N. 104 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 novembre 1992

                                N. 104
 Ordinanza emessa il 10 novembre 1992 dalla Corte di cassazione, sez.
 lavoro, sui ricorsi riuniti proposti da I.N.A.D.E.L. contro
 Mercatucci Edda ed altre e da Di Vincenzo Neda ed altre contro
 I.N.A.D.E.L.
 Previdenza e assistenza sociale - Dipendenti dell'ex O.N.M.I.
    trasferiti agli enti locali - Trattamento di fine rapporto per  il
    periodo  di  servizio  prestato  alle  dipendenze di detta Opera -
    Esclusione dell'indennita'  di  buonuscita  (e  corresponsione  in
    luogo  di  essa  di meno vantaggiosa indennita' di anzianita') per
    gli  ex dipendenti che non abbiano optato, ai fini del trattamento
    di quiescenza, per la iscrizione alla C.P.D.E.L. -  Ingiustificato
    deteriore  trattamento  rispetto  agli ex dipendenti dell'O.N.M.I.
    che, avendo effettuato  la  opzione,  hanno  invece  diritto  alla
    suddetta  indennita'  - Incidenza sul diritto all'assicurazione di
    mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di vecchiaia.
 (Legge 23 dicembre 1975, n. 698, art. 9, modificato dalla legge 1½
    agosto 1977, n. 563, art. 5; decreto  interministeriale  5  agosto
    1969, art. 4, secondo, terzo e quarto comma).
 (Cost., artt. 3 e 38).
(GU n.11 del 10-3-1993 )
                    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
   Ha   pronunciato   la   seguente  ordinanza  sul  ricorso  proposta
 dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali - Inadel  -
 in  persona  del  legale  rappresentante  pro-tempore,  elettivamente
 domiciliato in Roma,  via  del  Babuino,  155,  presso  l'avv.  Guido
 Canevacci,  che  lo  rappresenta  e  difende  per  procura speciale a
 margine del ricorso; Ricorrente c/ Mercatucci Edda, Sante Anna Maria,
 Imbriaco Maria, Ieva Giuseppina, Ranaldi Lucia, Minet  Maria,  Stella
 Bianca  Maria,  Savina  Anna  Maria,  Marchetti Marcella, Di Vincenzo
 Neda, Longobardi Giulia Tranquilla, intimati e sul secondo ricorso n.
 9146/1991 proposto dai Di Vincenzo Neda,  Ieva  Giuseppina,  Imbriaco
 Maria,  Longobardi  Giulia Tranquilla, Marchetti Marcella, Mercatucci
 Edda, Minet Maria, Ranaldi Lucia, Sante  Anna  Maria,  Stella  Bianca
 Maria,  elettivamente  domiciliate in Roma, corso Trieste, 85, presso
 l'avv. Paola Iossa Ajello, che li rappresenta e difende  per  procura
 speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale;
    Controricorrenti  e  ricorrenti  incidentali c/ l'Inadel, Istituto
 nazionale   assistenza   dipendenti   enti   locali;   intimato   per
 l'annullamento  della sentenza del tribunale di Roma in data 15 marzo
 1990, dep. il 16 luglio 1990 (r.g. n. 33251/1987);
    Udita nella pubblica udienza tenutasi il giorno 10  novembre  1992
 la relazione della causa svolta dal cons. rel.  dott. Trezza;
    Udito l'avv. Iossa Aiello;
    Udito  il  p.m.,  nella persona del sost. proc. gen. dott. Gennaro
 Salvatore Tridico, che ha concluso per l'accoglimento di  entrambi  i
 ricorsi.
                           RITENUTO IN FATTO
    Con  ricorso  del  4  maggio 1984 Mercatucci Edda e le altre dieci
 litisconsorti in epigrafe chiedevano al Pretore di Roma  la  condanna
 dell'Istituto   nazionale   assistenza   dipendenti  enti  locali  al
 pagamento in loro favore, tra l'altro, della indennita' di buonuscita
 ad esse dovuta per il periodo  di  servizio  svolto  alle  dipendenze
 dell'opera  nazionale maternita' e infanzia, ai sensi del regolamento
 di quiescenza per il personale di quest'ultimo ente.
    Il gravame dell'Inadel, fondato sul  rilievo  che  le  lavoratrici
 avevano optato, ai fini del trattamento di pensione, per la Cassa per
 le  pensioni  ai  dipendenti  degli  enti locali (Cpdel) e, quindi, a
 norma del menzionato regolamento dell'Onmi, non avevano piu' diritto,
 a differenza di non optanti (restati  nel  regime  dell'assicurazione
 generale   obbligatoria   gestito   dall'Istituto   nazionale   della
 previdenza sociale), all'indennita' di  buonuscita,  veniva  respinto
 dal  tribunale  di  Roma,  con  sentenza del 15 marzo 1990, alla luce
 della giurisprudenza maggioritaria di questa Corte (tra  tante  Cass.
 sezioni  unite  n.  2756/1989  e Cass. n. 3681/1988), secondo cui era
 irrilevante,  ai  fini  della   corresponsione   dell'indennita'   di
 buonuscita,  l'opzione  esercitata  a suo tempo per l'iscrizione alla
 Cpdel.
    Avverso  tale  pronuncia  l'Inadel   ha   proposto   ricorso   per
 cassazione, affidato ad un solo motivo.
    Le  intimate,  tranne  Savina  Anna  Maria,  hanno  resistito  con
 controricorso, poponendo anche ricorso  incidentale  fondato  su  due
 motivi.
                          OSSERVA IN DIRITTO
    1.  -  Con  l'unico  motivo  del  ricorso principale - denunciando
 violazione e falsa applicazione dell'art. 9 legge 23  dicembre  1975,
 n.  698, modificato dall'art. 5 legge 1½ agosto 1977, n. 563, nonche'
 vizi di motivazione nell'interpretazione degli artt. 2,  3  e  4  del
 regolamento  di  quiescenza del personale Onmi, approvato con decreto
 interministeriale 5  agosto  1969  -  l'Inadel  censura  la  sentenza
 impugnata per avere questa ritenuto irrilevante, per la conservazione
 del  diritto  alla  indennita' di buonuscita, l'avvenuta opzione alla
 Cpdel ai fini pensionistici.
    2. - Il ricorso andrebbe accolto alla luce  della  interpretazione
 della  normativa  vigente,  divenuta  diritto vivente, adottata dalle
 sezioni unite di questa Corte nella sentenza n.  5186  del  9  maggio
 1991,  nella  quale,  componendosi  un contrasto insorto in seno alla
 sezione Lavoro (in senso opposto a quello  sopra  menzionato  si  era
 espressa  la  sentenza n. 124 del 13 gennaio 1989), e' stato ritenuto
 che "I dipendenti dell'Onmi, gia' in servizio al 6  ottobre  1967,  e
 trasferiti  a seguito dello scioglimento dell'Opera agli enti locali,
 i quali  abbiano  a  suo  tempo  optato  ai  fini  pensionistici  per
 l'iscrizione  alla  Cpdel,  hanno  diritto alla liquidazione da parte
 dell'Inadel, a norma dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1975 n. 698,
 modificato dall'articolo 5 legge  1½  agosto  1977,  n.  563,  di  un
 complessivo  trattamento di fine servizio di carattere previdenziale,
 in  relazione  all'intera  durata  dell'unico  rapporto  e  in   base
 all'ultima  retribuzione percepita presso l'ente di destinazione, con
 applicazione dei distinti elementi di calcolo previsti,  riguardo  ai
 due  periodi  di  lavoro  presso l'Onmi e presso gli enti locali, dai
 rispettivi ordinamenti;  nel  complessivo  trattamento  spettante  ai
 predetti   dipendenti,   all'atto  della  definitiva  cessazione  del
 rapporto, confluiscono, per il periodo di lavoro presso l'Onmi,  alla
 stregua  del regolamento di quiescenza per il personale, artt. 2, 3 e
 4 cui fa rinvio (materiale) il  citato  articolo  9  della  legge  n.
 698/1975,  come  sopra modificato, e suscettibile pertanto di diretta
 interpretazione  da  parte  della  Corte  di   cassazione,   soltanto
 l'indennita' di anzianita' maturata all'atto del trasferimento, nella
 misura    dallo   stesso   regolamento   prevista,   con   esclusione
 dell'indennita'   di    buonuscita,    contemplata,    in    aggiunta
 all'indennita'  di  anzianita',  dal ripetuto regolamento soltanto in
 favore dei dipendenti in servizio al 6 ottobre 1967 che  non  abbiano
 esercitato  l'indicata  opzione, ed inoltre, per il periodo di lavoro
 alle dipendenze degli enti locali, l'indennita' premio di servizio, a
 norma della legge 8 marzo 1962, n. 152, nella misura prevista per  il
 personale  di  quegli  enti"  (principio cosi' enunciato nella stessa
 sentenza).
    3.   -   I   controricorrenti   hanno,  peraltro,  sostenuto,  nel
 controricorso  e   nella   discussione   orale,   la   illegittimita'
 costituzionale  della  normativa  vigente come sopra interpretata, in
 relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione.
    4. - Tale eccezione deve ritenersi non  manifestamente  infondata,
 oltreche' rilevante per quanto fin qui detto.
    Se  si  pon  mente,  invero,  al  disposto  dell'art.  8  legge n.
 698/1975, il quale ha previsto l'iscrizione di ufficio alla Cpedel di
 tutto il personale dell'Onmi trasferito, ai fini del  trattamento  di
 pensione  (circostanza  questa ritenuta all'epoca giustificatrice del
 differente trattamento di cui al  regolamento  in  questione),  salva
 l'opzione  per il mantenimento dell'iscrizione all'Inps (disposizione
 questa, dunque, opposta alla normativa previgente), e se si considera
 che, per giurisprudenza costante (cfr.  anche  la  sentenza  s.u.  n.
 5186/1991  citata), il diritto al trattamento di fine rapporto per il
 personale per cui e' causa si  matura  solo  al  termine  "dell'unico
 rapporto"  (quello  intercorso  alle  dipendenze  dell'Onmi,  prima e
 proseguito poi senza  soluzione  di  continuita',  presso  l'ente  di
 destinazione),  appare  evidente  che  in  tale  momento la posizione
 giuridica  degli  ex  dipendenti  Onmi,  i   quali   avevano   optato
 precedentemente  per  la  Cpdel  ai fini della pensione, e quella dei
 loro colleghi che non  avevano  manifestato  tale  opzione,  restando
 iscritti  all'Inps, e' identica, poiche' tutti ormai usufruiscono del
 trattamento previdenziale corrisposto dalla suddetta Cassa;  tuttavia
 solo  i secondi hanno diritto anche alla indennita' di buonuscita per
 il periodo di servizio svolto presso l'Onmi,  mentre  i  primi  hanno
 diritto, per il medesimo periodo, solo alla indennita' di anzianita'.
    Ne' rileva l'argomentazione contenuta nella sentenza n. 5186/1991,
 secondo  cui  la  disposizione  del  citato  articolo  8  opera  "per
 l'avvenire, cioe' per il tempo successivo al trasferimento  dell'  ex
 personale  Onmi  alle  amministrazioni riceventi", poiche' e' proprio
 questa operativita' che determina, al  termine  dell'unico  rapporto,
 quella irrazionale disparita' di trattamento in situazioni identiche,
 concretante   violazione  dell'art.  3  della  Costituzione,  nonche'
 dell'art. 38 della Costituzione, ove si consideri che  il  fondo  per
 l'indennita'  di  buonuscita era costituito anche da contributi degli
 assicurati.
    Pertanto, previa declaratoria di  rilevanza  e  di  non  manifesta
 infondatezza  della  questione  di  legittimita'  costituzionale  del
 cominato disposto  dell'art.  9  legge  23  dicembre  1975,  n.  698,
 modificato  dall'art.  5  legge 1½ agosto 1977, n. 563 e dell'art. 4,
 secondo,  terzo  e  quarto  comma,  regolamento  di  quiescenza   del
 personale Onmi, va ordinata la immediata trasmissione degli atti alla
 Corte  costituzionale  e,  sospeso  il presente giudizio, va disposto
 che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza  sia  notificata
 alle  parti in causa, al procuratore generale presso la Corte nonche'
 al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  sia  comunicata  al
 Presidente  della  Camera  dei deputati e del Senato della Repubblica
 (ai sensi dell'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87).
                               P. Q. M.
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in  riferimento
 agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, la questione di
 legittimita'  costituzionale  del  combinato  disposto  degli artt. 9
 legge 23 dicembre 1975, n.  698,  modificato  dall'art.  5  legge  1½
 agosto  1977, n. 563, e 4, secondo, terzo e quarto comma, regolamento
 di  quiescenza  del  personale  Onmi  nella  parte  in cui esclude il
 diritto alla indennita' di buonuscita  per  il  periodo  di  servizio
 prestato  alle dipendenze della detta opera per gli ex dipendenti che
 avevano optato,  ai  fini  del  trattamento  di  quiescenza,  per  la
 iscrizione alla Cpdel;
    Sospende il presente giudizio di cassazione;
    Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone  che,  a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
 notificata alle parti in causa, al procuratore generale presso questa
 Corte  nonche'  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  sia
 comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
 Repubblica.
      Cosi' deciso in Roma il 10 novembre 1992
                        Il presidente: FANELLI

 93C0213