N. 72 SENTENZA 11 - 26 febbraio 1993
Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione. " Regione - Regione Toscana - Concessione delle agevolazioni finanziarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno - Comuni dell'isola d'Elba, del Giglio e Capraia - Esclusione - Indebita limitazione, con regolamento ministeriale, dell'ambito di applicazione della disciplina posta con forza primaria dal decreto-legge - Lesione di attribuzioni regionali in materia di agricoltura ed artigianato - Non spettanza allo Stato l'esclusione di territori ricadenti nell'ambito della regione - Annullamento dell'art. 1, primo comma, del decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno 17 gennaio 1992, n. 224 (Decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno 17 gennaio 1992, n. 224) (Cost., artt. 3, 5, 97, 117, 118 e 128).(GU n.11 del 10-3-1993 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso dalla Regione Toscana notificato il 15 maggio 1992, depositato in Cancelleria il 25 successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno 17 gennaio 1992, n. 224, (Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione delle agevolazioni finanziarie per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno) ed iscritto al n. 22 del registro conflitti 1992; Udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1993 il Giudice relatore Enzo Cheli; Udito l'avv. Alberto Predieri per la Regione Toscana; Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso notificato il 15 maggio 1992, la Regione Toscana ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno 17 gennaio 1992, n. 224 (Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione delle agevolazioni finanziarie per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno), con riferimento agli artt. 3, 5, 97, 117, 118 e 128 della Costituzione. La ricorrente espone che l'art. 1 del decreto impugnato delimita l'ambito territoriale di applicazione dei benefici previsti per le zone del Mezzogiorno dal decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, ed ulteriormente modificato con legge 11 agosto 1991, n. 275, mentre gli artt. 2 e 3 individuano, rispettivamente, le attivita' finanziabili, nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi, e la tipologia dei contributi, anche in relazione alla dislocazione territoriale delle imprese beneficiarie. Dalla suddetta delimitazione territoriale - che comprende le Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia - risultano escluse quelle aree della Regione Toscana che sono, invece, considerate facenti parte del Mezzogiorno, ai fini delle relative agevolazioni, dall'art. 1 del T.U. 6 marzo 1978, n. 218, e precisamente i territori dei Comuni dell'Isola d'Elba, di Isola del Giglio e di Capraia Isola. In tal modo, secondo la ricorrente, per effetto di una norma di carattere regolamentare sarebbero state indebitamente eliminate dall'applicazione dei benefici per il Mezzogiorno quelle parti del territorio della Regione Toscana che la legge, di cui la stessa norma regolamentare pretende di essere attuazione, ha, invece, ricompreso tra i destinatari dei suddetti benefici, in ragione della loro obbiettiva realta' economica e sociale. A giudizio della ricorrente, risulterebbero conseguentemente lesi i principi di uguaglianza e di ragionevolezza, nonche' le competenze regionali costituzionalmente garantite, per essere stato immotivatamente differenziato in sede di normazione secondaria il trattamento di zone che erano state considerate unitariamente da fonti legislative primarie, in relazione ad interventi direttamente incidenti in materie di competenza regionale, quali l'artigianato e l'agricoltura. L'esclusione delle suddette aree operata dal decreto impugnato sarebbe, infine, priva di idonea base legislativa, posto che nessuna delle norme primarie di riferimento - d.-l. n. 786 del 1985; legge di conversione n. 44 del 1986; legge n. 275 del 1991; nonche' legge n. 400 del 1988 - peraltro citate nelle premesse dello stesso decreto, avrebbe autorizzato il Ministro a limitare l'ambito territoriale di applicazione delle agevolazioni concesse, ambito che l'art. 1, primo comma, del citato d.-l. n. 786 del 1985 espressamente conferma essere quello dei "territori meridionali di cui all'art. 1 del testo unico approvato con d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218", tra i quali sono, appunto, ricomprese le isole della Toscana, che il decreto impugnato ha, invece, escluso. 2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri non si e' costituito nel giudizio. Considerato in diritto 1. - La Regione Toscana solleva conflitto di attribuzione nei confronti del regolamento adottato con il decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno 17 gennaio 1992 n. 224, che, nel disciplinare i criteri e le modalita' per la concessione delle agevolazioni finanziarie per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno - agevolazioni disposte con il decreto-legge 30 dicembre 1988 n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986 n. 44 - non ha incluso nel novero dei soggetti beneficiari le imprese operanti nei territori compresi nei Comuni dell'Isola d'Elba, di Isola del Giglio e di Capraia Isola. Il conflitto viene sollevato con riferimento agli artt. 3, 5, 97, 117, 118 e 128 della Costituzione, stante l'incidenza del decreto impugnato nella sfera dell'economia regionale nonche' in materie affidate alla competenza regionale, quali l'agricoltura e l'artigianato. 2. - Il ricorso e' fondato. L'atto nei cui confronti viene proposto il conflitto (d.m. 17 gennaio 1992 n. 224) e' un regolamento ministeriale emanato ai sensi dell'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988 n. 400: regolamento che trova il suo fondamento diretto nell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1985 n. 786 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986 n. 44), dove e' stato conferito al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno il compito di stabilire "criteri" e "modalita'" per la concessione delle agevolazioni finanziarie disposte dallo stesso decreto-legge a favore dell'imprenditorialita' giovanile operante nel Mezzogiorno. Tale regolamento - che e' stato adottato al fine di eseguire e attuare la disciplina primaria posta dal decreto-legge n. 786 - individua, all'art. 1, i soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni in questione richiamandosi alle societa' aventi sede legale, amministrativa ed operativa nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con esclusione di ogni altro territorio. Senonche' il decreto-legge n. 786, nell'indicare, a livello di normazione primaria, i soggetti beneficiari delle agevolazioni dallo stesso previste, aveva fatto riferimento alle imprese "aventi sede ed operanti nei territori meridionali di cui all'art. 1 del Testo unico approvato con d.P.R. 6 marzo 1978 n. 218", territori nel cui ambito la norma richiamata in- clude anche parti del territorio regionale toscano, quali i Comuni dell'Isola d'Elba, di Isola del Giglio e di Capraia Isola. Appare, pertanto, evidente che il decreto ministeriale oggetto del conflitto - quando, all'art. 1, primo comma, ha elencato i soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al decreto-legge n. 786 del 1985 - ha indebitamente delimitato l'ambito di applicazione della disciplina posta con forza primaria dall'art. 1 dello stesso decreto- legge: ma cosi' disponendo, l'atto impugnato ha leso la sfera delle attribuzioni spettanti alla Regione Toscana ai sensi degli artt. 117 e 118 della Costituzione, stante l'incidenza della disciplina in questione sia nell'assetto di settori, quali l'agricoltura e l'artigianato, di spettanza regionale, sia, piu' in generale, nello sviluppo economico della popolazione regionale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara che non spetta allo Stato escludere, mediante il decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno 17 gennaio 1992, n. 224, i territori dei Comuni dell'Isola d'Elba, di Isola del Giglio e di Capraia Isola dalla sfera di applicazione delle agevolazioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialita' giovanile del Mezzogiorno di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985 n. 786 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986 n. 44); conseguentemente annulla l'art. 1, primo comma, di detto decreto ministeriale nella parte relativa all'individuazione dei soggetti beneficiari. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: CHELI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 93C0202