; di conseguenza ha riconosciuto legittime costituzionalmente l'art. 15 della legge regione Emilia-Romagna 14 maggio 1975, n. 30 e l'art. 2 della legge regione Puglia 15 novembre 1977, n. 36, nella parte in cui prevedono per il recupero dei crediti dell'amministrazione regionale (le spese di "spedalita'") il ricorso alla procedura coattiva di cui al citato r.d. n. 639/1910. Tale principio e' stato il punto di arrivo di una interpretazione evolutiva dell'art. 1 del citato t.u. in punto di legittimazione degli enti pubblici alla procedura di autotutela, ed in particolare la applicabilita' della detta procedura da parte di enti diversi da quelli indicati nell'art. 1 cit., il quale contiene l'indicazione precisa dei suoi destinatari, senza potervi comprendere (perche' non ancora esistenti all'epoca) le regioni - sia a statuto speciale che ordinario - accanto agli altri enti territoriali (comuni e province). Inapplicabilita' ai crediti "non liquidi" e "non esigibili". Il riconoscimento della potenziale utilizzabilita' della procedura ex r.d. 14 aprile 1910, n. 639, da parte delle regioni, non autorizza, pero', a ritenere che la legge regionale possa estendere tale procedura oltre che ai crediti "liquidi ed esigibili"; al di fuori di tale previsione legge regionale che sancisca la utilizzabilita' della procedura ex r.d. n. 639/1910 appare viziata di illegittimita'. Infatti, la citata sentenza della Corte costituzionale n. 304/1986, nel riconoscere l'applicabilita' della procedura coattiva anche al recupero dei crediti maturati a seguito della prestazione di servizi pubblici erogati dalle regioni e, quindi, al recupero delle spese di "spedalita'" non ha inteso ricomprendervi i casi in cui il credito non sia certo, liquido ed esigibile, che ha, anzi, espressamente escluso; l'ammissibilita' della procedura e' stata riferita unicamente alla nozione classica di "spese di spedalita' ossia al recupero di spese di ricovero ospedaliere sostenute a favore di non aventi diritto all'assistenza sanitaria". Trattasi, dunque, della c.d. "rivalsa ospedaliera" che - nel regime anteriore alla riforma sanitaria - le abrogate leggi 3 dicembre 1931, n. 1580 e 26 aprile 1954, n. 251, conferivano alle amministrazioni di ospedali, comuni o manicomi pubblici (v. Cass. 4569-78, 1775-86) nei confronti dei ricoverati abbienti o dei loro congiunti obbligati agli alimenti. E' agevole, pero', a questo punto osservare che tale fattispecie e' del tutto diversa dal caso in esame dove la procedura coattiva e' stata esercitata nei confronti di un terzo che, per disposizione di legge regionale, dovrebbe rispondere di un fatto illecito da lui commesso ed accertato da organi amministrativi regionali. Rilevanza. La questione e' rilevante, in particolare, perche' investe la legittimita' costituzionale della configurabilita' di una forma privilegiata (ingiustificata) di tutela giurisdizionale accordata con legge regionale tale esorbitare i limiti delle attribuzioni regionali e da comprimere i diritti di difesa a favore della pubblica amministrazione (parte nell'instaurando processo); questo giudice, in caso di accertata fondatezza della questione di costituzionalita', essendo venuto meno il potere dell'Ente di utilizzare il procedimento ex r.d. 14 aprile 1910, n. 639, per "accertare responsabilita' civili" dovrebbe accogliere l'opposizione della parte convenuta. La causa viene, pertanto, sospesa e gli atti trasmessi alla Corte costituzionale affinche' si pronunci sulla questione pregiudiziale esaminata.
P. Q. M. Applicato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge regionale Lombardia dell'8 luglio 1989, n. 27, che modifica l'art. 16 della legge regionale 15 gennaio 1975, n. 5, limitatamente al terzo comma, ultima parte con riferimento agli artt. 24 e 3, nonche' 108 e 117 della Costituzione; Dispone la sospensione del giudizio in corso e la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che la presente ordinanza sia notificata a cura del cancelliere al presidente della giunta regionale della Lombardia e comunicata alla segreteria del presidente del consiglio regionale della Lombardia; Dispone che il cancelliere comunichi la presente ordinanza, in forma integrale alle parti, comprese quella non costituita (in ossequio alla giurisprudenza, in tal senso, della Corte costituzionale). Monza, addi' 5 gennaio 1993 Il pretore: D'AIETTI 93C0192