N. 75 ORDINANZA 11 - 26 febbraio 1993

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo  civile  -  Convenuto  -  Diritto  alla  precisazione  della
 residenza delle  persone  citate  a  testi  -  Mancata  previsione  -
 Richiamo  dell'art.  6,  par. 3, lett.  d), della Convenzione europea
 per  la  salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo   e   delle   liberta'
 fondamentali   -  Esclusione  delle  norme  internazionali  pattizie,
 ancorche'  generali,  dall'ambito  normativo   dell'art.   10   della
 Costituzione.
 
 (C.P.C., art. 244, primo comma).
 
 (Cost., art. 10).
(GU n.11 del 10-3-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo
    SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,
    avv.  Mauro  FERRI,  prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott.
    Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof.  Francesco  GUIZZI,
    prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 244, primo
 comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza  emessa
 il 14 maggio 1992 dal Giudice conciliatore di Robbio nel procedimento
 civile  vertente  tra  la  s.r.l.  Tubettificio Robbiese e la s.n. c.
 Edilsistem,  iscritta  al  n.  508  del  registro  ordinanze  1992  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 40, prima
 serie speciale, dell'anno 1992;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 27 gennaio 1993 il Giudice
 relatore Luigi Mengoni;
    Ritenuto che nel corso di un procedimento civile, di  cui  non  e'
 precisato  l'oggetto,  vertente tra la S.r.l. Tubettificio Robbiese e
 la S.n.  c.  Edilsistem,  il  Giudice  conciliatore  di  Robbio,  con
 ordinanza  del 14 maggio 1992, ha sollevato questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 244, primo comma,  cod.  proc.  civ.,  nella
 parte  in  cui  non  prevede  che,  "oltre al nome e al cognome delle
 persone specificamente indicate sui singoli  capitoli  di  prova  sui
 quali  ciascuna  di  esse deve essere interrogata, il convenuto abbia
 diritto alla precisazione della residenza delle  persone  indicate  a
 testi,   e   cioe'   dell'elemento   essenziale  per  individuarli  e
 reperirli";
      che,  ad  avviso  del  giudice  remittente  la  norma  impugnata
 contrasta  con l'art. 10 Cost., "in quanto richiamante l'art. 6, par.
 3, lett. d) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
 dell'uomo e delle liberta' fondamentali, cui ha aderito l'Italia  con
 legge 4 agosto 1955, n. 848";
      che,  in particolare, l'omessa indicazione della residenza delle
 persone  citate  a  testimoniare  impedirebbe  alla  controparte   di
 ottenere   tempestivamente,   prima   della   decisione  del  giudice
 sull'ammissibilita'  e  la  rilevanza  dei  capitoli  di  prova,   la
 convocazione  di  tali  persone  anche  come  testi  a  discarico, in
 violazione del principio della "parita' delle armi";
      che nel giudizio davanti alla Corte e' intervenuto il Presidente
 del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  dall'Avvocatura  dello
 Stato, chiedendo che la  questione  sia  dichiarata  inammissibile  o
 infondata;
    Considerato che la giurisprudenza costante di questa Corte esclude
 le  norme  internazionali  pattizie,  ancorche' generali, dall'ambito
 normativo dell'art. 10 Cost., il principio di adeguamento  automatico
 dell'ordinamento   giuridico   italiano   alle   norme   di   diritto
 internazionale generalmente riconosciute dovendo intendersi  riferito
 esclusivamente alle norme consuetudinarie;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9 delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
 costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale  dell'art.  244,  primo  comma,   cod.   proc.   civ.,
 sollevata,   in   riferimento  all'art.  10  della  Costituzione,  in
 relazione all'art. 6, par. 3,  lett.  d)  della  Convenzione  per  la
 salvaguardia  dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali del
 4 novembre 1950, ratificata dall'Italia con legge 4 agosto  1955,  n.
 848, dal Pretore di Robbio con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                         Il redattore: MENGONI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C0205